CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1970
Cassazione n. 48929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 11/01/1970 avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen.; letta la memoria della ricorrente con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza; 2. Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si contestano inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in relazione alla errata valutazione della testimonianza della persona offesa, posta alla base dell'affermazione di responsabilità della ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 20