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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22979/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9434/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato all'art. 7, comma 15 bis, cod. strada e con un secondo motivo in relazione al mancato riconosci- mento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Lamenta con il primo motivo, in particolare, che la Corte territoriale non abbia fornito una congrua risposta ai motivi di gravame nel merito limitandosi ad una generica considerazione basata sulla valutazione degli agenti di polizia giudiziaria.

Con il secondo motivo lamenta che la Corte si sia limitata alla valutazione del luogo in cui l'attività illecita è stata svolta per escludere la causa di non punibilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandito dalla neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Inoltre, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto si de- ducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ritengono il fatto storico incontestato e pienamente provato dal fatto N. 9434/2025 R.G. che Zangari è stato colto, così come annotato dalla p.g., nell'atto di dare indica- zioni agli automobilisti per parcheggiare, indicandogli gli spazi libero e avvicinan- dosi successivamente per chiedere il denaro (comportamento evidentemente elo- quente) e quindi di svolgere l'attività illecita che gli è stata ascritta.

In sentenza si rileva che risulta a carico dell'odierno ricorrente un'altra segna- lazione per la violazione dell'art. 7, comma 15bis, cod. strada elevategli il 22 marzo 2019, contestazione divenuta definitiva in quanto né opposta né oblata. 3.2 Quanto al secondo motivo, richiedendo l'art. 131-bis cod. pen. di valutare la gravità dell'illecito nel suo fatto storico con riguardo ai beni giuridici tutelati e alla loro concreta messa in pericolo, la Corte ha posto l'attenzione sul luogo di svolgimento dell'attività illecita, una via molto trafficata del centro città, che rende l'offesa al bene giuridico che la norma vuole tutelare dal fatto illecito di non parti- colare tenuità, dato il numero elevato di frequentazione della zona.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9434/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato all'art. 7, comma 15 bis, cod. strada e con un secondo motivo in relazione al mancato riconosci- mento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Lamenta con il primo motivo, in particolare, che la Corte territoriale non abbia fornito una congrua risposta ai motivi di gravame nel merito limitandosi ad una generica considerazione basata sulla valutazione degli agenti di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo lamenta che la Corte si sia limitata alla valutazione del luogo in cui l'attività illecita è stata svolta per escludere la causa di non punibilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandito dalla neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto si de- ducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ritengono il fatto storico incontestato e pienamente provato dal fatto N. 9434/2025 R.G. che Zangari è stato colto, così come annotato dalla p.g., nell'atto di dare indica- zioni agli automobilisti per parcheggiare, indicandogli gli spazi libero e avvicinan- dosi successivamente per chiedere il denaro (comportamento evidentemente elo- quente) e quindi di svolgere l'attività illecita che gli è stata ascritta. In sentenza si rileva che risulta a carico dell'odierno ricorrente un'altra segna- lazione per la violazione dell'art. 7, comma 15bis, cod. strada elevategli il 22 marzo 2019, contestazione divenuta definitiva in quanto né opposta né oblata. 3.2 Quanto al secondo motivo, richiedendo l'art. 131-bis cod. pen. di valutare la gravità dell'illecito nel suo fatto storico con riguardo ai beni giuridici tutelati e alla loro concreta messa in pericolo, la Corte ha posto l'attenzione sul luogo di svolgimento dell'attività illecita, una via molto trafficata del centro città, che rende l'offesa al bene giuridico che la norma vuole tutelare dal fatto illecito di non parti- colare tenuità, dato il numero elevato di frequentazione della zona. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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