CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla requisitoria e alle conclusioni depositate; udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, chiedendo altresì la correzione di errore materiale relativamente all'anno di nascita del ricorrente; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 giugno 2022, confermava quella del G.u.p. del Tribunale felsineo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione quanto al dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello avrebbe errato nel motivare il dolo specifico, traendone la prova dalla condotta di bancarotta semplice ritenuta, con una argomentazione logica fallace, in quanto fondata su un automatismo infondato: la bancarotta semplice accertata può essere sostenuta anche dalla colpa, cosicché dovrebbe ritenersi al più comprovata la bancarotta documentale semplice. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in travisamento della prova, in quanto fondava la prova della responsabilità penale sulla ritenuta prosecuzione dell'attività di impresa oltre il 2011 che, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, non si verificava. 4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 2.1 Va premesso che dalle sentenze di merito emerge che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fu dichiarato nel 2015, mentre la situazione di decozione si annunciava già nel 2009, anno nel quale diveniva amministratore unico l'attuale imputato, già socio. La causa che determinò il fallimento veniva individuata nei lavori assunti dalla fallenda, che ebbe a ricevere in appalto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l'edificazione ,/ di 37 appartamenti, per un importo superiore a dieci milioni di euro: la [OSCURATO:SOCIETA]. falliva nell'aprile 2009 e, pertanto, si verificavano ritardi nella consegna e contestazioni sull'esecuzione dei lavori, che determinarono anche la riduzione del credito bancario, portando al fallimento la società. A fronte di tale ricostruzione - in ordine al riconosciuto delitto di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento, delitto che la difesa non contesta - deve evidenziare questa Corte come l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533). Nel caso in esame la sentenza di primo grado (fol. 3) evidenzia come l'aggravamento del dissesto per l'omessa richiesta di fallimento nel 2009 sia consistito nel danno collegato «proprio al comportamento omissivo dell'imprenditore che, se avesse chiesto il fallimento nel 2009 o nel 2010, avrebbe ottenuto una valutazione delle rimanenze molto vicina» alla cifra di cinque milioni di euro a fronte della svalutazione a un milione di euro accertata al momento del fallimento. In sostanza il G.u.p. rileva come proprio il comportamento omissivo abbia determinato la svalutazione dell'attivo fallimentare pure esistente, rappresentando altresì che Camassi si era «disinteressato della società», così consentendo la svalutazione dell'attivo. A fronte di tale motivazione, che non delinea il (non necessario) dolo, bensì un comportamento colposo per negligenza, la Corte di appello collega la prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale contestata alla condotta di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto. Va premesso che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame la contestazione riguarda la soppressione e l'occultamento, dunque, deve riferirsi alla bancarotta documentale di tipo specifico, per la quale è richiesto il dolo specifico.\ E quindi, a buona ragione il ricorrente lamenta che vi sia un salto logico nella ricostruzione operata dalla Corte di appello: il dolo specifico dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori può trarsi da un delitto di bancarotta patrimoniale allorchè la sottrazione delle scritture contabili sia funzionale a celare una condotta fraudolenta, quale quella distrattiva. Altrimenti, occorre che gli indici di fraudolenza richiesti anche per la bancarotta documentale 'specifica' siano altri e non possono certamente esaurirsi nella connessione con la condotta di bancarotta semplice per aggravamento per omessa richiesta del fallimento, che è sostenuta, come evidenziato, da colpa grave. Pertanto, difetta una motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di bancarotta documentale, che deve essere maggiormente rigorosa, in quanto la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita deve celare, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o l'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. E per altro va ribadito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia perseguito lo scopo, nella sottrazione delle scritture, di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). 3. Pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla contestata bancarotta documentale fraudolenta di tipo specifico, fermo restando il giudicato formatosi sulla bancarotta semplice. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Cor