CassazionesentenzaSezione FDecisione del 12 giugno 1991
Cassazione n. 31706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di KLORTAN Kola, alias KLODJAN Jaku, nato il 12/06/1991 a Mirdite-Kanaj (ALBANIA), avverso la sentenza in data 8/7/2022 della Corte d'Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Il ricorso è inammissibile per vizio originario, che investe la tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità deve pertanto essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. La sentenza impugnata, recante contestuale motivazione, è stata emessa, a seguito di rito camerale partecipato, in data 8 luglio 2022. In pari data è stato notificato, l'avviso di deposito ai difensori ed al ricorrente detenuto. Il ricorso per cassazione è pervenuto alla Corte di appello di Bari il 20 luglio 2022 -essendo stato spedito, a mezzo posta raccomandata, il 13 luglio precedente- oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dalla legge (art. 22, comma 1, I. 69/2005, come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a, del D.L.vo 2 /2/2021 n. 10, la cui compatibilità costituzionale è stata già vagliata da questa Corte, sent. Sez. 6, n. 7813, del 2/3/2022, Rv. 282907) per l'esercizio della facoltà di impugnazione. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non trovando applicazione il disposto dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., che dà facoltà alla parte ricorrente di inviare il ricorso a mezzo raccomandata, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la rado ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto (Sez. 6, n. 47421 del 29/12/2021, Rv. 282358-01). In ragione del favor impugnationis, qualora invece il ricorso, inviato mediante raccomandata, giunga ugualmente presso la cancelleria entro il termine di cinque giorni previsto dalla legge, il ricorso deve intendersi tempestivamente presentato; ma una tale evenienza, come anticipato, non ricorre nel caso in esame, ove, a fronte della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza in data 8 luglio 2022, l'atto è pervenuto presso la cancelleria della Corte di appello di Bari, solo il 20 luglio successivo. La dichiarazione di inammissibilità implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi evidenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 osto 2022.