CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 1974
Cassazione n. 11580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13/7/1974; avverso l'ordinanza del 6/8/2021 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'indagata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame ed in parziale riforma del provvedimento genetico, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di intraprendere incarichi o uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese per la durata di un anno. L'indagata è accusata di aver partecipato ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di reati fallimentari e tributari attraverso la strumentalizzazione di società operanti nei settori della logistica, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, guidata dal marito [OSCURATO:PERSONA], nonché di fatti di bancarotta connessi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop e di alcuni episodi di fittizia intestazione al fine di sottrarle all'esecuzione fiscale. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce vizi di motivazione per l'omessa confutazione dei rilievi svolti con la memoria depositata nel giudizio di riesame in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato associativo. In particolare il ricorrente lamenta, quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo, l'omessa considerazione delle documentate obiezioni relative alla legittimità e tracciabilità delle contestate operazioni infragruppo, alla mancanza di formale contestazione di operazioni inesistenti o illecite in frode al fisco, all'erronea imputazione alla volontà di conseguire illeciti fiscali delle operazioni di cessione dei beni della fallita stante il principio di solidarietà del debito erariale in capo alle imprese cessionarie e l'irrilevanza del vantaggio asseritamente perseguito rispetto al volume d'affari dei soggetti coinvolti nelle suddette operazioni, alla indimostrata - ed anzi smentita dalla documentazione prodotta - natura di mera "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Quanto ai reati fallimentari parimenti il Tribunale non avrebbe confutato le articolate obiezioni svolte con la predetta memoria e comunque non avrebbe determinato se l'indagata debba rispondere di tali reati in qualità di amministratrice di fatto della fallita ovvero a titolo di concorrente esterna con i titolari delle cariche gestorie della medesima, nonché quali siano le condotte materiali effettivamente ascrivibili alla Balzano rispetto ai singoli fatti di bancarotta contestati. Analogamente, con riguardo al reato tributario di cui al capo F), i giudici del riesame avrebbero omesso il confronto con quanto dedotto nella memoria, mentre comunque avrebbero travisato il compendio intercettativo evocato nell'ordinanza, non accorgendosi che le captazioni risalgono ad un'epoca successiva al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, il loro contenuto non riguarderebbe le attività illecite ipotizzate in danno di tale società.2.3 Analoghi vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, posto che anche in riferimento a tale profilo il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi in merito alla concretezza ed attualità dell'ipotizzato pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza assume carattere assorbente la doglianza relativa all'omessa considerazione delle deduzioni difensive svolte con le memorie depositate nel giudizio di riesame. In proposito è anzitutto opportuno ricordare come l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di legittimità come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031/16 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). Al riguardo, giova evidenziare che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte. Infatti, l'art. 121 c.p.p. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte: mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). Questi oramai consolidati principi necessitano peraltro di essere coniugati con la specificità del giudizio di riesame. Infatti il riesame è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell'art. 581 lett. c) c.p.p. che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, come agevolmente si ricava dal sesto comma dell'art. 309 dello stesso codice di rito il quale prevede tale indicazione come soltanto facoltativa (Sez. U, Sentenza n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388). Se, dunque, la richiesta di riesame è ammissibile anche se chi la presenta non indica alcun motivo a sostegno della medesima e se la stessa disposizione da ultima menzionata attribuisce alla parte l'ulteriore facoltà di presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione, mentre il comma 9 del citato art. 309 impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell'udienza, deve ritenersi che nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime. Non è dunque la qualificazione formale dell'atto difensivo a determinare la latitudine dell'onere motivazionale del giudice del riesame, bensì il suo contenuto. Pertanto nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive - a maggior ragione se sostenute attraverso l'allegazione di documenti - che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta presentata ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente. 3. Alla luce degli illustrati principi devono ritenersi fondate le censure del ricorrente in merito all'omessa considerazione da parte dei giudici del riesame delle deduzioni e delle produzioni documentali svolte dalla difesa con le memorie del 4 e del 6 agosto 2021. Invero l'ordinanza impugnata registra il deposito della prima memoria, ma non dà conto dei rilievi svolti con la stessa e della documentazione prodotta, mentre, quanto alla seconda, si limita a riportare le conclusioni del difensore, senza in alcun modo evocare le obiezioni, in parte inedite, formulate a sostegno delle medesime. Né dalla motivazione del provvedimento emerge anche solo implicitamente la confutazione delle deduzioni e dei dati probatori riversati nel giudizio di riesame dalla difesa, sostanzialmente ignorati. Peraltro sui punti attinti dalle obiezioni difensive l'apparato giustificativo dell'ordinanza si rivela non poco apodittico, limitandosi ad evocare alcuni degli elementi indicati in quella genetica, di cui in maniera assertiva evidenzia la natura gravemente indiziaria in riferimento ai reati contestati all'indagata, senza tenere conto delle deduzioni difensive ed in particolare di quelle tese ad evidenziare le lacune dell'ordinanza genetica nell'identificazione dell'effettivo ruolo svolto dalla Balzano nella consumazione dei fatti di bancarotta. Non meno carente è la motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo alla specifica posizione dell'indagata. Anche sotto questo profilo il Tribunale ha sostanzialmente ignorato i rilievi svolti con le citate memorie, ma soprattutto ha ritenuto sussistere un generico pericolo di reiterazione del reato senza precisare in che termini questo debba essere riferito nell'attualità, sulla base di elementi concreti e individualizzanti, anche alla posizione della Balzano. 4. Alla luce delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con