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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 31376/2026

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iale riforma della sentenza emessa il 12 gennaio 2024 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXi, esclusa la contestata aggravante, ha rideterminato lapena in quattro anni di reclusione e disposto la sostituzione della pena detentivain lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di maltrattamenti contro familiarie conventi.2.Ha proposto ricorso l’imputato deducendo il vizio di motivazione dellasentenza, per non avere la Corte di appello verificato la ricorrenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e per avere fondato laconferma del giudizio di responsabilità sulla base di argomentazioni incomplete,assertive, non suffragate da riscontri probatori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con rilievo assorbente di ogni altra questione, il ricorso è inammissibilein quanto presentato personalmente dall’interessato.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materiacautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardoprecisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dallemodalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del dirittoall'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede lanecessaria rappresentanza tecnica del difensore. (Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01; in senso conforme, anche se lafirma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, Sez. 5, n. 7272 del11/12/2025, A., Rv. 289362 - 01).3.

L' inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma,determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale riforma della sentenza emessa il 12 gennaio 2024 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXi, esclusa la contestata aggravante, ha rideterminato lapena in quattro anni di reclusione e disposto la sostituzione della pena detentivain lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di maltrattamenti contro familiarie conventi.2.Ha proposto ricorso l’imputato deducendo il vizio di motivazione dellasentenza, per non avere la Corte di appello verificato la ricorrenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e per avere fondato laconferma del giudizio di responsabilità sulla base di argomentazioni incomplete,assertive, non suffragate da riscontri probatori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con rilievo assorbente di ogni altra questione, il ricorso è inammissibilein quanto presentato personalmente dall’interessato.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materiacautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardoprecisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dallemodalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del dirittoall'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede lanecessaria rappresentanza tecnica del difensore. (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01; in senso conforme, anche se lafirma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, Sez. 5, n. 7272 del11/12/2025, A., Rv. 289362 - 01).3. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma,determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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