CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 38623/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Vercelli e condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per i delitti di minaccia e minaccia aggravata, ritenuta la continuazione fra gli stessi; Lette le conclusioni della parte civile, depositate in data 24 settembre 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto previsto dall'art. 612, comma 2, cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. In particolare la critica mossa alla sentenza impugnata si confronta solo con una parte della motivazione, tralasciando altre argomentazioni della Corte di appello in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle lesioni personali, come anche della presenza dì un cane di razza rottwailer aggressivo e feroce, valutazioni di contesto che comprovano, senza manifeste illogicità, l'idoneità delle minacce. Inoltre, le doglianze /quanto al depotenziamento delle altre dichiarazioni per ritenuta inferiore attendibilità, risultano non consentite in quanto non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo: ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasivítà, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (fra le altre, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti dì uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Nel caso in esame oltre alle modalità della condotta, ritenute sproporzionate e gravi a fronte di liti condominiali, la Corte di appello individua anche l'assenza di resipiscenza e riparazione, oltre che l'esito negativo della messa alla prova per inadempienze dell'imputato, quali fattori ostativi al riconoscimento della invocata attenuazione, il che integra una motivazione oltremodo corretta e senza vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA], infine, che non va accolta la richiesta della parte civile dì condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i tl r 2 motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così