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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16240/2026

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rocura speciale in atti, dall’avv. prof.

AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 5875/06/2023 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 25/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle dogane, a seguito di un p.v.c. n. 1744/RU/21 del28/04/2021, emesso a conclusione dell’accertamento doganale espletatosulla dichiarazione di importazione IM A 4 n. 18442Y del 14/04/2021,afferente all’importazione di n. 565 colli di articoli, aventi origine eprovenienza cinese, dichiarate come parti di biciclette elettriche, daimpiegare per la realizzazione di e-bikes complete, composti da telai,forcelle, selle, pedali, catene, set completi di freni, parafanghi posteriori,luci anteriori e posteriori, lcd display, centraline, batterie a litio ecaricabatterie, classificati all’importazione con il codice TARIC 871200(bicilette semplici o muscolari), procedeva alla rettifica della predettadichiarazione riclassificando la merce sotto il codice TARIC 8711601000,corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cui importazione dallaCina andava assoggettata a dazio convenzionale nella misura del 6,00%,a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.2.

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado – CGT1)di Napoli che rigettava il ricorso.Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado – CGT2) della Campania rigettava l’appellodella società contribuente.3.

Richiamato il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del23/07/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffadoganale comune, nonché le Note esplicative della nomenclaturaNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026combinata dell'unione europea, nonché la sentenza della Corte di giustiziaUE del 27 aprile 2023 in causa C-107/22, ha affermato che:- nel caso in esame doveva applicarsi la regola 2A, espressione di unprincipio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi,come l’importazione separata di diversi componenti che, una voltaassemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata unafiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singoleparti;- l’Ufficio doganale aveva dato atto che si trattava di biciclette apedalata assistita dotate di tutte le loro parti (compreso telai, forcelle,freni completi, batterie al litio, caricabatteria, apparecchi perl’illuminazione, selle, pedali, catene a rulli, utensili) e che tali parti eranostate presentate contemporaneamente allo sdoganamento; quanto almotore, certamente fondamentale per una bicicletta a pedalata assistita,non era contestata l’affermazione dell’Ufficio (v. controdeduzioni pag. 39)secondo cui esso è stato importato nell’ambito del medesimo ordinecommerciale, ma trasportato separatamente in altro container;- nel caso di specie, pur non contestandosi che per l’assemblaggiodei pezzi si richiedano competenze specifiche, era tuttavia da escludersiche occorrevano anche operazioni di lavorazione volte a rifinire lafabbricazione.

Dalla documentazione in atti si evinceva del restol’espressa ammissione del fornitore extracomunitario che trattavasi dimero assemblaggio;- non vi era dubbio che le merci importate erano elementi costitutividi biciclette a pedalata assistita, benché mancanti del motore, essendoragionevolmente sostenibile che esse integravano le componentiessenziali, risultando presenti “le batterie al litio” e i “computer di bordo”,che caratterizzano le biciclette elettriche rispetto a quelle muscolari;- nel capitolo 87 della Tariffa ([OSCURATO:PERSONA]) “I veicoliincompleti o non finiti, anche smontati o non montati, sono da classificareNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026come quelli completi o finiti purché ne presentino le caratteristicheessenziali (regola generale interpretativa 2 a);- a ciò doveva aggiungersi che tale convincimento trovava confermanella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – con cui peròl’appellante ometteva di confrontarsi – secondo cui “in tema di dazidoganali, in virtù delle regole generali per la classificazione delle mercinella nomenclatura combinata, premesse alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Unioneeuropea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché dell’art. 5 deld.P.R. n. 723 del 1965, l’importazione separata di diversi componenti diun prodotto successivamente assemblato comporta l’importazionedell’imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l’importazione deisingoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, nonassumendo rilevanza l’originaria volontà dell’importatore” (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 14050 del 16/06/2006 RV 593270).Rigettava, quindi, la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dallasocietà contribuente.4.

Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione affidato a cinque motivi cui l’intimata replica concontroricorso.5.

La ricorrente avanza istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE e depositamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedel [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987 e, in particolare, della RegolaGenerale n. 1 e della Regola Generale n. 2A e del capitolo 87 della Tariffa,nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997, del Regolamenton. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n. 2474 dell’8 settembre1993.Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/20261.1.

Con una prima censura la ricorrente sostiene «che benché laSentenza affermi la presenza, tra i prodotti importati, dei computer dibordo , questi ultimi pacificamente non erano compresi nellaDichiarazione Doganale oggetto di giudizio (cfr.

1. IMA 18442Y del14.04.21.pdf del fascicolo di primo grado; in effetti, la stessa Sentenza loriconosce, sebbene implicitamente, lì dove a p. 5 elenca i prodottiimportati nella specie e tra questi non ricomprende, appunto, i computerdi bordo) ed infatti il PVC non ne attesta la presenza (cfr.

2. PVC IMA18442Y del 22-4-21.pdf del fascicolo di primo grado)».1.2.

Sostiene, inoltre, che, seppure nella dichiarazione doganale nonfossero ricompresi i motori, i giudici di appello avevano, da un lato,affermato che il motore fosse «fondamentale per una biciletta a pedalataassistita» e, dall’altro, contraddittoriamente, che «le merci importate […]benché mancanti del motore […] integrino le componenti essenziali [diuna bicicletta a pedalata assistita], risultando presenti “le batterie a litio”e “i computer di bordo”».1.4.

La ricorrente lamenta, quindi, la contraddittorietà della sentenzache attribuisce rilevanza al computer di bordo che invece nella speciemancava e al motore, pure esso assente dalle merci oggetto diimportazione.2.

Tale censura è inammissibile con riferimento alla mancanza del“computer di bordo”, per carenza di decisività ai fini del giudizio sullaclassificazione della merce ed è infondato con riferimento al motore,avendo i giudici di appello espressamente sostenuto che l’assenza delmotore, ancorché «fondamentale», non inficiava la classificazione dellemerci importate in quanto elementi comunque costitutivi di biciclette apedalata assistita.3.

Con una ulteriore censura la ricorrente, nel porre la differenza trala Regola Generale n. 2A, che richiede la dimostrazione delle“caratteristiche essenziali” e la Regola Generale n. 3b, che richiede laNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026dimostrazione delle “componenti essenziali”, che non sono tra lorosinonimi, censura la sentenza impugnata sostenendo che «accertare(come fa la Sentenza) che gli elementi nella specie importati da V-Itacostituiscano “componenti” essenziali di una e-bike (nel senso che èessenziale alla costruzione di una e-bike la presenza di quegli elementi),non equivale ad accertare che ciò che è stato importato sia dotato, almomento dello sdoganamento, delle “caratteristiche” essenziali di una e-bike»; accertamento che la sentenza impugnata non compie.3.1.

Aggiunge che la Regola Generale 2A consente di prescinderedalla dimostrazione dell’esistenza delle caratteristiche essenziali nel solocaso in cui, in sede di dichiarazione doganale, siano stati presentaticontemporaneamente tutti gli elementi che compongono un determinatoprodotto finito.3.2.

Sostiene, inoltre, che il riferimento operato da questa Corte nellasentenza n. 14050 del 16/06/2018 all’unitarietà del contestocommerciale dell’importazione delle merci, non era conferente al caso dispecie, in quanto le merci importate, anche complessivamenteconsiderate, non erano sufficienti ad ottenere una e-bike (poichémancavano le ruote, il motore ed il computer di bordo) ed il PVC nullaaveva dedotto riguardo l’importazione dei pezzi mancanti (appunto, leruote, il motore ed il computer di bordo) che, dunque, non era datosapere se e quando fossero stati importati.4.

La censura è complessivamente infondata.5.

Occorre premettere – sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, § 3) –che il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merciè stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzatodi designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle [OSCURATO:PERSONA](OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamentoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987.

Le note esplicativedel sistema armonizzato sono elaborate nell’ambito dell’OMDconformemente alle disposizioni di tale convenzione.5.1.

L’incipit delle regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata prevede che: «La classificazione delle mercinella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguentiregole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono daconsiderare come puramente indicativi, poiché la classificazione dellemerci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle notepremesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme cheseguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenzialidell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».5.2.

La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come illegislatore europeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito dellequali la prevalenza della classificazione delle merci secondo il testo dellevoci non ha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche conle «norme che seguono», compresa la regola sub 2A, secondo cuiqualsiasi riferimento nel testo di una determinata voce comprende anchel’oggetto, seppure incompleto o non finito, purché presenti lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, quando èpresentato smontato o non montato.5.3.

Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia».5.4.

Va, altresì, rilevato che la giurisprudenza unionale ha precisatoche non è necessario, ai fini dell’applicazione della regola di cui alla lettera2A citata, l’inclusione di tutti i pezzi necessari a comporre la biciclettaelettrica in un’unica dichiarazione.

In particolare, è stato evidenziato che:«Anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai finidel loro sdoganamento, affinché essi siano considerati come costituentiun oggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla notaesplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedel SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essereoggetto di un’unica dichiarazione in dogana.

Infatti, la circostanza chesimili merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento della loropresentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenereche esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (...)presentato smontato o non montato», ai sensi della regola generale 2,lettera a), per l’interpretazione della NC, bensì soltanto un indizio checonsente di dedurre una simile constatazione (v., per analogia, sentenzadel 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto38).

Un’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o nonmontato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi,mediante una manipolazione relativamente semplice, come lapresentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazionetariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppureseparatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del 10marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 39).»(CGUE, 27/04/2023, cit. §§ 24, 25 e 26).5.5.

Orbene, nel caso di specie i giudici di appello nel ritenere che lemerci importate, analiticamente indicate, erano «elementi costitutivi diNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026bicicletta a pedalata assistita, benché mancanti del motore», si sonoordine all’essenzialità delle caratteristiche di tali beni con unaccertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità se non sottoil profilo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e neilimiti consentiti da tale disposizione, nella specie non evocata.

A ciòaggiungasi che, ancorché non esattamente decisiva, la ricorrente non haneppure contestato (se non nell’ambito del secondo motivo, sotto ilprofilo meramente formale della sua deduzione in giudizio) l’affermazionecontenuta nel PVC e ribadita dall’Ufficio (controdeduzioni, pag. 39)secondo cui il motore era stato importato nell’ambito del medesimoordine commerciale, ma trasportato separatamente in altro container.6.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Illegittima modifica e/o illegittimoampliamento della causa petendi.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. e/oviolazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993, Regolamento UE n. 1379 del 28 agosto 2019.6.1.

Sostiene la ricorrente che «Sia la Prima Sentenza, sia (perquanto qui rileva) la Sentenza, allora, avrebbero dovuto limitare lerispettive indagini alle contestazioni contenute nel PVC.

La Sentenza,invece, ha espressamente esteso la propria indagine all’accertamento difatti e di norme non oggetto del PVC».6.2.

Richiamate, quindi, le «motivazioni poste dal PVC a fondamentodell’operata riclassificazione», sostiene che «il secondo Giudice(evidentemente condividendo quanto dedotto da V-Ita nei gradi di meritodel giudizio) ha completamente abbandonato il riferimento alla NotaEsplicativa di p. 364, per legittimare l’avvenuta riclassificazione inapplicazione della Regola Generale n. 2a per tutt’altre ragioni: l’asseritaNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026presenza al momento dello sdoganamento dei computer di bordo, cheinvece non compaiono nella [OSCURATO:PERSONA] che il PVC ritienecorretta in parte qua, l’asserita spedizione dei motori in altri container main esecuzione del medesimo ordine; il disposto del capitolo 87 dellaTariffa; l’orientamento della Cassazione dettato in una fattispecie regolatedalla Regola Generale 3b; presunte condotte elusive e/o abusive».6.3.

Così facendo, tuttavia, il secondo Giudice ha violato il principio– invece assolutamente pacifico – secondo cui «il processo tributario, inquanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità delprovvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio diimpugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive ildibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato.

Neconsegue che non è consentito al Giudice tributario … di estendere lapropria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esamedi circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocatedall’ufficio» (Cass., 22 marzo 2002, n. 4125).7.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.8.

È inammissibile in quanto deduce il vizio di ultrapetizione conriferimento al contenuto del processo verbale di constatazione, anzichéall’atto impositivo che è l’oggetto dell’impugnazione, ed è infondatoperché comunque la sentenza ha operato nei limiti di quanto accertato,ovvero con riferimento ai beni importati con la dichiarazione diimportazione oggetto di accertamento.9.

Quanto alle ulteriori argomentazioni svolte nel motivo in esame inordine all’importazione dei computer di bordo (che la stessa ricorrentesostiene, a fine pag. 23, essere mero errore in cui è incorso il giudiced’appello) e ai motori, è sufficiente rinviare a quanto detto esaminando ilprecedente motivo.10.

Con il terzo motivo di ricorso (subordinato al mancatoaccoglimento del secondo), la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026primo comma, n. 4, c.p.c., la «Nullità della Sentenza.

Violazione e falsaapplicazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 101, 2° commac.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997, delRegolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n. 2474dell’8 settembre 1993».10.1.

«Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto di decidere la litesulla scorta di questioni estranee alla causa petendi individuata dal PVC(l’applicabilità del capitolo 87 della Tariffa, l’orientamento di legittimità inmateria di Regola Generale n. 3b, presunte condotte elusive, la presuntaspedizione - separata ma asseritamente rilevante - dei motori, l’ipotizzatapresenza in [OSCURATO:PERSONA] dei computer di bordo)», avrebbedovuto stimolare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 101 ,secondo comma, c.p.c.11.

Il motivo è infondato.12.

Anche a voler prescindere dal rilievo che la ricorrente non hacontestato, se non nei limiti già in precedenza indicati, l’accertatotrasporto separato dei motori, e che è la stessa ricorrente a sostenereche i giudici di appello erano incorsi in un mero errore nel far riferimentoai computer di bordo che, invece, non erano tra i beni importati, osservail Collegio che le questioni trattate nella sentenza impugnata rientravanotutte tra quelle emergenti dagli atti di causa non costituendo, peraltro,questione nuova ex art. 101 c.p.c. l’applicabilità alla fattispecie dell’art.87 della Tariffa, per il noto principio iura novit curia né l’individuazione ela condivisione di orientamenti di legittimità in materia.13.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio del ne bis in idem edegli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.13.1.

Sostiene che la sentenza impugnata, là dove «qualifica lequali mero assemblaggio ( … trattasi di mero assemblaggio ; p. 5)Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificare le merci oggettodi [OSCURATO:PERSONA] quale prodotto finito», si pone in contrasto conl’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n. 2197/2022,confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nel caso inesame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta,tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento,ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori –quantomeno l’assemblaggio - per essere commercializzate comebiciclette a pedalata assistita».14.

Il motivo è manifestamente infondato atteso che la sufficienzadel «mero assemblaggio» dei beni importati, affermata nella sentenza delTAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato nella sentenza qui impugnata.15.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem.Violazione e/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dallasentenza del TAR citata nel precedente motivo di ricorso.16.

Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.,per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme in assenza,peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass.n. 35893/2023).17.

Il motivo è inoltre inammissibile perché la dedotta omissione èriferita non a un fatto storico-naturalistico ma ad argomentazioni, nellaspecie contenute in una pronuncia giudiziale.

È orientamento consolidato,infatti, che costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", inNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (cfr, ex multis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n.29883/2017; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014 e n. 5745/2015).18.

Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale di cui si è detto sopra rende nonnecessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art.267 TFUE, dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento delTribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente con la memoriariguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati agiudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica perrispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in attopubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativiilleciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001».

In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malampartem, delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione chenon rilevano in ambito tributario.19.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente condannata al pagamento dellespese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale in atti, dall’avv. prof. AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 5875/06/2023 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 25/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle dogane, a seguito di un p.v.c. n. 1744/RU/21 del28/04/2021, emesso a conclusione dell’accertamento doganale espletatosulla dichiarazione di importazione IM A 4 n. 18442Y del 14/04/2021,afferente all’importazione di n. 565 colli di articoli, aventi origine eprovenienza cinese, dichiarate come parti di biciclette elettriche, daimpiegare per la realizzazione di e-bikes complete, composti da telai,forcelle, selle, pedali, catene, set completi di freni, parafanghi posteriori,luci anteriori e posteriori, lcd display, centraline, batterie a litio ecaricabatterie, classificati all’importazione con il codice TARIC 871200(bicilette semplici o muscolari), procedeva alla rettifica della predettadichiarazione riclassificando la merce sotto il codice TARIC 8711601000,corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cui importazione dallaCina andava assoggettata a dazio convenzionale nella misura del 6,00%,a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado – CGT1)di Napoli che rigettava il ricorso.Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado – CGT2) della Campania rigettava l’appellodella società contribuente.3. Richiamato il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del23/07/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffadoganale comune, nonché le Note esplicative della nomenclaturaNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026combinata dell'unione europea, nonché la sentenza della Corte di giustiziaUE del 27 aprile 2023 in causa C-107/22, ha affermato che:- nel caso in esame doveva applicarsi la regola 2A, espressione di unprincipio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi,come l’importazione separata di diversi componenti che, una voltaassemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata unafiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singoleparti;- l’Ufficio doganale aveva dato atto che si trattava di biciclette apedalata assistita dotate di tutte le loro parti (compreso telai, forcelle,freni completi, batterie al litio, caricabatteria, apparecchi perl’illuminazione, selle, pedali, catene a rulli, utensili) e che tali parti eranostate presentate contemporaneamente allo sdoganamento; quanto almotore, certamente fondamentale per una bicicletta a pedalata assistita,non era contestata l’affermazione dell’Ufficio (v. controdeduzioni pag. 39)secondo cui esso è stato importato nell’ambito del medesimo ordinecommerciale, ma trasportato separatamente in altro container;- nel caso di specie, pur non contestandosi che per l’assemblaggiodei pezzi si richiedano competenze specifiche, era tuttavia da escludersiche occorrevano anche operazioni di lavorazione volte a rifinire lafabbricazione. Dalla documentazione in atti si evinceva del restol’espressa ammissione del fornitore extracomunitario che trattavasi dimero assemblaggio;- non vi era dubbio che le merci importate erano elementi costitutividi biciclette a pedalata assistita, benché mancanti del motore, essendoragionevolmente sostenibile che esse integravano le componentiessenziali, risultando presenti “le batterie al litio” e i “computer di bordo”,che caratterizzano le biciclette elettriche rispetto a quelle muscolari;- nel capitolo 87 della Tariffa ([OSCURATO:PERSONA]) “I veicoliincompleti o non finiti, anche smontati o non montati, sono da classificareNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026come quelli completi o finiti purché ne presentino le caratteristicheessenziali (regola generale interpretativa 2 a);- a ciò doveva aggiungersi che tale convincimento trovava confermanella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – con cui peròl’appellante ometteva di confrontarsi – secondo cui “in tema di dazidoganali, in virtù delle regole generali per la classificazione delle mercinella nomenclatura combinata, premesse alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Unioneeuropea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché dell’art. 5 deld.P.R. n. 723 del 1965, l’importazione separata di diversi componenti diun prodotto successivamente assemblato comporta l’importazionedell’imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l’importazione deisingoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, nonassumendo rilevanza l’originaria volontà dell’importatore” (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 14050 del 16/06/2006 RV 593270).Rigettava, quindi, la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dallasocietà contribuente.4. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione affidato a cinque motivi cui l’intimata replica concontroricorso.5. La ricorrente avanza istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE e depositamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedel [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987 e, in particolare, della RegolaGenerale n. 1 e della Regola Generale n. 2A e del capitolo 87 della Tariffa,nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997, del Regolamenton. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n. 2474 dell’8 settembre1993.Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/20261.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene «che benché laSentenza affermi la presenza, tra i prodotti importati, dei computer dibordo , questi ultimi pacificamente non erano compresi nellaDichiarazione Doganale oggetto di giudizio (cfr. 1. IMA 18442Y del14.04.21.pdf del fascicolo di primo grado; in effetti, la stessa Sentenza loriconosce, sebbene implicitamente, lì dove a p. 5 elenca i prodottiimportati nella specie e tra questi non ricomprende, appunto, i computerdi bordo) ed infatti il PVC non ne attesta la presenza (cfr. 2. PVC IMA18442Y del 22-4-21.pdf del fascicolo di primo grado)».1.2. Sostiene, inoltre, che, seppure nella dichiarazione doganale nonfossero ricompresi i motori, i giudici di appello avevano, da un lato,affermato che il motore fosse «fondamentale per una biciletta a pedalataassistita» e, dall’altro, contraddittoriamente, che «le merci importate […]benché mancanti del motore […] integrino le componenti essenziali [diuna bicicletta a pedalata assistita], risultando presenti “le batterie a litio”e “i computer di bordo”».1.4. La ricorrente lamenta, quindi, la contraddittorietà della sentenzache attribuisce rilevanza al computer di bordo che invece nella speciemancava e al motore, pure esso assente dalle merci oggetto diimportazione.2. Tale censura è inammissibile con riferimento alla mancanza del“computer di bordo”, per carenza di decisività ai fini del giudizio sullaclassificazione della merce ed è infondato con riferimento al motore,avendo i giudici di appello espressamente sostenuto che l’assenza delmotore, ancorché «fondamentale», non inficiava la classificazione dellemerci importate in quanto elementi comunque costitutivi di biciclette apedalata assistita.3. Con una ulteriore censura la ricorrente, nel porre la differenza trala Regola Generale n. 2A, che richiede la dimostrazione delle“caratteristiche essenziali” e la Regola Generale n. 3b, che richiede laNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026dimostrazione delle “componenti essenziali”, che non sono tra lorosinonimi, censura la sentenza impugnata sostenendo che «accertare(come fa la Sentenza) che gli elementi nella specie importati da V-Itacostituiscano “componenti” essenziali di una e-bike (nel senso che èessenziale alla costruzione di una e-bike la presenza di quegli elementi),non equivale ad accertare che ciò che è stato importato sia dotato, almomento dello sdoganamento, delle “caratteristiche” essenziali di una e-bike»; accertamento che la sentenza impugnata non compie.3.1. Aggiunge che la Regola Generale 2A consente di prescinderedalla dimostrazione dell’esistenza delle caratteristiche essenziali nel solocaso in cui, in sede di dichiarazione doganale, siano stati presentaticontemporaneamente tutti gli elementi che compongono un determinatoprodotto finito.3.2. Sostiene, inoltre, che il riferimento operato da questa Corte nellasentenza n. 14050 del 16/06/2018 all’unitarietà del contestocommerciale dell’importazione delle merci, non era conferente al caso dispecie, in quanto le merci importate, anche complessivamenteconsiderate, non erano sufficienti ad ottenere una e-bike (poichémancavano le ruote, il motore ed il computer di bordo) ed il PVC nullaaveva dedotto riguardo l’importazione dei pezzi mancanti (appunto, leruote, il motore ed il computer di bordo) che, dunque, non era datosapere se e quando fossero stati importati.4. La censura è complessivamente infondata.5. Occorre premettere – sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, § 3) –che il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merciè stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzatodi designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle [OSCURATO:PERSONA](OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamentoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987. Le note esplicativedel sistema armonizzato sono elaborate nell’ambito dell’OMDconformemente alle disposizioni di tale convenzione.5.1. L’incipit delle regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata prevede che: «La classificazione delle mercinella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguentiregole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono daconsiderare come puramente indicativi, poiché la classificazione dellemerci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle notepremesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme cheseguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenzialidell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».5.2. La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come illegislatore europeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito dellequali la prevalenza della classificazione delle merci secondo il testo dellevoci non ha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche conle «norme che seguono», compresa la regola sub 2A, secondo cuiqualsiasi riferimento nel testo di una determinata voce comprende anchel’oggetto, seppure incompleto o non finito, purché presenti lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, quando èpresentato smontato o non montato.5.3. Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia».5.4. Va, altresì, rilevato che la giurisprudenza unionale ha precisatoche non è necessario, ai fini dell’applicazione della regola di cui alla lettera2A citata, l’inclusione di tutti i pezzi necessari a comporre la biciclettaelettrica in un’unica dichiarazione. In particolare, è stato evidenziato che:«Anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai finidel loro sdoganamento, affinché essi siano considerati come costituentiun oggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla notaesplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedel SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essereoggetto di un’unica dichiarazione in dogana. Infatti, la circostanza chesimili merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento della loropresentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenereche esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (...)presentato smontato o non montato», ai sensi della regola generale 2,lettera a), per l’interpretazione della NC, bensì soltanto un indizio checonsente di dedurre una simile constatazione (v., per analogia, sentenzadel 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto38). Un’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o nonmontato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi,mediante una manipolazione relativamente semplice, come lapresentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazionetariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppureseparatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del 10marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 39).»(CGUE, 27/04/2023, cit. §§ 24, 25 e 26).5.5. Orbene, nel caso di specie i giudici di appello nel ritenere che lemerci importate, analiticamente indicate, erano «elementi costitutivi diNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026bicicletta a pedalata assistita, benché mancanti del motore», si sonoordine all’essenzialità delle caratteristiche di tali beni con unaccertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità se non sottoil profilo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e neilimiti consentiti da tale disposizione, nella specie non evocata. A ciòaggiungasi che, ancorché non esattamente decisiva, la ricorrente non haneppure contestato (se non nell’ambito del secondo motivo, sotto ilprofilo meramente formale della sua deduzione in giudizio) l’affermazionecontenuta nel PVC e ribadita dall’Ufficio (controdeduzioni, pag. 39)secondo cui il motore era stato importato nell’ambito del medesimoordine commerciale, ma trasportato separatamente in altro container.6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Illegittima modifica e/o illegittimoampliamento della causa petendi. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e/oviolazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993, Regolamento UE n. 1379 del 28 agosto 2019.6.1. Sostiene la ricorrente che «Sia la Prima Sentenza, sia (perquanto qui rileva) la Sentenza, allora, avrebbero dovuto limitare lerispettive indagini alle contestazioni contenute nel PVC. La Sentenza,invece, ha espressamente esteso la propria indagine all’accertamento difatti e di norme non oggetto del PVC».6.2. Richiamate, quindi, le «motivazioni poste dal PVC a fondamentodell’operata riclassificazione», sostiene che «il secondo Giudice(evidentemente condividendo quanto dedotto da V-Ita nei gradi di meritodel giudizio) ha completamente abbandonato il riferimento alla NotaEsplicativa di p. 364, per legittimare l’avvenuta riclassificazione inapplicazione della Regola Generale n. 2a per tutt’altre ragioni: l’asseritaNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026presenza al momento dello sdoganamento dei computer di bordo, cheinvece non compaiono nella [OSCURATO:PERSONA] che il PVC ritienecorretta in parte qua, l’asserita spedizione dei motori in altri container main esecuzione del medesimo ordine; il disposto del capitolo 87 dellaTariffa; l’orientamento della Cassazione dettato in una fattispecie regolatedalla Regola Generale 3b; presunte condotte elusive e/o abusive».6.3. Così facendo, tuttavia, il secondo Giudice ha violato il principio– invece assolutamente pacifico – secondo cui «il processo tributario, inquanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità delprovvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio diimpugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive ildibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato. Neconsegue che non è consentito al Giudice tributario … di estendere lapropria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esamedi circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocatedall’ufficio» (Cass., 22 marzo 2002, n. 4125).7. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.8. È inammissibile in quanto deduce il vizio di ultrapetizione conriferimento al contenuto del processo verbale di constatazione, anzichéall’atto impositivo che è l’oggetto dell’impugnazione, ed è infondatoperché comunque la sentenza ha operato nei limiti di quanto accertato,ovvero con riferimento ai beni importati con la dichiarazione diimportazione oggetto di accertamento.9. Quanto alle ulteriori argomentazioni svolte nel motivo in esame inordine all’importazione dei computer di bordo (che la stessa ricorrentesostiene, a fine pag. 23, essere mero errore in cui è incorso il giudiced’appello) e ai motori, è sufficiente rinviare a quanto detto esaminando ilprecedente motivo.10. Con il terzo motivo di ricorso (subordinato al mancatoaccoglimento del secondo), la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026primo comma, n. 4, c.p.c., la «Nullità della Sentenza. Violazione e falsaapplicazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 101, 2° commac.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997, delRegolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n. 2474dell’8 settembre 1993».10.1. «Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto di decidere la litesulla scorta di questioni estranee alla causa petendi individuata dal PVC(l’applicabilità del capitolo 87 della Tariffa, l’orientamento di legittimità inmateria di Regola Generale n. 3b, presunte condotte elusive, la presuntaspedizione - separata ma asseritamente rilevante - dei motori, l’ipotizzatapresenza in [OSCURATO:PERSONA] dei computer di bordo)», avrebbedovuto stimolare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 101 ,secondo comma, c.p.c.11. Il motivo è infondato.12. Anche a voler prescindere dal rilievo che la ricorrente non hacontestato, se non nei limiti già in precedenza indicati, l’accertatotrasporto separato dei motori, e che è la stessa ricorrente a sostenereche i giudici di appello erano incorsi in un mero errore nel far riferimentoai computer di bordo che, invece, non erano tra i beni importati, osservail Collegio che le questioni trattate nella sentenza impugnata rientravanotutte tra quelle emergenti dagli atti di causa non costituendo, peraltro,questione nuova ex art. 101 c.p.c. l’applicabilità alla fattispecie dell’art.87 della Tariffa, per il noto principio iura novit curia né l’individuazione ela condivisione di orientamenti di legittimità in materia.13. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio del ne bis in idem edegli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.13.1. Sostiene che la sentenza impugnata, là dove «qualifica lequali mero assemblaggio ( … trattasi di mero assemblaggio ; p. 5)Numero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificare le merci oggettodi [OSCURATO:PERSONA] quale prodotto finito», si pone in contrasto conl’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n. 2197/2022,confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nel caso inesame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta,tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento,ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori –quantomeno l’assemblaggio - per essere commercializzate comebiciclette a pedalata assistita».14. Il motivo è manifestamente infondato atteso che la sufficienzadel «mero assemblaggio» dei beni importati, affermata nella sentenza delTAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato nella sentenza qui impugnata.15. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem.Violazione e/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dallasentenza del TAR citata nel precedente motivo di ricorso.16. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.,per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme in assenza,peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass.n. 35893/2023).17. Il motivo è inoltre inammissibile perché la dedotta omissione èriferita non a un fatto storico-naturalistico ma ad argomentazioni, nellaspecie contenute in una pronuncia giudiziale. È orientamento consolidato,infatti, che costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", inNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (cfr, ex multis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n.29883/2017; Cass. Sez. U., n. 8053/2014 e n. 5745/2015).18. Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale di cui si è detto sopra rende nonnecessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art.267 TFUE, dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento delTribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente con la memoriariguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati agiudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica perrispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in attopubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativiilleciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001». In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malampartem, delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione chenon rilevano in ambito tributario.19. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente condannata al pagamento dellespese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 9656/2024Numero sezionale 2641/2026Numero di raccolta generale 16240/2026Data pubblicazione 25/05/2026per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA
Sentenza Cassazione n. 16240/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris