CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla recidiva ed alla sanzione accessoria, inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di estorsione aggravata dal fine di agevolare la cosca "[OSCURATO:PERSONA]" - facente capo al gruppo mafioso di Mascalucia - e dal ricorso all'uso del metodo mafioso. La Corte d'appello disponeva nei confronti di entrambi i ricorrenti la revoca delle indennità sociali. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato ad una pena superiore ai cinque anni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: la recidiva sarebbe stata riconosciuta nonostante la precedente condanna non fosse passata in giudicato prima della consumazione del reato per cui si procede. 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: la recidiva sarebbe stata riconosciuta senza che fosse stata effettuata alcuna verifica circa il concreto accrescimento della pericolosità; si deduceva altresì l'illegittimità del giudizio di bilanciamento tra circostanze, che sarebbe stato effettuato solo in equivalenza senza considerare il buon comportamento processuale del ricorrente, il fatto che lo stesso aveva rinunciato ad alcuni motivi di impugnazione ed il ruolo marginale dallo stesso avuto nelle condotte contestate; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non vi sarebbe la prova del profilo psicologico necessario per ritenere la sussistenza dell'aggravante agevolativa. 2.4. Violazione di legge: la revoca delle indennità sarebbe illegittima tenuto conto che. nelle more del deposito della sentenza impugnata, la Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2 luglio 202 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 61 dell'articolo 2 della I. n. 92 del 2012 in quanto la revoca pregiudicherebbe un diritto fondamentale della persona, ovvero il diritto all'assistenza minima per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, tutelabile anche in presenza di un accertamento di responsabilità penale. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le allegazioni difensive relative al fatto che l'estorsione ai danni del Pappalardo risaliva agli anni '90, né quelle relative alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1.11 primo motivo che contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva (passaggio in giudicato delle condanne precedenti prima della consumazione dei reati successivi) è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo, che contesta il difetto di motivazione in ordine all'accrescimento della pericolosità necessario per il riconoscimento della recidiva, non è consentito: l'aspecificità dell'originario motivo di appello ha infatti esonerato la Corte territoriale dall'onere di rendere sul punto una specifica motivazione; le contestazioni proposte con il ricorso per cassazione si configurano pertanto come tardive. Il collegio riafferma cioè che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (tra le altre: Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Nel caso in esame l'appello si è limitato, genericamente, ad invocare la rivalutazione delle condizioni per il riconoscimento della recidiva reiterata, senza allegare alcuna emergenza specifica a sostegno del suo mancato riconoscimento (pag. 11 della prima impugnazione), e senza proporre alcuna specifica censura nei confronti delle valutazioni del primo giudice, che rilevava che il precedente specifico vantato era aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e che lo stesso, posto in relazione con i fatti per cui si procede, connotava la personalità del ricorrente di maggiore pericolosità, rilevando una chiara dedizione alla commissione di reati e la assenza di resipiscenza rispetto alle condanne già subite (pag. 59 della sentenza di primo grado). Poiché la prima impugnazione non ha raggiunto, sul punto, il grado di specificità necessario per attivare l'onere motivazionale della Corte di appello nessuna censura può essere proposta nei confronti della sentenza impugnata che conferma le puntuali valutazioni del primo giudice. 1.3. Il terzo motivo, che contesta la sussistenza del profilo psicologico dell'aggravante agevolativa, non è consentito, dato che - anche in questo caso - l'originario motivo di appello risulta generico: con la prima impugnazione, infatti, non risultano specificamente contestata la capacità dimostrativa dei contenuti delle intercettazioni, puntualmente indicati nella sentenza di primo grado, che facevano riferimento espresso alla destinazione del provento delle estorsioni al mantenimento in carcere sia del boss [OSCURATO:PERSONA] sia degli altri affiliati detenuti, elementi pacificamente indicativi della finalità agevolativa (pag. 16 della sentenza impugnata). 1.3. Il quarto motivo, che invoca il riconoscimento della illegittimità della revoca delle indennità sociali all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi n. 137 del 2021, è manifestamente infondato. La pronuncia della Corte costituzionale si riferisce infatti ai soli casi in cui il condannato sia ammesso al regime alternativo al carcere, regime non concesso a chi sconta la condanna per reati "ostativi", tra quali è compreso quello per cui si procede. A ciò si aggiunge il rilievo - invero assorbente - che la doglianza si riferisce ad un profilo dell'esecuzione della pena, non proponibile in sede di cognizione. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto propone per la prima volta in sede di legittimità questioni inerenti la responsabilità, la retrodatazione dell'azione estorsiva e l'attendibilità del Sampieri, mentre con la prima impugnazione si contestava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Si registra, anche in questo caso, la violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am