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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15740/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1<AMA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Treviso in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 95 d.P.R. 115/2002.

Deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Oltre ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (p. 4).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] j e>",v LA ..... 4:-.

C"' e1.4...._ i 2 i l • Lt.

Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1<AMA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Treviso in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 95 d.P.R. 115/2002. Deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (p. 4). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] j e>",v LA ..... 4:-. C"' e1.4...._ i 2 i l • Lt. Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del President
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