CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 12/1071976 a Laureana di Borrello avverso la sentenza in data 12/07/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Pavia in data 14/05/2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione, conseguente ad allontanamento dall'abitazione in cui era ristretto agli arresti donniciliari. 2. Ha proposto ricorso Sgrò tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. La Corte non aveva dato conto della volontà del ricorrente di sottrarsi alla sfera di vigilanza, non risultando che il predetto si trovasse fuori dell'abitazione giacché non era stata segnalata la sua presenza altrove e inoltre il predetto aveva lasciato un cartello con cui invitava gli operanti ad entrare nella proprietà in caso di mancata risposta al citofono, cosa che non era avvenuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. La Corte aveva escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ritenendo ravvisabile l'indice ostativo dell'abitualità, ma a tal fine facendo genericamente riferimento ai precedenti, senza delineare come gli stessi si fossero estrinsecati. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte non aveva indicato i criteri legali che l'avevano condotta alla determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte ha chiarito con motivazione non manifestamente illogica che la mancata risposta da parte del ricorrente al ripetuto suono del campanello da parte dei militari incaricati del controllo attestava l'assenza del predetto dall'abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari, a prescindere dalla circostanza che in quel lasso di tempo egli non fosse stato reperito altrove. La Corte ha inoltre dato conto delle deduzioni difensive, rilevando come le stesse fossero inidonee a giustificare quella mancata risposta, non potendosi ritenere provato che fosse presente un cartello con cui si invitavano i Carabinieri a suonare un diverso campanello, cartello di cui i militari non avevano fatto cenno.A fronte di ciò, il motivo di ricorso si fonda su deduzioni astratte e sulla reiterazione dei rilievi difensivi già esaminati dalla Corte, in assenza dell'individuazione di vizi rilevanti in questa sede. Deve aggiungersi che il reato di evasione è integrato in conseguenza dell'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere da una definitiva sottrazione alla sfera di vigilanza, e che un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è consapevole dei controlli di cui può essere destinatario, il che gli impone massima attenzione, al fine di far constatare la sua presenza. Di qui la coerenza della motivazione e l'assenza di fratture logiche nel ragionamento della Corte. 2. Quanto al terzo motivo, è agevole rilevarne la manifesta infondatezza, risultando che al ricorrente è stata inflitta una pena pari al minimo. 3. E' per contro fondato il secondo motivo. La Corte ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, omettendo di valutare la concreta offensività della condotta e facendo per contro riferimento ai numerosi precedenti e alla spiccata tendenza a delinquere. Si tratta di motivazione non idonea ad escludere l'applicabilità della disposizione invocata, in quanto, come posto in evidenza dal consolidato orientamento di legittimità (si rinvia da ultimo a Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064), i precedenti possono assumere rilievo solo nel caso di soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o nel caso di commissione di più reati della stessa indole, profilo che non ha formato oggetto di specifica analisi a fronte del richiamo di taluni precedenti di diversa specie. 4. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara i