CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4878/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCERRA, elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCERRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ANGELO , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCERRA, [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 1641/2020depositata il 05/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro i signori [OSCURATO:PERSONA], Antonella di Silvestro, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop a r.l. e lo studio di Economia A ziendale di [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare, previa dichiarazione di nullità e/o simulazione dell’incarico conferito alla [OSCURATO:SOCIETA], il rapporto professionale intercorso nel periodo 1997/2001 tra l’attore e convenuti [OSCURATO:PERSONA], Antonella di Silvestro, [OSCURATO:PERSONA]. Sostenendo di aver intrattenuto con loro, dal 1997, quale titolare dell’omonima impresa individuale, un rapporto professionale avente ad oggetto la prestazione di assistenza commercialistica, fiscale e del lavoro, espose di aver richiesto, nel 1998, un credito d’imposta per l’assunzione di nuovi dipendenti, secondo la normativa dell’epoca. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che la pratica relativa al credito d ’ imposta ed il seguente utilizzo del credito medesimo vennero tuttavia predisposti e gestiti in modo gravemente negligente dai suoi consulenti, in particolare in ordine all’omessa compilazione del quadro RU nel [OSCURATO:PERSONA] 2001. 2. Nel 2003, all ’ esito di un controllo dell ’ Agenzia delle Entrate, emersero le irregolarità. Seguirono, nel 2004 e nel 2005, le notifiche di due cartelle esattoriali per la mancata compilazione, pur in presenza di compensazioni, del suddetto quadro RU e per il recupero del credito d’imposta. 3. L ’ attore chiese pertanto di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti per la negligente predisposizione della pratica relativa al credito di imposta, e per l’effetto condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, da liquidare anche in via equitativa, e comunque comprensivi della restituzione dei compensi percepiti, nonché al risarcimento dei danni subiti per l’indebito utilizzo del credito di imposta e del lucro cessante, in particolare in ordine all’omessa compilazione del quadro RU nel modello Unico 2001. Conclusivamente, il [OSCURATO:PERSONA], chiese il risarcimento del danno, da parametrare sui compensi percepiti dai consulenti e sull’importo delle due cartelle esattoriali ricevute. 4. I convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Antonella di Silvestro, nel costituirsi in giudizio eccepirono, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto per cui è causa instaurato solo tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 5. [OSCURATO:PERSONA] dedusse la validità del contratto stipulato con l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e la legittimità dei compensi percepiti, nonché l’inesistenza di alcun incarico conferito dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per il credito di imposta. 6. Lo studio di E conomia A ziendale di [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando in particolare che l’attività svolta dallo studio era limitata all’invio telematico dei dati per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti, prova testimoniale e CTU contabile, con sentenza n. 1557/2014 il Tribunale di Catanzaro, ritenuto il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], Antonella di Silvestro, studio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rigettò domanda dell’attore. 8. [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame con un unico motivo relativo all’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, evidenziando che il Tribunale aveva offerto una lettura incompleta delle prove (documentali e orali) acquisite in giudizio, valorizzando invece una CTU logicamente sconnessa ed eccessivamente compiacente verso le controparti. 9. Con sentenza n. 1641/2020 , depositata in data 5/12/2020 , la Corte d’Appello di Catanzaro ha disattes o l ’ eccezione preliminare sollevata dagli appellati, spiegando – dopo aver trascritto le parti congruenti della narrativa e delle conclusioni dell’atto di citazione - che era stata espressamente posta a base della domanda risarcitoria anche la seconda cartella esattoriale. Nel merito, ricostruito l’effettivo rapporto sussistente tra le parti in base alle risultanze processuali e rilevato come le difese degli appellati fossero state del tutto smentite “dal quadro probatorio acquisito agli atti” (p. 14, 2° §, della sentenza), la sentenza passa all’esame della responsabilità per la negligente predisposizione della pratica di credito d’imposta, il seguente utilizzo del medesimo tramite F24 e la mancata compilazione del quadro RU nella denuncia dei redditi 2001. Dopo un analitico esame delle prove,la Corte ha riconosciuto la responsabilità degli appellati sulla base del loro effettivo svolgimento delle varie fasi delle condotte cagionanti i danni. Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità degli appellati, condannandoli al risarcimento del danno in misura pari all’importo delle cartelle esattoriali derivanti dai loro errori ed omissioni. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], Antonella di Silvestro, [OSCURATO:SOCIETA]., lo studio di economia aziendale di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 12. Il controricorrent e e ricorrente in via incidentale ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 e 5, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n°5 c.p.c., in riferimento all’art.111 comma 6 della Costituzione, ed all’art.132, comma 2, n°4 cpc, in riferimento all’individuazione dei legittimati passivi”, ritenendo la sentenza gravata priva di motivazione in merito alla individuazione dei soggetti legittimati passivi; ciò in quanto, indipendentemente da chi abbia materialmente svolto le operazioni che secondo il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbero arrecato danno, unico responsabile nei suoi confronti era il soggetto con il quale questi aveva instaurato un rapporto professionale, e cioè soltanto la [OSCURATO:SOCIETA]. Più precisamente , i ricorrenti espongono che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto professionale intercorrente solo ed unicamente con la [OSCURATO:SOCIETA], che ricevette i compensi per le attività svolte, e alla quale il [OSCURATO:PERSONA] diede disdetta del servizio di consulenza fiscale e tenuta dei libri contabili con comunicazione consegnata a mano del 21/12/2001. [OSCURATO:PERSONA], per lo svolgimento delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico, si servì di prestazioni di terzi, ma questi ultimi non potevano rispondere di alcunché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con il quale mai si era perfezionato il conferimento di alcun mandato (così a p. 4 del ricorso). 2. Sul primo motivo . Il motivo è inammissibile. In violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c. , i ricorrenti non accennano minimamente all ’ atto introduttivo del giudizio, all’atto di appello e ai rispettivi atti difensivi, riproducendo solo con minute estrapolazioni brevi passi della sentenza di primo grado e di quella secondo grado. 2.1 A tale stregua , i ricorrenti non deduc ono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni –come nel caso –del tutto apodittiche sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 25/8/2003, n. 12444). 2.2 Risponde d ’ altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519). 2.3 A ciò va aggiunto che, essendo il motivo in esame formulato (promiscuamente) anche ai sensi dell’art. 360, 5° comma, c.p.c., esso va soggetto alle seguenti censure. 2.4 Le Sezioni Unite di questa S.C., nell ’ interpretare la portata della novella del 2012, che ha reso non più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza di motivazione, hannoin primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionise non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris. Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. 2.5 Ciò si verifica soltanto in caso di « anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui si segnalano, di recente, Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). 2.6 Per l ’ effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito. 2.7 Secondo le S.U., l ’ omesso esame deve riguardare un “ fatto ” (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè, dedotto in funzione probatoria). 2.8 Non a caso, infatti, il citato art. 360, n. 5, c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. 40/2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè, un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 2.9 In nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. , omessa, insufficiente o contraddittoria, né tantomeno risulta esplicitato il carattere “decisivo” dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio “fatto”, e non una “questione” o un “punto”. 2.10Nella specie, invece, i ricorrenti , lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limitano a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 2.11Ne consegue che il motivo in esame si risolve nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difforme dalle aspettative della ricorrente, e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 2.12Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 2.13Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 3. Con il secondo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 4 e 5 , c.p.c., “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. in riferimento all’art.111 comma 6 della Costituzione, ed all’ art. 132, comma 2, n°4 cpc, in riferimento all’individuazione del presunto danno subito dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]”. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale ritenendola priva di motivazione in merito alle attività che sarebbero state da loro messe in atto per causare il danno subìto dal [OSCURATO:PERSONA], nonché in merito agli importi da risarcire, stante l’assenza di verifica dell’effettivo pagamento delle cartelle dal quale è derivata la conseguente condanna. 3.1 Il motivo in questione si articola in due profili di doglianza . 3.2 I ricorrenti deducono che la prova della comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA] della richiesta di integrazione documentale era carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla ha mai dimostrato a tale riguardo, per cui il CTU nominato in primo grado concluse che : “ nessuna responsabilità è ascrivibile ai convenuti nella redazione della pratica per cui è causa, mancando qualsiasi documento che provi una loro partecipazione alla compilazione, trasmissione ed integrazione della pratica stessa”. In difetto della prova da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei termini temporali di ricezione da parte degli uffici preposti della richiesta di chiarimenti e della successiva richiesta alla [OSCURATO:SOCIETA] dei documenti necessari per l’integrazione, a detta dei ricorrenti non era possibile pervenire una pronuncia di loro responsabilità. Per pervenire all’affermazione di sussistenza della reclamata responsabilità professionale, deducono i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare ilconferimento dell’incarico, lo svolgimento dello stesso e, nella specie, la comunicazione tempestiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], della richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale, con precisa comunicazione dei termini per la produzione all ’ ufficio richiedente, nonché la mancata osservanza di detto termine da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.3 I n relazione all ’ individuazione del danno sub ì to dal B attaglia i ricorrenti sostengono che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, mancando la prova del danno subìto, consistente nella documentazione attestante il pagamento delle cartelle esattoriali, anche perché il contribuente “potrebbe godere di situazioni (rottamazioni, annullamenti ecc.) che fanno venir meno l’obbligazione parziale o totale del pagamento, solo la prova dell’effettivo pagamento sostenuto può portare ad una condanna del professionista a carico del quale venga riconosciuta una responsabilità professionale dello svolgimento dell’attività” (così a p. 10 del ricorso). 4. Sul secondo motivo di ricorso principale . Il motivo in esame va soggetto alle medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo. 5. Con l ’ unico motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c. “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.”per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento degli accessori del credito risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto, sia in primo che in secondo grado , la condanna dei convenuti-appellati al pagamento “del risarcimento dei danni per l’indebito utilizzo del credito d’imposta e del lucro cessante, con interessi legali e rivalutazione monetaria”. 6. Sull ’ unico motivo di ricorso incidentale . La sentenza gravata , invero, in narrativa (a p. 17, rigo 21 ) afferma che l ’ importo risarcitorio deve essere posto a carico degli appellati “oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo”. Nella parte dispositiva, tuttavia, fa difetto la statuizione di condanna. Poiché il passaggio motivazionale relativo agli accessori del credito è affidato, nella sentenza gravata, solo alla menzionata affermazione, il ricorrente incidentale deduce che - se promuove sse il procedimento di correzione materiale - controparte sosterebbe che l ’ errore non risiede nella mancata indicazione nel dispositivo della statuizione di condanna, ma nell’inserimento, en passant, nella motivazione, del breve riferimento agli interessi legali. Il ricorrente incidentale censura, pertanto, la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda e, per il caso in cui il ricorso principale superi il vaglio di ammissibilità, chiede l’accoglimento del motivo, con istanza affinchéla S .C. provveda alla decisione nel merito, condannando i convenuti in primo grado al pagamento del risarcimento del danno per come statuito dalla Corte di Appello, con interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 7. I l ricorso principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte. 8. Il motivo di ricorso incidentale è fondato , sussistendo ictu oculi il denunziato vizio, dovendo pertanto in accoglimento del medesimo disporsi la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come i n dispositivo in favore del controricorrentee ricorrente incidentale e a solidale carico dei ricorrenti in via principale, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, accoglie il ricorso incidentale nei termini e limiti di cui in motivazione . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, così statuisce, inalterato il resto: “1. Accoglie l’appello ed in riforma del capo 1 della sentenza n. 1557/2014 accerta e dichiara la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo Studio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], essendo il rapporto professionale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo Studio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. compatibile con attività di consulenza tipica del dottore commercialista e del consulente del lavoro; 2. In riforma del capo 2 della sentenza n. 1557/2014 del Tribunale di Catanzaro , accoglie la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ritenuta la responsabilità dei ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla pratica di credito d’imposta inoltrato in data 7/10/1998 e per l’indebito utilizzo di esso con compensazione con modelli F24 e la omessa compilazione del quadro RU nel [OSCURATO:PERSONA] 2001 relativo al periodo di imposta 2000, li condanna al pagamento degli importi risultanti dalle cartelle esattoriali n. 03020050003379213 e n. 03020040017925945,il cui importo deve essere posto a loro carico ed in favore del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla pratica di credito d’imposta per l’indebito utilizzo del credito opposto in compensazione, oltre ad interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. 3. Condanna in forma solidale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], lo Studio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese processuali, liquidate quanto al primo grado nella misura di euro 200,00 per oneri, euro 2.738,00 per compensi, e quanto al secondo grado nella misura di euro 380,00 per oneri ed euro 1.889,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella