CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44108/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tre rapine, una tentata e due consumate, ai danni di titolari di mininnarket, ed ai reati di porto di coltello e lesioni, in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Andresini deducendo: 2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 89 cod. pen., per non essere stata riconosciuta la ridotta capacità di intendere e di volere del ricorrente, preso in carico dal SERT di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di alcool connesso ad uso di psicofarmaci, come da documentazione che smentirebbe l'assunto della Corte di appello secondo cui difetterebbero anche solo indizi di un vizio di mente dell'Andresini. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente pur nel difetto di un concorso anche soltanto morale nel reato di cui al capo B), essendo emerso dalle immagini delle telecamere e dalle ammissioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che era stato quest'ultimo a percuotere a mani nude il dipendente del negozio. 2.3. Violazione di legge, in particolare dell'art. 133 cod. pen., in ordine alla determinazione della pena, atteso che le condizioni economiche dell'Andresini, aggravate da dipendenza da stupefacenti e da alcolici, per la quale era seguito dal CSM di Bologna, consentivano di contenere l'aumento di pena per la continuazione. 3. Con requisitoria scritta il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto la mera presa in carico di una persona da parte di un SERT, per abuso di alcool e psicofarmaci, non è un sintomo sufficiente ad ipotizzare una ridotta capacità di intendere e di volere dell'Andresini al momento del fatto, né il ricorrente può dolersi della mancata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello al fine di espletare perizia sul punto, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, che rende la rinnovazione del dibattimento un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). 4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decis-ivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato- che si verifica quando- le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260). Nel conformarsi a tale giurisprudenza, la sentenza impugnata, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul rilievo che questo ha partecipato alla rapina a mano armata previamente concordata, così assistendo alle percosse che il complice ha inferto alla persona offesa, a seguito della reazione di questa, impossessandosi proprio grazie a tali percosse, poi, del denaro successivamente abbandonato durante la fuga,. 4.3. Deve ritenersi, infine, inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, inerente il trattamento sanzionatorio: la graduazione della pena, infatti, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ed agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013„ Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, atteso che la Corte territoriale ha ben evidenziato come la pena sia stata determinata in misura vicina ai minimi edittali, con un aumento di soli di soli mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per la continuazione con altre due rapine aggravate, pur a fronte della gravità dei fatti dalla stessa Corte evidenziata: si tratta di argomentazione certo non arbitraria né illogica e, pertanto, ben sufficiente a giustificare il trattamento sanzionatorio disposto, essendo, peraltro, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 27124301) 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]