CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01368/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12973/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresen- tatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec : liviasalvini@ordineavvoca- tiroma.org), elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, viaGiuseppe Mazzini n.11 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:IVA agevolata energia termica–uso dome- stico –condizioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,n. 5854/28 /20 16, depositata il 14 . 11 .20 16 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del la Lom- bardia n. 5854/28 /20 16, depositata il 14 . 11 .20 16 veniva parzial- menteaccolto, limitatamente alle sanzioni, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ramS.p.a. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- ciale di Milano n. 9907 / 36 /201 5 , la quale aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento , per quanto qui inte- ressa, per IVA e sanzioni relativa mente all’anno di imposta 2007 emessosulla base di p.v.c. . Lacontroversia era relativa all’applicazione dell’aliquota IVA agevo- latadel 10% in luogo dell’aliquota ordinaria ad un contratto di servizi perla fornitura di energia termica ad uso privato, ai sensi dell’art. 16d.P.R. 633/1972 - n. 122 tabella A, parte iii allegata al decreto , stipulatocon il [OSCURATO:PERSONA] . L’Amministrazione finanziaria disconosceva il beneficio ai corrispet- tivi delle prestazioni erogate in base al contratto e applicava l’ali- quota IVA ordinaria , ritenendo che l’agevolazione fosse applicabile alle sole forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da im- piantidi cogenerazione ad alto rendimento e non anche di fonti ener- getichetradizionali oggetto delle prestazioni nella fattispecie . 2.Sia il giudice di prime cure sia quello di appello ritenevano legit- timala ripresa ad imposizione quanto all’imposta , avallando l’inter- pretazione restrittiva della norma agevolativa fornita dall’Ammini- strazionefinanziaria. Il giudice di secondo grado accoglieva l’appello limitatamenteal trattamento sanzionatorio, in applicazione dell’art. 15del d . l gs . 158/2015 come interpretato dalla giurisprudenza di le- gittimitàsecondo cui il regime più favorevole al contribuente doveva applicarsialle violazioni per le quali il provvedimento sanzionatorio nonera divenuto definitivo. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente affidato ad un unico motiv o cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso . 4.In accoglimento della richiesta del difensore della ricorrente, c on- sideratala particolare rilevanza della questione di diritto , relativa alle condizionidi applicabilità dell’aliquota IVA agevolata per energia ter- mica ad uso domestico di cui all’art.16 d.P.R. 633/1972 - n. 122 tabellaA, parte iii, lettol’art.375, comma 1, cod. proc. civ., P.Q.M. La Corte