Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17897/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novèmbre 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Prato il 23 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate (art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la diminuente per il rito, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa.

2. Ricorre contro la sentenza l'imputato lamentando con due distinti motivi, riconducibili ad unità, l'inosservanza, nel computo della pena, dell'art. 132 cod. pen., in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen. e la mancanza di una adeguata motivazione sul punto.

Espone che la pena base è stata determinata nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa e questa pena è superiore alla media edittale prevista per il tentativo di furto semplice che, con riferimento alla pena detentiva, va da un minimo di due mesi a un massimo di due anni.

Sostiene che la sentenza impugnata non ha specificato le modalità del calcolo della pena per il reato tentato e ha affermato, con motivazione errata in diritto, che la pena base sarebbe inferiore alla media edittale.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria del 14 aprile 2022 il difensore ha replicato insistendo per l'accoglimento dei motivi.

4. Il ricorso è fondato con riferimento al calcolo della pena pecuniaria.

5. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, nel delitto tentato, la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461; Sez.1 n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210).

Nel caso di specie, risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado - alla quale la sentenza impugnata fa rinvio - che la pena è stata calcolata con metodo bifasico, partendo dalla pena base di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa, riducendola per il tentativo a mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa e giungendo, per la scelta del rito, alla pena finale di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa.

La Corte d'appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena base e la riduzione operata per il tentativo facendo riferimento all'intensità del dolo e sottolineando che, vedendo sopraggiungere la persona offesa, Amato si allontanò, ma senza desistere dal tentativo perché tornò poco dopo sul posto «al fine di realizzare la condotta criminosa che aveva pianificato».

Ha sottolineato inoltre che il giudice di primo grado «ha mitigato la pena per adeguarla all'offensività del caso concreto, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, benché lo stesso risulti gravato da numerosissimi precedenti penali anche specifici».

Si tratta di una motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica, che resiste alle censure del ricorrente.

Come noto, infatti, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Nel caso di specie, peraltro, la pena base, determinata con riferimento al reato consumato, è stata individuata nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa certamente inferiore alla media edittale.

Del pari inferiore alla media edittale è la pena determinata per il delitto tentato (mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa).

Si rammenta in proposito che la pena edittale media non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

6. Tanto premesso, si deve rilevare che la riduzione operata per il tentativo, per quanto riguarda la pena pecuniaria, è stata inferiore ad un terzo perché si è partiti dalla pena di C 600,00 di multa per scendere alla pena di C 450,00 di multa.

Per la rideterminazione della pena pecuniaria non appaiono necessari ulteriori accertamenti in fatto essendo sufficiente ricondurla alla misura legale operando la riduzione minima di un terzo prevista per il delitto tentato sulla pena di C 600,00 determinata dai giudici di merito.

Si può dunque procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1. lett.

I) cod. proc. pen. e determinare la pena pecuniaria per il delitto tentato nella misura di C 400,00 di multa.

Operando la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. si giunge alla pena finale di C 266,00 di multa.7.

Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena pecuniaria rideterminata nella misura di C 266,00 di multa.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in Euro duecentosessantasei.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novèmbre 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Prato il 23 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate (art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la diminuente per il rito, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Ricorre contro la sentenza l'imputato lamentando con due distinti motivi, riconducibili ad unità, l'inosservanza, nel computo della pena, dell'art. 132 cod. pen., in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen. e la mancanza di una adeguata motivazione sul punto. Espone che la pena base è stata determinata nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa e questa pena è superiore alla media edittale prevista per il tentativo di furto semplice che, con riferimento alla pena detentiva, va da un minimo di due mesi a un massimo di due anni. Sostiene che la sentenza impugnata non ha specificato le modalità del calcolo della pena per il reato tentato e ha affermato, con motivazione errata in diritto, che la pena base sarebbe inferiore alla media edittale. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 14 aprile 2022 il difensore ha replicato insistendo per l'accoglimento dei motivi. 4. Il ricorso è fondato con riferimento al calcolo della pena pecuniaria. 5. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, nel delitto tentato, la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461; Sez.1 n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210). Nel caso di specie, risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado - alla quale la sentenza impugnata fa rinvio - che la pena è stata calcolata con metodo bifasico, partendo dalla pena base di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa, riducendola per il tentativo a mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa e giungendo, per la scelta del rito, alla pena finale di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa. La Corte d'appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena base e la riduzione operata per il tentativo facendo riferimento all'intensità del dolo e sottolineando che, vedendo sopraggiungere la persona offesa, Amato si allontanò, ma senza desistere dal tentativo perché tornò poco dopo sul posto «al fine di realizzare la condotta criminosa che aveva pianificato». Ha sottolineato inoltre che il giudice di primo grado «ha mitigato la pena per adeguarla all'offensività del caso concreto, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, benché lo stesso risulti gravato da numerosissimi precedenti penali anche specifici». Si tratta di una motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica, che resiste alle censure del ricorrente. Come noto, infatti, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, la pena base, determinata con riferimento al reato consumato, è stata individuata nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa certamente inferiore alla media edittale. Del pari inferiore alla media edittale è la pena determinata per il delitto tentato (mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa). Si rammenta in proposito che la pena edittale media non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 6. Tanto premesso, si deve rilevare che la riduzione operata per il tentativo, per quanto riguarda la pena pecuniaria, è stata inferiore ad un terzo perché si è partiti dalla pena di C 600,00 di multa per scendere alla pena di C 450,00 di multa. Per la rideterminazione della pena pecuniaria non appaiono necessari ulteriori accertamenti in fatto essendo sufficiente ricondurla alla misura legale operando la riduzione minima di un terzo prevista per il delitto tentato sulla pena di C 600,00 determinata dai giudici di merito. Si può dunque procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1. lett. I) cod. proc. pen. e determinare la pena pecuniaria per il delitto tentato nella misura di C 400,00 di multa. Operando la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. si giunge alla pena finale di C 266,00 di multa.7. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena pecuniaria rideterminata nella misura di C 266,00 di multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in Euro duecentosessantasei. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 17897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris