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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33782/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno, ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, in qualità di componenti del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, dichiarata fallita in data 19 luglio 2006, per reati di bancarotta patrimoniale, aggravati ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2,

I. fall.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi Al (bancarotta patrimoniale distrattiva), A2 (bancarotta patrimoniale distrattiva), A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi Al (bancarotta patrimoniale distrattiva), A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati ascrittile ai capi A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione).

Con la stessa sentenza, la pronunzia di primo grado è stata parzialmente riformata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (componente del Consiglio di amministrazione dal 28 novembre 1997 al 10 aprile 2001) in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo stata accolta la richiesta di concordato in appello e rideterminata in anni due di reclusione la pena principale irrogata in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale ascrittigli ai capi A2), A4) e A9).

Sono state rideterminate anche le pene accessorie fallimentari inflitte per la durata di anni due ovvero in misura pari alla pena principale concordata.

2. La vicenda per cui è processo trae origine dal fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] spa che, non essendo nell'anno 2004/05 più ammessa alle competizioni professionistiche, per effetto del provvedimento federale del 10.8.2005, era stata messa in liquidazione in data 6.12.2005 e, dopo meno di un anno, era stato dichiarato il suo fallimento, con sentenza in data 7 giugno - 19 luglio 2006 del Tribunale di Salerno; quest'ultimo, su segnalazione del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto la sussistenza dello stato di insolvenza, consistente nell'insufficienza degli elementi attivi del suo patrimonio, pari a dieci milioni di euro, ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni vantate dai creditori sociali, pari a circa 49 milioni di euro (una gran parte delle quali, per il complessivo ammontare di oltre 41 milioni di euro, dovute all'Erario).

I giudici di merito hanno ritenuto che le cause del dissesto fossero derivate dall'avere: privilegiato una politica economica di aumento dei costi, in specie di quelli per il personale; effettuato l'inopinato acquisto di beni immobili, anche in locazione finanziaria, che hanno sottratto all'azienda capacità finanziarie ed hanno determinato l'accumulo di ulteriore debitoria pubblica; deciso aumenti di capitale sociale in misura forse sufficiente a riequilibrare i costi, ma in concreto sottoscritti e versati soltanto in parte.

Il tutto distogliendo le risorse finanziarie necessarie per garantire l'equilibrio dell'attività principale della società e dei parametri necessari per l'iscrizione ai campionati professionistici (pagamento dei debiti verso l'Erario, previdenziali e verso i tesserati), dirottando le stesse verso attività extra-calcistiche, ancorché rientranti nel più ampio oggetto sociale.

3. Quanto ai capi di imputazione di interesse per la presente decisione e ai profili afferenti ai motivi proposti dai ricorrenti (di seguito indicati), si rileva quanto segue.

3.1. Il capo Al) concerne la distrazione della somma di circa 319.000 euro (precisamente 318.944,27) fuoriuscita dal circuito aziendale e rimessa nella esclusiva disponibilità del presidente [OSCURATO:SOCIETA].

La somma sopra indicata, al momento del fallimento, è stata rinvenuta nel conto societario, denominato "crediti per anticipi diversi dirigenti", ed il relativo saldo, stando agli accertamenti del curatore, è stato determinato da una serie di annotazioni di versamento (trentacinque) effettuate a favore del presidente [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo compreso tra il 13.11.1998 e il 30.6.2005.

Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti responsabili del reato e per quanto concerne la posizione dei sindaci, i giudici di merito hanno ritenuto che dal 2004 in poi, a fronte della ingravescente situazione di sbilancio finanziario della società, il collegio sindacale non avesse adottato la vigilanza adeguata e la stringente messa in mora degli amministratori su singole, ma notevolmente rilevanti, operazioni sociali che, se tempestivamente messe in essere, avrebbero avuto l'effetto di evitare od attenuare l'evento distrattivo.

Vari sindaci sono stati assolti, mentre sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del collegio sindacale, rispettivamente, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2005 e dal 28.6.2002 al 15.12.2005.

3.2. L'imputazione di cui al capo A2) concerne la somma di euro 206.582,75, erogata in contanti all'[OSCURATO:SOCIETA] interamente dal gennaio al maggio 2000, importo, qualificato come "conto garanzia", fuoriuscito dal circuito aziendale e rimesso nell'esclusiva disponibilità del presidente e da quest'ultimo poi restituito, ma solo per euro 193.346,63, con depauperamento irreversibile per la società pari ad euro 13.236,12, restata non pagata dal debitore alla data della dichiarazione di fallimento.

In particolare, il conto si era movimentato a decorrere dal 4.1.2000 mediante versamenti in contanti all'[OSCURATO:SOCIETA], seguiti da parziali restituzioni, effetto anche di compensazione con emolumenti spettanti allo stesso presidente [OSCURATO:SOCIETA], fino a raggiungere, alla data del 30.6.2001, un saldo di euro 103.236,12, saldo restato invariato fino al dicembre 2004, quando era emersa l'attenzione da parte del collegio sindacale secondo le stesse scansioni ricordate per il conto precedente, sino a quando in data 31.3.2005 l'[OSCURATO:SOCIETA], all'uopo compulsato, aveva effettuato una restituzione parziale di euro 90.000 a seguito della quale era residuato l'importo di euro 13.236,12.Di tale condotta distrattiva è stato ritenuto responsabile anche il sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che, in carica dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2005, pur dopo aver preso contezza della restituzione messa in essere dall'[OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva poi partecipato alle attività del collegio sindacale limitando la propria attività sollecitatoria e così -secondo i giudici di merito- apportando un consapevole contributo causale alla persistenza dell'uscita del numerano, pur dopo l'ulteriore (e quantitativamente) non secondaria restituzione di euro 90.000,00 effettuata dal presidente debitore in data 31.3.2005.

3.3. Con i capi di imputazione sub A6) e A7) sono contestati fatti di bancarotta fraudolenta, rispettivamente per distrazione e per dissipazione, connessi alle operazioni di acquisto, da parte della società poi fallita, delle prestazioni sportive dei calciatori Rijat SHALA (capo A6) e Slavisa DUGIC (capo A7).

In particolare, al capo A6) si contesta la distrazione della somma di euro 1.250.000 versata dalla società in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva riscosso l'importo per conto della BELSPORT Service SAGL, in forza di una scrittura privata, mai prodotta e rinvenuta nel corso della procedura concorsuale, pertanto, ad ogni effetto inesistente (essendo stata accertata la fittizia riproduzione della firma del L.R. della società elvetica, in calce al documento prodotto dalla difesa nel procedimento penale in data 12.1.2009), con la quale quest'ultima compagine societaria aveva acquistato dal suddetto azioni del capitale della [OSCURATO:PERSONA] de Football SA, società controllante la fallita, che aveva fatto seguito alla precedente somma di euro 1.100.000,00 già versata alla summenzionata società elvetica, con esborso complessivo dell'importo di euro 2.350.000 a fronte di un contratto, privo di data certa, ed avente ad oggetto l'acquisto del calciatore SHALA, accordo del tutto privo di efficacia giuridica non essendo consentita dall'ordinamento sportivo ad un terzo la cessione di un atleta svincolato.

Con il capo A7) è stata contestata la condotta di dissipazione della somma di euro 1.700.000,00 per l'acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e, pertanto, secondo la prospettazione accusatoria, in una situazione economica già fortemente compromessa e tale da determinare la esclusione dai campionati professionistici, poi effettivamente deliberata dalla Figc il 10.8.2005 - del calciatore Slavisa DUGIC, con contratto mai depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] serie A e B dalla BELSPORT Service SAGL, società asseritamente titolare di azioni della [OSCURATO:PERSONA] de Football SA, controllante la fallita, per effetto della scrittura privata (mai rinvenuta) del 15.4.2005, stipulata con il presidente [OSCURATO:SOCIETA]; tale operazione, secondo l'ipotesi accusatoria, è stata posta in essere in forza di contratto del tutto privo di efficacia giuridica, non essendo consentita dall'ordinamento sportivo ad un terzo la cessione di un atleta svincolato e, comunque, la distrazione della complessiva somma di euro 1.400.000,00, che su ordine impartito a BELTRAMI Alessandro con fax del 15.7.2005, trasmesso dalla sede dell'[OSCURATO:PERSONA], era stata accreditata in data 19.7.2005 senza alcun titolo sul conto corrente nr. 4610.07 del Monte dei Paschi, filiale di Pompei, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (formalmente amministrata da PAOLILLO Antonietta, madre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Per i fatti di bancarotta descritti nelle due imputazioni sono stati condannati [OSCURATO:SOCIETA], nonché i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.4. L'imputazione di cui al capo A9) attiene all'ipotesi di depauperamento del patrimonio societario ed alla distrazione di ingenti somme della società [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo l'accusa, si correlano al compimento delle due operazioni immobiliari, segnatamente consistenti: 1) nell'acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl di un complesso edilizio con terreno pertinenziale di circa 10.000 mq sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al prezzo complessivo di £ 11.400.000.000, con contestuale accensione di mutuo ipotecario per £ 5.000.000.000; 2) nell'acquisto, sempre dalla [OSCURATO:PERSONA] srl di un ulteriore appezzamento di terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] della superficie di 40.992 mq, per il prezzo di £.7.500.000.000.

Dell'ipotesi distrattiva in oggetto è stato ritenuto responsabile anche [OSCURATO:PERSONA] Fabio, componente del C.d.A della Salernitana fino al 15.4.2001 e amministratore della Cofin, ossia la società, controllata dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], che aveva venduto l'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] srl.

4. Propone ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un solo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma,

I. fall.

Il ricorrente sostiene che le pene accessorie sono state applicate senza alcun percorso motivazionale tale da esplicitare le ragioni in forza delle quali il collegio abbia ritenuto di determinare la durata in anni due, pari alla pena principale inflitta.

5. Propone ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un solo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 2403 e 2407, comma 2, cod. civ., nonché all'art. 40 cod. pen.

Dopo aver premesso che l'imputata è stata componente del collegio sindacale della società fallita nel periodo ricompreso tra il 22 aprile 2004 ed il 5 dicembre 2005 e che i reati le sono stati ascritti in "concorso agevolativo" con gli amministratori, la ricorrente evidenzia che i giudici di merito hanno individuato la genesi del dissesto economico in un'epoca in cui ella non ricopriva alcun ruolo all'interno della compagine sociale; nonostante ciò, la sua responsabilità è stata ritenuta per le imputazioni di cui ai capi A6) ed A7) per non aver sostanzialmente impedito all'allora presidente [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di due calciatori pressoché sconosciuti, con il ricorso ad una scrittura della cui genuinità si è ab origine dubitato, ma soprattutto sconosciuta ai componenti del collegio sindacale che, di converso, hanno chiesto vanamente informazioni ed aggiornamenti circa tali iniziative.

Sostiene la ricorrente che, alla luce della ricostruzione dei fatti che hanno portato al fallimento della Salernitana sport s.p.a., l'applicazione del giudizio controfattuale, finalizzato a verificare quale sia stata l'incidenza causale dell'inerzia dei sindaci sugli illeciti degli amministratori, consente di escludere ogni forma di responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA], che non era in carica al momento in cui è stata effettuata l'operazione immobiliare e che si è dimessa solo qualche giorno dopo l'ottenimento della documentazione relativa all'acquisto dei due calciatori.

Sotto altro profilo la ricorrente, sempre nell'ottica della necessità di una verifica controfattuale della condotta del sindaco, evidenzia che, come si evince dall'istruttoria di primo grado, per evitare procedure concorsuali, il presidente della società aveva cercato di trovare un accordo per il rientro della debitoria maturata con il fisco, accordo che ad altre società era già stato accordato, ed aveva messo in campo un iter di ricapitalizzazione che passava dalla vendita di un calciatore di sicuro valore, nonché dalla iniezione di risorse proprie all'interno delle casse sociali.

In questo quadro, da cui emerge la volontà dell'amministratore di mantenere in vita la società e di soddisfare i creditori, ci si deve chiedere cosa avrebbe dovuto fare la [OSCURATO:PERSONA] se non censurare, con i tempi legati alla volontà del presidente [OSCURATO:PERSONA], le iniziative evidentemente non in sintonia con il momento storico. 6.

Con atto sottoscritto da unico difensore, propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge con riferimento all'art. 2409 cod.civ., quale norma di cui si deve tener conto per l'applicazione della legge penale.

La Corte d'appello ha sbrigativamente affermato che «tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» qualora i sindaci «avessero utilizzato più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale», senza tener conto che:

1. i sindaci non erano ancora in carica all'epoca della grandissima maggioranza delle distrazioni;

2. i poteri non erano previsti ex lege quando sono avvenute dette operazioni distrattive.

Invero, il potere, previsto dall'art. 2409 cod.civ., era originariamente riconosciuto solo in capo al Pubblico Ministero e ai soci che rappresentassero il decimo del capitale sociale; l'eventualità di azionare lo strumento in oggetto anche su richiesta del collegio sindacale è stata introdotta successivamente, ad opera del d.lgs. n. 6 del 2003, entrato in vigore quando le distrazioni contestate ai capi Al) e A2) erano state quasi interamente compiute.

6.3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di omessa e illogica motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. con riferimento all'art.40 cpv cod.pen.

Sostengono i ricorrenti che, come esposto già in sede di appello (nei motivi aggiunti, nel corso della discussione e con memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) l'affermazione di responsabilità mortifica e contraddice la proficua e fruttuosa attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rientro delle somme distratte in un periodo anche antecedente e successivo al loro incarico.

Assumono i ricorrenti che la cessazione dell'incarico avrebbe legittimato -in aderenza alla disciplina normativa- il collegio sindacale ad omettere qualsivoglia controllo; viceversa, la rimessione della questione ai sindaci di nuova nomina si pone come atto non dovuto ma determinato da tuziorismo e zelo.

La semplice ricostruzione degli interventi dei sindaci è dunque dimostrativa di quella attivazione (peraltro riconosciuta anche dalla Corte d'appello) dei poteri loro riservati.

Aggiungono che la Corte territoriale, affermando l'esistenza di una situazione debitoria cristallizzata nel bilancio del 2002 (sentenza della Corte d'appello, pag. 83), omette qualsiasi motivazione sull'eccezione mossa in sede di motivi aggiunti, ove si sottolineava che l'esposizione passiva era bilanciata da «analoga impennata della voce crediti CH dello stesso prospetto di bilancio» (motivi aggiunti, pag. 1).

Peraltro, con note depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evidenziava come la società di revisione avesse espresso parere favorevole alla continuità aziendale, preso atto dell'intervenuta deliberazione della ricostruzione del capitale sociale.

6.4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione contraddittoria con riferimento alla dolosa partecipazione del collegio sindacale ai fatti di bancarotta fraudolenta.

Sostengono che le condotte poste in essere dai sindaci risultano essere inconciliabili con il riferimento fatto dai giudici di merito ad atti consapevolmente tesi ad agevolare il perdurare della distrazione in questione, soprattutto a fronte del fruttuoso esito dell'attività svolta.

6.5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano omessa motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 40 cpv. cod.pen., agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1) R.D. n. 267/1942.

Nell'atto di appello, nei motivi aggiunti e nelle note d'udienza si lamentava l'assenza di motivazione quanto all'incidenza causale delle omissioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata pretermette qualsivoglia valutazione sul concreto apporto causale fornito dai sindaci per la verificazione del dissesto societario (o il suo aggravamento) e le conclusioni si basano su mere enunciazioni di principio.

6.6. Con ulteriore motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge con riferimento gli artt. 216, comma 1, n. 1) e 217, comma 1, n. 2) R.D. n. 267/1942.

Dopo aver sinteticamente richiamato i fatti oggetto di imputazione, i ricorrenti sostengono che vero è che il controllo del collegio sindacale può e deve estendersi al contenuto della gestione sociale, ma non può investire in forma diretta le scelte imprenditoriali.

In secondo luogo, si assume che la Corte d'appello, reiterando l'errore del Tribunale, ha trattato unitariamente la condotta distrattiva di cui al capo A6 (acquisto del calciatore Shala) e la condotta dissipativa al capo A7 (acquisto del calciatore Dugic).

6.7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo A9).

La Corte d'Appello ha individuato l'elemento sintomatico dell'assunta omissione di controllo nel mancato contrasto alle operazioni immobiliari.

A riprova dell'asserita inadeguatezza dell'azione dei sindaci si richiama la sentenza del Tribunale civile, che afferma la responsabilità degli stessi sindaci «per avere adottato scelte gestionali, come quelle relative all'acquisto di immobili, del tutto prive di qualsiasi logica aziendale» (sentenza della Corte d'Appello, pag. 83).

Assumono i ricorrenti che tali conclusioni dimostrano ancora una volta la palese illogicità della motivazione; infatti, la distrazione de qua è descritta al capo A9), mai contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

6.8. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano omessa motivazione e violazione di legge con riferimento alle interferenze della normativa di settore.

Sostengono i ricorrenti che il controllo del collegio sindacale deve essere plasmato sulla natura 'ibrida' delle società calcistiche, che si caratterizzano per una fisiologica aleatorietà delle operazioni.

Il collegio sindacale della società sportiva non può censurare indiscriminatamente ogni operazione ritenuta 'azzardata', altrimenti rischiando di paralizzare il circuito economico dell'impresa.

6.9. Con l'ottavo e ultimo motivo i ricorrenti denunziano omessa, illogica e carente motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia.

6.10. È stata depositata memoria con motivi aggiunti. 6.10.1 Si denunzia motivazione apparente con riferimento all'incidenza eziologica dell'assunta omissione nella produzione dell'evento.

Assumono i ricorrenti che manca un'adeguata valutazione delle iniziative concretamente assunte dal collegio sindacale (pure segnalate nei motivi d'appello, nei motivi aggiunti, in sede di discussione, nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

6.10.2. Si denunzia vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla retrodatazione dell'attività di controllo del collegio sindacale.

La Corte d'appello, come già sottolineato nei motivi di ricorso, ha individuato il 'punto di non ritorno' nelle distrazioni di cui al capo A9), contestazione mai mossa nei confronti dei ricorrenti, relativa ad eventi antecedenti alla loro entrata in carica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, non avendo la Corte di appello di Salerno una seconda sezione penale.

2. Il [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa motivazione sui criteri adottati dalla Corte territoriale nel rideterminare la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale.

Sostiene, in sostanza, che l'omessa motivazione violerebbe quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28910/19, che ha inteso non venisse applicato alcun automatismo tra pena inflitta e sanzione accessoria in base all'art. 37 cod. pen., dovendo la durata della pena rispondere ad una puntuale argomentazione, che faccia riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la pena principale oggetto di concordato in appello nella misura di anni due di reclusione.

Poi, richiamando espressamente l'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari per la durata di anni due ovvero per la stessa durata della pena principale.

Quindi, l'accordo e la rinuncia ai motivi di impugnazione proposti, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, si sono realizzati nel contesto del nuovo quadro normativo discendente dalle modifiche sopravvenute della cornice edittale nel significato delineato dalla suddetta pronunzia della Corte Costituzionale, sicché non è dato ravvisare alcuna illegalità della pena e alcun vizio del negozio processuale del quale si tratta.

Anche se il [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente impugnato con l'atto di appello la determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa, scegliendo di rinunciare al relativo motivo di impugnazione in data successiva alla declaratoria di illegittimità dell'art. 216, ult. comma,

I. fall., ha abdicato, nel quadro di una complessiva valutazione di utilità dell'accordo, al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata individuata, peraltro negli stessi termini temporali oggetto del concordato sulla pena principale.

Ne discende che restano applicabili anche al caso in esame le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (si veda, tra le tante, anche Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878, che ha affermato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale).

D'altronde, non si può trascurare che, nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi nella rideterminazione delle durata delle pene accessorie, non più fissa (dieci anni), ma indicata dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. solo nel massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 222/2018, hanno affermato che le pene accessorie fallimentari, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

Le Sezioni Unite 'Suraci' hanno considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale.

«Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione.» (pag. 31 sentenza SU Suraci) Ciò che si richiede, quindi, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse.

Tuttavia, solo ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione (da escludersi nella specie) nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 -dep. 2020- Rv. 278788; conf.

Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 -dep. 2021- Rv. 280668).

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

3. Prima di passare all'esame dei singoli motivi dei ricorsi degli altri imputati, vanno fatte delle precisazioni di carattere generale sulla configurabilità della responsabilità dei sindaci per i reati di bancarotta, tenuto conto delle doglianze comuni agli atti di impugnazione e, in particolare, a quelle afferenti all'insussistenza dell'incidenza causale delle condotte omissive ascritte.

3.1. Indubbiamente, i componenti del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano posto in essere una delle condotte incriminate dall'art. 216 legge fall., possono rispondere in proprio del delitto di bancarotta, anche quando non vi sia stato il concorso dell'amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall'art. 223 legge fall. (Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, Rv. 284046).

Tuttavia, nel caso in cui venga contestata - come nella specie- la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale, essa non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera, dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, Rv. 281260; si veda anche Sez. 5, n. 15360 del 05/02/2010, Rv. 246956).Consolidato è l'insegnamento di questa Corte per cui nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale, però, non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (ex multis, Sez. 5, n. 14045 del 22/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266646; Sez. 5, n. 10186/10 del 4 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246911; in senso conforme: n. 15850 del 1990„ n. 8327 del 1998 rv. 211368 - 01, n. 17393 del 2006 rv. 236630 - 01, n. 31163 del 2011 rv. 250555), ovvero si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali.

3.2. La responsabilità per omissione si configura in virtù delle disposizioni degli artt.2403 e ss. cod. civ. (così Sez. 5, n. 18985 del 14/1/2016, A T, Rv. 267009; Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 2007, Martone, Rv. 236630; si veda anche Sez. 5, n. 44107 del 11/5/2018, M., Rv. 274014).

In particolare, il collegio sindacale «vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammnistrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento» (art. 2403 comma 1 cod.civ.).

Inoltre, «i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2043 bis comma 1); il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale» (art. 2043 bis comma 2 cod. civ.).

«In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte per legge» (art.2406 comma 1 cod. civ.); «il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere» (art. 2406 comma 2 cod. civ.).

Infine, il collegio sindacale, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società (art. 2409 commi 1 e 7 cod. civ.).

Va tuttavia precisato che tale potere è stato introdotto solo con il d.lgs. n. 6 del 2003.Ai sensi dell'art. 2407 comma 2 cod.civ. i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Questa Corte ha, in proposito, avuto modo di sottolineare (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Rv. 260215) come, sia nella disciplina del codice civile, sia nell'assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il collegio sindacale rappresenti un organo di controllo tipico, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo, nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare.

Tuttavia, come si è detto, la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto, l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall'omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori.

3.3. Insomma, requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono: a) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art.216 legge fall.; c) il dolo riferito alla condotta penalmente rilevante realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale (si veda anche in tal senso la risalente Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 -dep. 24/04/1990- Rv. 184140).

4. Nel caso di specie, effettivamente, così come evidenziato in tutti i ricorsi, la Corte territoriale non ha argomentato adeguatamente sul canone di attribuzione della responsabilità dolosa per omissione ai sindaci, pur enunciato in modo generale facendo riferimento ad alcuni indicatori del dissesto; neppure si è esplicitato adeguatamente come i sindaci avrebbero potuto impedire l'evento, che -si badi bene- non è il dissesto bensì il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, senza che sia stata provata la partecipazione alle modalità fraudolente di sottrazione di risorse mediante l'omesso controllo demandato al collegio sindacale.

La Corte territoriale, dunque, è incorsa nella violazione di legge e nell'errore motivazionale di far corrispondere il piano di responsabilità dei ricorrenti ex art. 40 cpv. cod. pen. alla mera loro posizione di garanzia, valutando astrattamente gli indubbi doveri e poteri di controllo loro attribuiti per legge e, a posteriori, le irregolarità riscontrate, senza verificare la concreta possibilità di avvedersi delle anomalie da parte dei sindaci, con ciò non tenendo conto delle risultanze processuali.

Egualmente fondate sono le osservazioni dirette a criticare la carenza motivazionale della sentenza d'appello e riferite all'assenza di un reale giudizio controfattuale sulla base del quale poter fondare la responsabilità omissiva dei sindaci nel caso di specie (sull'importanza del giudizio controfattuale in materia di responsabilità sindacale, si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599).

Nella sentenza impugnata non si è chiarito adeguatamente se, qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo le condotte distrattive si sarebbero comunque verificate; e ciò era tanto più necessario alla luce delle modalità peculiari con le quali esse sono state realizzate e tenuto conto della peculiarità dell'attività imprenditoriale della società calcistica.

Insomma, una volta vagliata la sussistenza oggettiva e soggettiva delle condotte contestate agli amministratori e venendo alla posizione dei sindaci quali titolari di un potere di controllo e non di attivazione diretta, sarebbe stato necessario per i giudici di merito: - verificare se i sindaci fossero in condizione di conoscere la reale situazione delle società ovvero, in altri termini, se fossero emersi inequivoci segnali di allarme, percepibili dall'organo di controllo, che avrebbero dovuto indurli a comprendere che la società non fosse semplicemente in crisi, ma che si fosse determinata una situazione di insolvenza irreversibile, rilevante ex art. 5 legge fall.; - in caso positivo, compiere il giudizio controfattuale e verificare se, qualora le attività che si assumono omesse fossero state poste in essere, l'evento del reato — vale a dire il depauperamento patrimoniale in danno dei creditori — si sarebbe egualmente verificato.

Né può trascurarsi che il dolo deve sostanziarsi nella consapevolezza che la condotta omissiva determini un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio solo quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

5. Passando all'esame delle singole posizioni degli imputati, va premesso che la Corte territoriale ha sottolineato, proprio analizzando la posizione dei sindaci e sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, che, «dopo la retrocessione dalla serie A, nella primavera del 1999, si era verificato uno stato di normale tensione finanziaria per l'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], plausibile per una società retrocessa.

Fu nel corso di quegli anni, però, che iniziarono a manifestarsi i primi problemi, se è vero che il presidente, nella seduta del 16.5.2001, fece presente che c'era la possibilità di vendere il calciatore [OSCURATO:PERSONA] per una somma di circa trenta miliardi delle vecchie lire al fine di ripianare la già cospicua debitoria.

E proprio a quel periodo risalgono i due acquisti del complesso edilizio e dell'appezzamento di terreno ubicati in [OSCURATO:PERSONA], operazioni che non soltanto non avevano nulla a che vedere con l'attività della Salernitana, ma che non avrebbero potuto neanche apportare, neppure in astratto, alcun beneficio alla compagine sociale; operazioni che, come si è visto, avevano comportato l'uscita dal patrimonio della società di rilevanti somme, ben superiori al reale valore dei beni, che erano in parte rientrate nella disponibilità dell'[OSCURATO:SOCIETA]; operazioni che sono oggetto dell'imputazione sub A9), in relazione alla quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ARCERITO», alla quale sono estranei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

« I debiti continuavano ad aumentare, e furono quantificati in oltre euro 81.500.000 nel bilancio del 30.6.2002.

Nel 2004 (il 30 giugno e il 22 dicembre) vennero adottate le delibere assembleari con cui furono decisi aumenti del capitale sociale che, però, vennero solo parzialmente onorati, per giunta in parte con danaro proveniente da precedenti distrazioni, e quindi senza alcun reale rinvigorimento della struttura societaria.

Al 2004 e al 2005, poi risalgono gli acquisti dei due calciatori SHALA e DUGIC, oggetto dei capi A6) ed A7), all'esito dei quali ingenti somme fuoriuscite dal patrimonio societario erano poi rientrate nella disponibilità del presidente [OSCURATO:SOCIETA], che le aveva poi in parte riutilizzate per operare aumenti di capitale.

Operazioni che erano avvenute, la prima, in un periodo difficile, e la seconda in un momento drammatico, in cui già era in dubbio l'iscrizione al campionato e la società non aveva saputo far altro che acquistare un calciatore pressoché sconosciuto ad una cifra assolutamente esorbitante» (pagg. 81 e 82 della sentenza di appello).

Così la Corte territoriale ha ricostruito le vicende che portarono al fallimento della società, ma -come si è sopra evidenziato- nell'analisi successiva delle condotte omissive contestate ai sindaci non ha spiegato in che modo esse abbiano inciso sul depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

5.1. È allora fondato il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], componente del collegio sindacale della società fallita solo nel periodo ricompreso tra il 22 aprile 2004 ed il 5 dicembre 2005.

La sua responsabilità è stata ritenuta per le imputazioni di cui ai capi A6) ed A7) per non aver sostanzialmente impedito all'allora presidente [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di due calciatori pressoché sconosciuti, con il ricorso ad una scrittura della cui genuinità si è ab origine dubitato, ma soprattutto non conosciuta ai componenti del collegio sindacale (pag. 89 della sentenza di appello) che, come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti nelle sentenze di merito, avevano chiesto vanamente informazioni ed aggiornamenti circa tali iniziative (pagg. 86 - 89 della sentenza di appello).

Sono stati gli stessi giudici di merito a riconoscere che il collegio sindacale aveva richiesto all'amministratore di visionare la documentazione finanziaria e contrattuale posta a fondamento delle operazioni e che tale documentazione era stata messa a disposizione solo dopo molti mesi e solo cinque giorni prima che l'imputata dismettesse il proprio incarico (pagg. 86 - 89 della sentenza di appello).

Si evidenzierà meglio, qui di seguito, analizzando anche le posizioni degli altri due imputati, come la Corte territoriale abbia ritenuto, essenzialmente sulla base di valutazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero, che non siano state sufficienti le iniziative del collegio sindacale, che si era limitato a richiedere la documentazione e, pur non ricevendola tempestivamente, aveva approvato i bilanci, sino a giungere alla seduta del 30 novembre 2005, «allorquando (cinque giorni prima delle dimissioni e sei giorni prima della messa in liquidazione della società) dopo che era pervenuta, loro consegnata dal CONDO', la nota a firma di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con la quale egli aveva illustrato il senso delle operazioni SHALA e DUGIC, i sindaci (peraltro ormai dimissionari) avevano espresso» (pag. 88) considerazioni critiche sull'operato dell'organo amministrativo, dando atto pure della grave situazione finanziaria in cui da tempo versava la società; in particolare, quanto «al contratto sottoscritto il 22 giugno 2005, relativo all'acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.700.000,00», il collegio aveva espresso «forti perplessità sulla opportunità dell'operazione in considerazione della sua onerosità», ritenendo quindi che detto acquisto fosse stato posto in essere in difformità dalle linee guida di economicità e di contenimento dei costi decise dallo stesso C.d.A. della società nel mese di marzo e in dispregio dalle conseguenti raccomandazioni formulate in tal senso dallo stesso organo di controllo (pag. 88 della sentenza di appello).

In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto le iniziative del collegio sindacale frutto di "finzione" e dimostrativo di un «doloso atteggiamento di chi, pur pienamente consapevole sia della complessiva situazione della società che delle irregolarità che si stavano compiendo, fingeva di adottare iniziative, formulando raccomandazioni o esprimendo rammarico, ma sostanzialmente consentiva agli amministratori di agire completamente indisturbati. [....1 ».

La Corte di appello, quindi, ha concluso evidenziando la convinzione «che se i sindaci avessero effettivamente vigilato sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; se avessero diligentemente controllato la gestione sociale a tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali; se non fossero stati per un lungo tempo completamente silenti; se avessero attivato sostanzialmente e non solo formalmente i poteri di informazione e controllo loro attribuiti dalla legge; se, invece di rammaricarsi, avessero utilizzato i più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale; se, insomma, avessero operato secondo legge, tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» (pag. 89 della sentenza di appello).

Sennonché, tali conclusioni, che peraltro -come si è detto- si affidano completamente a valutazioni fatte dal consulente del Pubblico Ministero (in relazione alle quali non è stata fornita una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto), risultano assertive e del tutto generiche, non dando conto affatto del necessario giudizio controfattuale, che - come si è detto- deve essere finalizzato a verificare quale sia stata l'incidenza causale della prospettata inerzia dei sindaci sugli illeciti degli amministratori.

5.2. Fondati sono pure i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo, in carica come sindaco dal 28 giugno 2002 al 5 dicembre 2005, è stato condannato per omessa vigilanza su 32 operazioni distrattive (capo Al), di cui 30 verificatesi dal 13 novembre 1998 al 10 giugno 2002 e 2 il primo luglio 2003 (peraltro compensata con posta di segno contrario il 20 gennaio 2004) e il 30 giugno 2005, nonché sull'operazione dissipativa descritta nel capo A7). [OSCURATO:PERSONA], in carica dal 11 aprile 2001 al 5 dicembre 2005, è stato condannato anche per il reato di cui al capo A2), consistente nella distrazione di somme erogate in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione da gennaio a maggio 2000.

5.2.1. In effetti, come sostengono i ricorrenti, la Corte d'appello ha attribuito agli imputati una responsabilità omissiva per fatti commessi prima della loro entrata in carica.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, confermata in secondo grado, i sindaci, nonostante la loro nomina fosse avvenuta successivamente alle distrazioni contestate e nonostante entrambi, grazie all'opera di impulso esercitata, avessero determinato il rientro di più del 50% delle somme distratte, avrebbero omesso di esercitare taluni poteri, mentre talaltri sarebbero stati attivati tardivamente.

5.2.2. Sotto altro profilo, corrette sono le censure secondo le quali la Corte d'appello, come già sottolineato nei motivi di ricorso, ha individuato il 'punto di non ritorno' nelle distrazioni di cui al capo A9), contestazione mai mossa nei confronti dei ricorrenti, relativa ad eventi antecedenti alla loro entrata in carica.

Assumono i ricorrenti che l'asserzione della Corte d'Appello integra un evidente violazione dell'art. 40 cpv cod. pen., giacché non può comprendersi come il collegio sindacale possa aver contribuito al depauperamento patrimoniale, essendo state le condotte distrattive poste in essere in precedenza e sulle quali, di conseguenza, non poteva esplicarsi alcun potere interdittivo e/o impeditivo da parte dei sindaci non ancora in carica.

Insomma, la successiva conoscenza di una condotta distrattiva avvenuta in epoca antecedente non può configurare alcuna ipotesi di concorso omissivo nel delitto di bancarotta fraudolenta, non avendo i ricorrenti fornito alcun contributo causale alla realizzazione delle distrazioni stesse e non avendo neppure potuto impedire il depauperamento della società.

5.3. Fondati sono pure i rilievi difensivi secondo i quali la Corte territoriale ha sbrigativamente affermato che «tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» qualora i sindaci «avessero utilizzato più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale» (pag. 89 della sentenza di appello), senza tener conto che, come si è detto, i sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora in carica all'epoca della grandissima maggioranza delle distrazioni e che i poteri di ricorso al Tribunale non erano previsti ex lege quando sono avvenute dette operazioni distrattive, in quanto tutte antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs 6/23.

D'altronde, l'utilizzazione del rimedio giuridico contemplato dall'art. 2409 cod. civ. presuppone non una qualsiasi inosservanza degli obblighi gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri indispensabili per non compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e per evitare un concreto pericolo di danno alla società.

Invero, le gravi irregolarità legittimanti l'intervento dell'autorità giudiziaria si identificano in condotte gestionali tali da determinare una violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, un nocumento al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori, nonché un marcato perturbamento dell'attività sociale.

Anche nella giurisprudenza civile di questa Corte si è sottolineato come ricorra «il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis cod.civ., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. cod.civ., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 cod.civ., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 cod.civ., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 cod.civ., la denunzia al tribunale ex art. 2409 cod.civ., ed ogni altra attività possibile ed utile» (Sez. 1, sentenza n. 18770 del 12/07/2019 - Rv. 654662).

Ne deriva che la responsabilità del sindaco scaturente dall'omessa denunzia al Tribunale ex art. 2409 cod.civ. non può prescindere dalla preventiva ricognizione della sussistenza di determinati presupposti, come definiti dalla giurisprudenza e da un'interpretazione teleologico-sistematica delle norme civilistiche.

In particolare, non può imputarsi l'omessa attivazione del rimedio della denunzia al Tribunale per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del 'nuovo' art. 2409 cod.civ., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, estensivo di detto potere al collegio sindacale.

5.4. Fondati sono pure i rilievi difensivi che denunziano vizio di motivazione con riferimento alla dolosa partecipazione del collegio sindacale ai fatti di bancarotta fraudolenta.

La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente, illogica e contraddittoria rispetto alla ricostruzione complessiva delle vicende che portarono al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Nella sentenza si legge che «l'andamento della vita della società palesa come la gestione sia stata improntata al mancato pagamento delle somme dovute all'Erario, nella convinzione, o nella speranza, che alla fine si sarebbe trovata, come sovente accaduto per le società sportive, un'intesa con l'Agenzia delle entrate o una scappatoia aperta da un condono» (pag. 81).

Il che è avvalorato dalla circostanza che il 23 giugno 2005 l'Agenzia delle Entrate aveva attestato la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge per addivenire al perfezionamento dell'accordo di transazione e dilazione dell'intero carico tributario (pari ad euro 18.897.731,00).

Poi, è stata la stessa Corte territoriale a evidenziare che «gli organi federali [...] hanno per qualche anno consentito alla Salernitana di iscriversi al campionato di serie B, in tal modo ingenerando negli amministratori il convincimento di potere andare avanti» (pag. 81 della sentenza in esame).Quindi, pur evidenziando che c'erano elementi sintomatici sulla circostanza che il dissesto non si sarebbe verificato, la Corte d'appello ha assertivamente ritenuto che «l'andamento degli accadimenti» dimostrerebbe che quella del collegio sindacale «non fu una mera superficialità, ma, al contrario, il doloso atteggiamento di chi, pur pienamente consapevole sia della complessiva situazione della società che delle irregolarità che si stavano compiendo, fingeva di adottare iniziative, formulando raccomandazioni o esprimendo rammarico, ma sostanzialmente consentiva agli amministratori di agire completamente indisturbati» (pag. 89).

Nessuna argomentazione è stata spesa nella sentenza in ordine alle deduzioni difensive sul punto, per cui l'accettazione del rischio di commissione di illeciti è smentita dalle operazioni di sollecito al rientro delle somme, dalle raccomandazioni, dalle richieste di informazioni, dagli ammonimenti all'organo amministrativo, dalle ferme censure riportate nelle note ai bilanci, dall'invito ai sindaci di successiva nomina di valutare se ricorressero i presupposti per denunciare alle autorità irregolarità nei comportamenti degli amministratori (pag. 88 della sentenza).

D'altronde, non si può trascurare che vero è che il controllo del collegio sindacale può e deve estendersi al contenuto della gestione sociale, ma non può investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello (pag. 79).

Non ha chiarito, dunque, la sentenza in esame quale addebito possa essere mosso nei confronti dei sindaci, a meno che la loro colpa consista nel non aver indagato, in pendenza della domanda di iscrizione ai campionati professionistici, sull'orientamento della COVISOC e sulle abilità del calciatore acquistato.

Insomma, la Corte territoriale ha eluso il principio affermato da questa Corte e sopra richiamato (si veda il paragrafo 3 e, in particolare, la citata Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Rv. 260215), omettendo di indicare puntuali elementi sintomatici del mancato doloso adempimento da parte degli imputati dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori.

Non v'è motivazione sufficiente e logica sulla circostanza che le condotte siano fuoriuscite dalla dimensione meramente colposa, per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.

5.5. Va, inoltre, rilevato che i giudici di merito hanno trattato unitariamente la condotta distrattiva di cui al capo A6 (acquisto del calciatore Shala) e la condotta dissipativa al capo A7 (acquisto del calciatore Dugic).

Tuttavia, come fondatamente sostenuto dalle difese, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 -dep. 25/02/2021- Rv. 280550; si veda anche Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321; in senso conforme: n. 2876 del 1999 rv. 212608 - 01, n. 38835 del 2002 rv. 225398 - 01, n. 47040 del 2011 rv. 251218 - 01).

Assumono rilievo, dunque, solo le attività imprenditoriali incoerenti in senso assoluto rispetto all'oggetto sociale dell'impresa.

Nel capo A7) è contestato l'acquisto di un calciatore e tale attività rientra indubbiamente nell'oggetto sociale, essendo tipica dell'attività imprenditoriale di una società calcistica, sicché, da una parte, il controllo dei sindaci non poteva interferire preventivamente con le scelte imprenditoriali strategiche condotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, dall'altra, non appare corretta la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta dissipativa.

6. Per tutto quanto sopra osservato, la sentenza impugnata — assorbita ogni altra censura — va annullata con rinvio limitatamente alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], affinché la regiudicanda venga nuovamente esaminata, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno, ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, in qualità di componenti del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, dichiarata fallita in data 19 luglio 2006, per reati di bancarotta patrimoniale, aggravati ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2, I. fall. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi Al (bancarotta patrimoniale distrattiva), A2 (bancarotta patrimoniale distrattiva), A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi Al (bancarotta patrimoniale distrattiva), A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati ascrittile ai capi A6 (bancarotta patrimoniale distrattiva) ed A7 (bancarotta patrimoniale per dissipazione). Con la stessa sentenza, la pronunzia di primo grado è stata parzialmente riformata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (componente del Consiglio di amministrazione dal 28 novembre 1997 al 10 aprile 2001) in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo stata accolta la richiesta di concordato in appello e rideterminata in anni due di reclusione la pena principale irrogata in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale ascrittigli ai capi A2), A4) e A9). Sono state rideterminate anche le pene accessorie fallimentari inflitte per la durata di anni due ovvero in misura pari alla pena principale concordata. 2. La vicenda per cui è processo trae origine dal fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] spa che, non essendo nell'anno 2004/05 più ammessa alle competizioni professionistiche, per effetto del provvedimento federale del 10.8.2005, era stata messa in liquidazione in data 6.12.2005 e, dopo meno di un anno, era stato dichiarato il suo fallimento, con sentenza in data 7 giugno - 19 luglio 2006 del Tribunale di Salerno; quest'ultimo, su segnalazione del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto la sussistenza dello stato di insolvenza, consistente nell'insufficienza degli elementi attivi del suo patrimonio, pari a dieci milioni di euro, ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni vantate dai creditori sociali, pari a circa 49 milioni di euro (una gran parte delle quali, per il complessivo ammontare di oltre 41 milioni di euro, dovute all'Erario). I giudici di merito hanno ritenuto che le cause del dissesto fossero derivate dall'avere: privilegiato una politica economica di aumento dei costi, in specie di quelli per il personale; effettuato l'inopinato acquisto di beni immobili, anche in locazione finanziaria, che hanno sottratto all'azienda capacità finanziarie ed hanno determinato l'accumulo di ulteriore debitoria pubblica; deciso aumenti di capitale sociale in misura forse sufficiente a riequilibrare i costi, ma in concreto sottoscritti e versati soltanto in parte. Il tutto distogliendo le risorse finanziarie necessarie per garantire l'equilibrio dell'attività principale della società e dei parametri necessari per l'iscrizione ai campionati professionistici (pagamento dei debiti verso l'Erario, previdenziali e verso i tesserati), dirottando le stesse verso attività extra-calcistiche, ancorché rientranti nel più ampio oggetto sociale. 3. Quanto ai capi di imputazione di interesse per la presente decisione e ai profili afferenti ai motivi proposti dai ricorrenti (di seguito indicati), si rileva quanto segue. 3.1. Il capo Al) concerne la distrazione della somma di circa 319.000 euro (precisamente 318.944,27) fuoriuscita dal circuito aziendale e rimessa nella esclusiva disponibilità del presidente [OSCURATO:SOCIETA]. La somma sopra indicata, al momento del fallimento, è stata rinvenuta nel conto societario, denominato "crediti per anticipi diversi dirigenti", ed il relativo saldo, stando agli accertamenti del curatore, è stato determinato da una serie di annotazioni di versamento (trentacinque) effettuate a favore del presidente [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo compreso tra il 13.11.1998 e il 30.6.2005. Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti responsabili del reato e per quanto concerne la posizione dei sindaci, i giudici di merito hanno ritenuto che dal 2004 in poi, a fronte della ingravescente situazione di sbilancio finanziario della società, il collegio sindacale non avesse adottato la vigilanza adeguata e la stringente messa in mora degli amministratori su singole, ma notevolmente rilevanti, operazioni sociali che, se tempestivamente messe in essere, avrebbero avuto l'effetto di evitare od attenuare l'evento distrattivo. Vari sindaci sono stati assolti, mentre sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del collegio sindacale, rispettivamente, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2005 e dal 28.6.2002 al 15.12.2005. 3.2. L'imputazione di cui al capo A2) concerne la somma di euro 206.582,75, erogata in contanti all'[OSCURATO:SOCIETA] interamente dal gennaio al maggio 2000, importo, qualificato come "conto garanzia", fuoriuscito dal circuito aziendale e rimesso nell'esclusiva disponibilità del presidente e da quest'ultimo poi restituito, ma solo per euro 193.346,63, con depauperamento irreversibile per la società pari ad euro 13.236,12, restata non pagata dal debitore alla data della dichiarazione di fallimento. In particolare, il conto si era movimentato a decorrere dal 4.1.2000 mediante versamenti in contanti all'[OSCURATO:SOCIETA], seguiti da parziali restituzioni, effetto anche di compensazione con emolumenti spettanti allo stesso presidente [OSCURATO:SOCIETA], fino a raggiungere, alla data del 30.6.2001, un saldo di euro 103.236,12, saldo restato invariato fino al dicembre 2004, quando era emersa l'attenzione da parte del collegio sindacale secondo le stesse scansioni ricordate per il conto precedente, sino a quando in data 31.3.2005 l'[OSCURATO:SOCIETA], all'uopo compulsato, aveva effettuato una restituzione parziale di euro 90.000 a seguito della quale era residuato l'importo di euro 13.236,12.Di tale condotta distrattiva è stato ritenuto responsabile anche il sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che, in carica dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2005, pur dopo aver preso contezza della restituzione messa in essere dall'[OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva poi partecipato alle attività del collegio sindacale limitando la propria attività sollecitatoria e così -secondo i giudici di merito- apportando un consapevole contributo causale alla persistenza dell'uscita del numerano, pur dopo l'ulteriore (e quantitativamente) non secondaria restituzione di euro 90.000,00 effettuata dal presidente debitore in data 31.3.2005. 3.3. Con i capi di imputazione sub A6) e A7) sono contestati fatti di bancarotta fraudolenta, rispettivamente per distrazione e per dissipazione, connessi alle operazioni di acquisto, da parte della società poi fallita, delle prestazioni sportive dei calciatori Rijat SHALA (capo A6) e Slavisa DUGIC (capo A7). In particolare, al capo A6) si contesta la distrazione della somma di euro 1.250.000 versata dalla società in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva riscosso l'importo per conto della BELSPORT Service SAGL, in forza di una scrittura privata, mai prodotta e rinvenuta nel corso della procedura concorsuale, pertanto, ad ogni effetto inesistente (essendo stata accertata la fittizia riproduzione della firma del L.R. della società elvetica, in calce al documento prodotto dalla difesa nel procedimento penale in data 12.1.2009), con la quale quest'ultima compagine societaria aveva acquistato dal suddetto azioni del capitale della [OSCURATO:PERSONA] de Football SA, società controllante la fallita, che aveva fatto seguito alla precedente somma di euro 1.100.000,00 già versata alla summenzionata società elvetica, con esborso complessivo dell'importo di euro 2.350.000 a fronte di un contratto, privo di data certa, ed avente ad oggetto l'acquisto del calciatore SHALA, accordo del tutto privo di efficacia giuridica non essendo consentita dall'ordinamento sportivo ad un terzo la cessione di un atleta svincolato. Con il capo A7) è stata contestata la condotta di dissipazione della somma di euro 1.700.000,00 per l'acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e, pertanto, secondo la prospettazione accusatoria, in una situazione economica già fortemente compromessa e tale da determinare la esclusione dai campionati professionistici, poi effettivamente deliberata dalla Figc il 10.8.2005 - del calciatore Slavisa DUGIC, con contratto mai depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] serie A e B dalla BELSPORT Service SAGL, società asseritamente titolare di azioni della [OSCURATO:PERSONA] de Football SA, controllante la fallita, per effetto della scrittura privata (mai rinvenuta) del 15.4.2005, stipulata con il presidente [OSCURATO:SOCIETA]; tale operazione, secondo l'ipotesi accusatoria, è stata posta in essere in forza di contratto del tutto privo di efficacia giuridica, non essendo consentita dall'ordinamento sportivo ad un terzo la cessione di un atleta svincolato e, comunque, la distrazione della complessiva somma di euro 1.400.000,00, che su ordine impartito a BELTRAMI Alessandro con fax del 15.7.2005, trasmesso dalla sede dell'[OSCURATO:PERSONA], era stata accreditata in data 19.7.2005 senza alcun titolo sul conto corrente nr. 4610.07 del Monte dei Paschi, filiale di Pompei, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (formalmente amministrata da PAOLILLO Antonietta, madre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Per i fatti di bancarotta descritti nelle due imputazioni sono stati condannati [OSCURATO:SOCIETA], nonché i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. L'imputazione di cui al capo A9) attiene all'ipotesi di depauperamento del patrimonio societario ed alla distrazione di ingenti somme della società [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo l'accusa, si correlano al compimento delle due operazioni immobiliari, segnatamente consistenti: 1) nell'acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl di un complesso edilizio con terreno pertinenziale di circa 10.000 mq sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al prezzo complessivo di £ 11.400.000.000, con contestuale accensione di mutuo ipotecario per £ 5.000.000.000; 2) nell'acquisto, sempre dalla [OSCURATO:PERSONA] srl di un ulteriore appezzamento di terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] della superficie di 40.992 mq, per il prezzo di £.7.500.000.000. Dell'ipotesi distrattiva in oggetto è stato ritenuto responsabile anche [OSCURATO:PERSONA] Fabio, componente del C.d.A della Salernitana fino al 15.4.2001 e amministratore della Cofin, ossia la società, controllata dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], che aveva venduto l'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] srl. 4. Propone ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un solo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall. Il ricorrente sostiene che le pene accessorie sono state applicate senza alcun percorso motivazionale tale da esplicitare le ragioni in forza delle quali il collegio abbia ritenuto di determinare la durata in anni due, pari alla pena principale inflitta. 5. Propone ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un solo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 2403 e 2407, comma 2, cod. civ., nonché all'art. 40 cod. pen. Dopo aver premesso che l'imputata è stata componente del collegio sindacale della società fallita nel periodo ricompreso tra il 22 aprile 2004 ed il 5 dicembre 2005 e che i reati le sono stati ascritti in "concorso agevolativo" con gli amministratori, la ricorrente evidenzia che i giudici di merito hanno individuato la genesi del dissesto economico in un'epoca in cui ella non ricopriva alcun ruolo all'interno della compagine sociale; nonostante ciò, la sua responsabilità è stata ritenuta per le imputazioni di cui ai capi A6) ed A7) per non aver sostanzialmente impedito all'allora presidente [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di due calciatori pressoché sconosciuti, con il ricorso ad una scrittura della cui genuinità si è ab origine dubitato, ma soprattutto sconosciuta ai componenti del collegio sindacale che, di converso, hanno chiesto vanamente informazioni ed aggiornamenti circa tali iniziative. Sostiene la ricorrente che, alla luce della ricostruzione dei fatti che hanno portato al fallimento della Salernitana sport s.p.a., l'applicazione del giudizio controfattuale, finalizzato a verificare quale sia stata l'incidenza causale dell'inerzia dei sindaci sugli illeciti degli amministratori, consente di escludere ogni forma di responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA], che non era in carica al momento in cui è stata effettuata l'operazione immobiliare e che si è dimessa solo qualche giorno dopo l'ottenimento della documentazione relativa all'acquisto dei due calciatori. Sotto altro profilo la ricorrente, sempre nell'ottica della necessità di una verifica controfattuale della condotta del sindaco, evidenzia che, come si evince dall'istruttoria di primo grado, per evitare procedure concorsuali, il presidente della società aveva cercato di trovare un accordo per il rientro della debitoria maturata con il fisco, accordo che ad altre società era già stato accordato, ed aveva messo in campo un iter di ricapitalizzazione che passava dalla vendita di un calciatore di sicuro valore, nonché dalla iniezione di risorse proprie all'interno delle casse sociali. In questo quadro, da cui emerge la volontà dell'amministratore di mantenere in vita la società e di soddisfare i creditori, ci si deve chiedere cosa avrebbe dovuto fare la [OSCURATO:PERSONA] se non censurare, con i tempi legati alla volontà del presidente [OSCURATO:PERSONA], le iniziative evidentemente non in sintonia con il momento storico. 6. Con atto sottoscritto da unico difensore, propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge con riferimento all'art. 2409 cod.civ., quale norma di cui si deve tener conto per l'applicazione della legge penale. La Corte d'appello ha sbrigativamente affermato che «tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» qualora i sindaci «avessero utilizzato più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale», senza tener conto che: 1. i sindaci non erano ancora in carica all'epoca della grandissima maggioranza delle distrazioni; 2. i poteri non erano previsti ex lege quando sono avvenute dette operazioni distrattive. Invero, il potere, previsto dall'art. 2409 cod.civ., era originariamente riconosciuto solo in capo al Pubblico Ministero e ai soci che rappresentassero il decimo del capitale sociale; l'eventualità di azionare lo strumento in oggetto anche su richiesta del collegio sindacale è stata introdotta successivamente, ad opera del d.lgs. n. 6 del 2003, entrato in vigore quando le distrazioni contestate ai capi Al) e A2) erano state quasi interamente compiute. 6.3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di omessa e illogica motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. con riferimento all'art.40 cpv cod.pen. Sostengono i ricorrenti che, come esposto già in sede di appello (nei motivi aggiunti, nel corso della discussione e con memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) l'affermazione di responsabilità mortifica e contraddice la proficua e fruttuosa attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rientro delle somme distratte in un periodo anche antecedente e successivo al loro incarico. Assumono i ricorrenti che la cessazione dell'incarico avrebbe legittimato -in aderenza alla disciplina normativa- il collegio sindacale ad omettere qualsivoglia controllo; viceversa, la rimessione della questione ai sindaci di nuova nomina si pone come atto non dovuto ma determinato da tuziorismo e zelo. La semplice ricostruzione degli interventi dei sindaci è dunque dimostrativa di quella attivazione (peraltro riconosciuta anche dalla Corte d'appello) dei poteri loro riservati. Aggiungono che la Corte territoriale, affermando l'esistenza di una situazione debitoria cristallizzata nel bilancio del 2002 (sentenza della Corte d'appello, pag. 83), omette qualsiasi motivazione sull'eccezione mossa in sede di motivi aggiunti, ove si sottolineava che l'esposizione passiva era bilanciata da «analoga impennata della voce crediti CH dello stesso prospetto di bilancio» (motivi aggiunti, pag. 1). Peraltro, con note depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evidenziava come la società di revisione avesse espresso parere favorevole alla continuità aziendale, preso atto dell'intervenuta deliberazione della ricostruzione del capitale sociale. 6.4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione contraddittoria con riferimento alla dolosa partecipazione del collegio sindacale ai fatti di bancarotta fraudolenta. Sostengono che le condotte poste in essere dai sindaci risultano essere inconciliabili con il riferimento fatto dai giudici di merito ad atti consapevolmente tesi ad agevolare il perdurare della distrazione in questione, soprattutto a fronte del fruttuoso esito dell'attività svolta. 6.5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano omessa motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 40 cpv. cod.pen., agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1) R.D. n. 267/1942. Nell'atto di appello, nei motivi aggiunti e nelle note d'udienza si lamentava l'assenza di motivazione quanto all'incidenza causale delle omissioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata pretermette qualsivoglia valutazione sul concreto apporto causale fornito dai sindaci per la verificazione del dissesto societario (o il suo aggravamento) e le conclusioni si basano su mere enunciazioni di principio. 6.6. Con ulteriore motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge con riferimento gli artt. 216, comma 1, n. 1) e 217, comma 1, n. 2) R.D. n. 267/1942. Dopo aver sinteticamente richiamato i fatti oggetto di imputazione, i ricorrenti sostengono che vero è che il controllo del collegio sindacale può e deve estendersi al contenuto della gestione sociale, ma non può investire in forma diretta le scelte imprenditoriali. In secondo luogo, si assume che la Corte d'appello, reiterando l'errore del Tribunale, ha trattato unitariamente la condotta distrattiva di cui al capo A6 (acquisto del calciatore Shala) e la condotta dissipativa al capo A7 (acquisto del calciatore Dugic). 6.7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo A9). La Corte d'Appello ha individuato l'elemento sintomatico dell'assunta omissione di controllo nel mancato contrasto alle operazioni immobiliari. A riprova dell'asserita inadeguatezza dell'azione dei sindaci si richiama la sentenza del Tribunale civile, che afferma la responsabilità degli stessi sindaci «per avere adottato scelte gestionali, come quelle relative all'acquisto di immobili, del tutto prive di qualsiasi logica aziendale» (sentenza della Corte d'Appello, pag. 83). Assumono i ricorrenti che tali conclusioni dimostrano ancora una volta la palese illogicità della motivazione; infatti, la distrazione de qua è descritta al capo A9), mai contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 6.8. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano omessa motivazione e violazione di legge con riferimento alle interferenze della normativa di settore. Sostengono i ricorrenti che il controllo del collegio sindacale deve essere plasmato sulla natura 'ibrida' delle società calcistiche, che si caratterizzano per una fisiologica aleatorietà delle operazioni. Il collegio sindacale della società sportiva non può censurare indiscriminatamente ogni operazione ritenuta 'azzardata', altrimenti rischiando di paralizzare il circuito economico dell'impresa. 6.9. Con l'ottavo e ultimo motivo i ricorrenti denunziano omessa, illogica e carente motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia. 6.10. È stata depositata memoria con motivi aggiunti. 6.10.1 Si denunzia motivazione apparente con riferimento all'incidenza eziologica dell'assunta omissione nella produzione dell'evento. Assumono i ricorrenti che manca un'adeguata valutazione delle iniziative concretamente assunte dal collegio sindacale (pure segnalate nei motivi d'appello, nei motivi aggiunti, in sede di discussione, nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 6.10.2. Si denunzia vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla retrodatazione dell'attività di controllo del collegio sindacale. La Corte d'appello, come già sottolineato nei motivi di ricorso, ha individuato il 'punto di non ritorno' nelle distrazioni di cui al capo A9), contestazione mai mossa nei confronti dei ricorrenti, relativa ad eventi antecedenti alla loro entrata in carica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, non avendo la Corte di appello di Salerno una seconda sezione penale. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa motivazione sui criteri adottati dalla Corte territoriale nel rideterminare la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale. Sostiene, in sostanza, che l'omessa motivazione violerebbe quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28910/19, che ha inteso non venisse applicato alcun automatismo tra pena inflitta e sanzione accessoria in base all'art. 37 cod. pen., dovendo la durata della pena rispondere ad una puntuale argomentazione, che faccia riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la pena principale oggetto di concordato in appello nella misura di anni due di reclusione. Poi, richiamando espressamente l'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari per la durata di anni due ovvero per la stessa durata della pena principale. Quindi, l'accordo e la rinuncia ai motivi di impugnazione proposti, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, si sono realizzati nel contesto del nuovo quadro normativo discendente dalle modifiche sopravvenute della cornice edittale nel significato delineato dalla suddetta pronunzia della Corte Costituzionale, sicché non è dato ravvisare alcuna illegalità della pena e alcun vizio del negozio processuale del quale si tratta. Anche se il [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente impugnato con l'atto di appello la determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa, scegliendo di rinunciare al relativo motivo di impugnazione in data successiva alla declaratoria di illegittimità dell'art. 216, ult. comma, I. fall., ha abdicato, nel quadro di una complessiva valutazione di utilità dell'accordo, al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata individuata, peraltro negli stessi termini temporali oggetto del concordato sulla pena principale. Ne discende che restano applicabili anche al caso in esame le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (si veda, tra le tante, anche Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878, che ha affermato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale). D'altronde, non si può trascurare che, nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi nella rideterminazione delle durata delle pene accessorie, non più fissa (dieci anni), ma indicata dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. solo nel massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 222/2018, hanno affermato che le pene accessorie fallimentari, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Le Sezioni Unite 'Suraci' hanno considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. «Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione.» (pag. 31 sentenza SU Suraci) Ciò che si richiede, quindi, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse. Tuttavia, solo ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione (da escludersi nella specie) nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 -dep. 2020- Rv. 278788; conf. Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 -dep. 2021- Rv. 280668). Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3. Prima di passare all'esame dei singoli motivi dei ricorsi degli altri imputati, vanno fatte delle precisazioni di carattere generale sulla configurabilità della responsabilità dei sindaci per i reati di bancarotta, tenuto conto delle doglianze comuni agli atti di impugnazione e, in particolare, a quelle afferenti all'insussistenza dell'incidenza causale delle condotte omissive ascritte. 3.1. Indubbiamente, i componenti del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano posto in essere una delle condotte incriminate dall'art. 216 legge fall., possono rispondere in proprio del delitto di bancarotta, anche quando non vi sia stato il concorso dell'amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall'art. 223 legge fall. (Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, Rv. 284046). Tuttavia, nel caso in cui venga contestata - come nella specie- la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale, essa non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera, dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, Rv. 281260; si veda anche Sez. 5, n. 15360 del 05/02/2010, Rv. 246956).Consolidato è l'insegnamento di questa Corte per cui nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale, però, non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (ex multis, Sez. 5, n. 14045 del 22/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266646; Sez. 5, n. 10186/10 del 4 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246911; in senso conforme: n. 15850 del 1990„ n. 8327 del 1998 rv. 211368 - 01, n. 17393 del 2006 rv. 236630 - 01, n. 31163 del 2011 rv. 250555), ovvero si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali. 3.2. La responsabilità per omissione si configura in virtù delle disposizioni degli artt.2403 e ss. cod. civ. (così Sez. 5, n. 18985 del 14/1/2016, A T, Rv. 267009; Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 2007, Martone, Rv. 236630; si veda anche Sez. 5, n. 44107 del 11/5/2018, M., Rv. 274014). In particolare, il collegio sindacale «vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammnistrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento» (art. 2403 comma 1 cod.civ.). Inoltre, «i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2043 bis comma 1); il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale» (art. 2043 bis comma 2 cod. civ.). «In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte per legge» (art.2406 comma 1 cod. civ.); «il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere» (art. 2406 comma 2 cod. civ.). Infine, il collegio sindacale, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società (art. 2409 commi 1 e 7 cod. civ.). Va tuttavia precisato che tale potere è stato introdotto solo con il d.lgs. n. 6 del 2003.Ai sensi dell'art. 2407 comma 2 cod.civ. i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Questa Corte ha, in proposito, avuto modo di sottolineare (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Rv. 260215) come, sia nella disciplina del codice civile, sia nell'assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il collegio sindacale rappresenti un organo di controllo tipico, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo, nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare. Tuttavia, come si è detto, la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto, l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall'omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori. 3.3. Insomma, requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono: a) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art.216 legge fall.; c) il dolo riferito alla condotta penalmente rilevante realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale (si veda anche in tal senso la risalente Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 -dep. 24/04/1990- Rv. 184140). 4. Nel caso di specie, effettivamente, così come evidenziato in tutti i ricorsi, la Corte territoriale non ha argomentato adeguatamente sul canone di attribuzione della responsabilità dolosa per omissione ai sindaci, pur enunciato in modo generale facendo riferimento ad alcuni indicatori del dissesto; neppure si è esplicitato adeguatamente come i sindaci avrebbero potuto impedire l'evento, che -si badi bene- non è il dissesto bensì il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, senza che sia stata provata la partecipazione alle modalità fraudolente di sottrazione di risorse mediante l'omesso controllo demandato al collegio sindacale. La Corte territoriale, dunque, è incorsa nella violazione di legge e nell'errore motivazionale di far corrispondere il piano di responsabilità dei ricorrenti ex art. 40 cpv. cod. pen. alla mera loro posizione di garanzia, valutando astrattamente gli indubbi doveri e poteri di controllo loro attribuiti per legge e, a posteriori, le irregolarità riscontrate, senza verificare la concreta possibilità di avvedersi delle anomalie da parte dei sindaci, con ciò non tenendo conto delle risultanze processuali. Egualmente fondate sono le osservazioni dirette a criticare la carenza motivazionale della sentenza d'appello e riferite all'assenza di un reale giudizio controfattuale sulla base del quale poter fondare la responsabilità omissiva dei sindaci nel caso di specie (sull'importanza del giudizio controfattuale in materia di responsabilità sindacale, si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599). Nella sentenza impugnata non si è chiarito adeguatamente se, qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo le condotte distrattive si sarebbero comunque verificate; e ciò era tanto più necessario alla luce delle modalità peculiari con le quali esse sono state realizzate e tenuto conto della peculiarità dell'attività imprenditoriale della società calcistica. Insomma, una volta vagliata la sussistenza oggettiva e soggettiva delle condotte contestate agli amministratori e venendo alla posizione dei sindaci quali titolari di un potere di controllo e non di attivazione diretta, sarebbe stato necessario per i giudici di merito: - verificare se i sindaci fossero in condizione di conoscere la reale situazione delle società ovvero, in altri termini, se fossero emersi inequivoci segnali di allarme, percepibili dall'organo di controllo, che avrebbero dovuto indurli a comprendere che la società non fosse semplicemente in crisi, ma che si fosse determinata una situazione di insolvenza irreversibile, rilevante ex art. 5 legge fall.; - in caso positivo, compiere il giudizio controfattuale e verificare se, qualora le attività che si assumono omesse fossero state poste in essere, l'evento del reato — vale a dire il depauperamento patrimoniale in danno dei creditori — si sarebbe egualmente verificato. Né può trascurarsi che il dolo deve sostanziarsi nella consapevolezza che la condotta omissiva determini un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio solo quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. 5. Passando all'esame delle singole posizioni degli imputati, va premesso che la Corte territoriale ha sottolineato, proprio analizzando la posizione dei sindaci e sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, che, «dopo la retrocessione dalla serie A, nella primavera del 1999, si era verificato uno stato di normale tensione finanziaria per l'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], plausibile per una società retrocessa. Fu nel corso di quegli anni, però, che iniziarono a manifestarsi i primi problemi, se è vero che il presidente, nella seduta del 16.5.2001, fece presente che c'era la possibilità di vendere il calciatore [OSCURATO:PERSONA] per una somma di circa trenta miliardi delle vecchie lire al fine di ripianare la già cospicua debitoria. E proprio a quel periodo risalgono i due acquisti del complesso edilizio e dell'appezzamento di terreno ubicati in [OSCURATO:PERSONA], operazioni che non soltanto non avevano nulla a che vedere con l'attività della Salernitana, ma che non avrebbero potuto neanche apportare, neppure in astratto, alcun beneficio alla compagine sociale; operazioni che, come si è visto, avevano comportato l'uscita dal patrimonio della società di rilevanti somme, ben superiori al reale valore dei beni, che erano in parte rientrate nella disponibilità dell'[OSCURATO:SOCIETA]; operazioni che sono oggetto dell'imputazione sub A9), in relazione alla quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ARCERITO», alla quale sono estranei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. « I debiti continuavano ad aumentare, e furono quantificati in oltre euro 81.500.000 nel bilancio del 30.6.2002. Nel 2004 (il 30 giugno e il 22 dicembre) vennero adottate le delibere assembleari con cui furono decisi aumenti del capitale sociale che, però, vennero solo parzialmente onorati, per giunta in parte con danaro proveniente da precedenti distrazioni, e quindi senza alcun reale rinvigorimento della struttura societaria. Al 2004 e al 2005, poi risalgono gli acquisti dei due calciatori SHALA e DUGIC, oggetto dei capi A6) ed A7), all'esito dei quali ingenti somme fuoriuscite dal patrimonio societario erano poi rientrate nella disponibilità del presidente [OSCURATO:SOCIETA], che le aveva poi in parte riutilizzate per operare aumenti di capitale. Operazioni che erano avvenute, la prima, in un periodo difficile, e la seconda in un momento drammatico, in cui già era in dubbio l'iscrizione al campionato e la società non aveva saputo far altro che acquistare un calciatore pressoché sconosciuto ad una cifra assolutamente esorbitante» (pagg. 81 e 82 della sentenza di appello). Così la Corte territoriale ha ricostruito le vicende che portarono al fallimento della società, ma -come si è sopra evidenziato- nell'analisi successiva delle condotte omissive contestate ai sindaci non ha spiegato in che modo esse abbiano inciso sul depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. 5.1. È allora fondato il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], componente del collegio sindacale della società fallita solo nel periodo ricompreso tra il 22 aprile 2004 ed il 5 dicembre 2005. La sua responsabilità è stata ritenuta per le imputazioni di cui ai capi A6) ed A7) per non aver sostanzialmente impedito all'allora presidente [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di due calciatori pressoché sconosciuti, con il ricorso ad una scrittura della cui genuinità si è ab origine dubitato, ma soprattutto non conosciuta ai componenti del collegio sindacale (pag. 89 della sentenza di appello) che, come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti nelle sentenze di merito, avevano chiesto vanamente informazioni ed aggiornamenti circa tali iniziative (pagg. 86 - 89 della sentenza di appello). Sono stati gli stessi giudici di merito a riconoscere che il collegio sindacale aveva richiesto all'amministratore di visionare la documentazione finanziaria e contrattuale posta a fondamento delle operazioni e che tale documentazione era stata messa a disposizione solo dopo molti mesi e solo cinque giorni prima che l'imputata dismettesse il proprio incarico (pagg. 86 - 89 della sentenza di appello). Si evidenzierà meglio, qui di seguito, analizzando anche le posizioni degli altri due imputati, come la Corte territoriale abbia ritenuto, essenzialmente sulla base di valutazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero, che non siano state sufficienti le iniziative del collegio sindacale, che si era limitato a richiedere la documentazione e, pur non ricevendola tempestivamente, aveva approvato i bilanci, sino a giungere alla seduta del 30 novembre 2005, «allorquando (cinque giorni prima delle dimissioni e sei giorni prima della messa in liquidazione della società) dopo che era pervenuta, loro consegnata dal CONDO', la nota a firma di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con la quale egli aveva illustrato il senso delle operazioni SHALA e DUGIC, i sindaci (peraltro ormai dimissionari) avevano espresso» (pag. 88) considerazioni critiche sull'operato dell'organo amministrativo, dando atto pure della grave situazione finanziaria in cui da tempo versava la società; in particolare, quanto «al contratto sottoscritto il 22 giugno 2005, relativo all'acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.700.000,00», il collegio aveva espresso «forti perplessità sulla opportunità dell'operazione in considerazione della sua onerosità», ritenendo quindi che detto acquisto fosse stato posto in essere in difformità dalle linee guida di economicità e di contenimento dei costi decise dallo stesso C.d.A. della società nel mese di marzo e in dispregio dalle conseguenti raccomandazioni formulate in tal senso dallo stesso organo di controllo (pag. 88 della sentenza di appello). In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto le iniziative del collegio sindacale frutto di "finzione" e dimostrativo di un «doloso atteggiamento di chi, pur pienamente consapevole sia della complessiva situazione della società che delle irregolarità che si stavano compiendo, fingeva di adottare iniziative, formulando raccomandazioni o esprimendo rammarico, ma sostanzialmente consentiva agli amministratori di agire completamente indisturbati. [....1 ». La Corte di appello, quindi, ha concluso evidenziando la convinzione «che se i sindaci avessero effettivamente vigilato sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; se avessero diligentemente controllato la gestione sociale a tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali; se non fossero stati per un lungo tempo completamente silenti; se avessero attivato sostanzialmente e non solo formalmente i poteri di informazione e controllo loro attribuiti dalla legge; se, invece di rammaricarsi, avessero utilizzato i più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale; se, insomma, avessero operato secondo legge, tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» (pag. 89 della sentenza di appello). Sennonché, tali conclusioni, che peraltro -come si è detto- si affidano completamente a valutazioni fatte dal consulente del Pubblico Ministero (in relazione alle quali non è stata fornita una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto), risultano assertive e del tutto generiche, non dando conto affatto del necessario giudizio controfattuale, che - come si è detto- deve essere finalizzato a verificare quale sia stata l'incidenza causale della prospettata inerzia dei sindaci sugli illeciti degli amministratori. 5.2. Fondati sono pure i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, in carica come sindaco dal 28 giugno 2002 al 5 dicembre 2005, è stato condannato per omessa vigilanza su 32 operazioni distrattive (capo Al), di cui 30 verificatesi dal 13 novembre 1998 al 10 giugno 2002 e 2 il primo luglio 2003 (peraltro compensata con posta di segno contrario il 20 gennaio 2004) e il 30 giugno 2005, nonché sull'operazione dissipativa descritta nel capo A7). [OSCURATO:PERSONA], in carica dal 11 aprile 2001 al 5 dicembre 2005, è stato condannato anche per il reato di cui al capo A2), consistente nella distrazione di somme erogate in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione da gennaio a maggio 2000. 5.2.1. In effetti, come sostengono i ricorrenti, la Corte d'appello ha attribuito agli imputati una responsabilità omissiva per fatti commessi prima della loro entrata in carica. Secondo la ricostruzione del Tribunale, confermata in secondo grado, i sindaci, nonostante la loro nomina fosse avvenuta successivamente alle distrazioni contestate e nonostante entrambi, grazie all'opera di impulso esercitata, avessero determinato il rientro di più del 50% delle somme distratte, avrebbero omesso di esercitare taluni poteri, mentre talaltri sarebbero stati attivati tardivamente. 5.2.2. Sotto altro profilo, corrette sono le censure secondo le quali la Corte d'appello, come già sottolineato nei motivi di ricorso, ha individuato il 'punto di non ritorno' nelle distrazioni di cui al capo A9), contestazione mai mossa nei confronti dei ricorrenti, relativa ad eventi antecedenti alla loro entrata in carica. Assumono i ricorrenti che l'asserzione della Corte d'Appello integra un evidente violazione dell'art. 40 cpv cod. pen., giacché non può comprendersi come il collegio sindacale possa aver contribuito al depauperamento patrimoniale, essendo state le condotte distrattive poste in essere in precedenza e sulle quali, di conseguenza, non poteva esplicarsi alcun potere interdittivo e/o impeditivo da parte dei sindaci non ancora in carica. Insomma, la successiva conoscenza di una condotta distrattiva avvenuta in epoca antecedente non può configurare alcuna ipotesi di concorso omissivo nel delitto di bancarotta fraudolenta, non avendo i ricorrenti fornito alcun contributo causale alla realizzazione delle distrazioni stesse e non avendo neppure potuto impedire il depauperamento della società. 5.3. Fondati sono pure i rilievi difensivi secondo i quali la Corte territoriale ha sbrigativamente affermato che «tutto quanto accaduto non si sarebbe verificato» qualora i sindaci «avessero utilizzato più incisivi poteri di convocazione dell'assemblea e di ricorso al Tribunale» (pag. 89 della sentenza di appello), senza tener conto che, come si è detto, i sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora in carica all'epoca della grandissima maggioranza delle distrazioni e che i poteri di ricorso al Tribunale non erano previsti ex lege quando sono avvenute dette operazioni distrattive, in quanto tutte antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs 6/23. D'altronde, l'utilizzazione del rimedio giuridico contemplato dall'art. 2409 cod. civ. presuppone non una qualsiasi inosservanza degli obblighi gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri indispensabili per non compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e per evitare un concreto pericolo di danno alla società. Invero, le gravi irregolarità legittimanti l'intervento dell'autorità giudiziaria si identificano in condotte gestionali tali da determinare una violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, un nocumento al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori, nonché un marcato perturbamento dell'attività sociale. Anche nella giurisprudenza civile di questa Corte si è sottolineato come ricorra «il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis cod.civ., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. cod.civ., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 cod.civ., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 cod.civ., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 cod.civ., la denunzia al tribunale ex art. 2409 cod.civ., ed ogni altra attività possibile ed utile» (Sez. 1, sentenza n. 18770 del 12/07/2019 - Rv. 654662). Ne deriva che la responsabilità del sindaco scaturente dall'omessa denunzia al Tribunale ex art. 2409 cod.civ. non può prescindere dalla preventiva ricognizione della sussistenza di determinati presupposti, come definiti dalla giurisprudenza e da un'interpretazione teleologico-sistematica delle norme civilistiche. In particolare, non può imputarsi l'omessa attivazione del rimedio della denunzia al Tribunale per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del 'nuovo' art. 2409 cod.civ., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, estensivo di detto potere al collegio sindacale. 5.4. Fondati sono pure i rilievi difensivi che denunziano vizio di motivazione con riferimento alla dolosa partecipazione del collegio sindacale ai fatti di bancarotta fraudolenta. La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente, illogica e contraddittoria rispetto alla ricostruzione complessiva delle vicende che portarono al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Nella sentenza si legge che «l'andamento della vita della società palesa come la gestione sia stata improntata al mancato pagamento delle somme dovute all'Erario, nella convinzione, o nella speranza, che alla fine si sarebbe trovata, come sovente accaduto per le società sportive, un'intesa con l'Agenzia delle entrate o una scappatoia aperta da un condono» (pag. 81). Il che è avvalorato dalla circostanza che il 23 giugno 2005 l'Agenzia delle Entrate aveva attestato la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge per addivenire al perfezionamento dell'accordo di transazione e dilazione dell'intero carico tributario (pari ad euro 18.897.731,00). Poi, è stata la stessa Corte territoriale a evidenziare che «gli organi federali [...] hanno per qualche anno consentito alla Salernitana di iscriversi al campionato di serie B, in tal modo ingenerando negli amministratori il convincimento di potere andare avanti» (pag. 81 della sentenza in esame).Quindi, pur evidenziando che c'erano elementi sintomatici sulla circostanza che il dissesto non si sarebbe verificato, la Corte d'appello ha assertivamente ritenuto che «l'andamento degli accadimenti» dimostrerebbe che quella del collegio sindacale «non fu una mera superficialità, ma, al contrario, il doloso atteggiamento di chi, pur pienamente consapevole sia della complessiva situazione della società che delle irregolarità che si stavano compiendo, fingeva di adottare iniziative, formulando raccomandazioni o esprimendo rammarico, ma sostanzialmente consentiva agli amministratori di agire completamente indisturbati» (pag. 89). Nessuna argomentazione è stata spesa nella sentenza in ordine alle deduzioni difensive sul punto, per cui l'accettazione del rischio di commissione di illeciti è smentita dalle operazioni di sollecito al rientro delle somme, dalle raccomandazioni, dalle richieste di informazioni, dagli ammonimenti all'organo amministrativo, dalle ferme censure riportate nelle note ai bilanci, dall'invito ai sindaci di successiva nomina di valutare se ricorressero i presupposti per denunciare alle autorità irregolarità nei comportamenti degli amministratori (pag. 88 della sentenza). D'altronde, non si può trascurare che vero è che il controllo del collegio sindacale può e deve estendersi al contenuto della gestione sociale, ma non può investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello (pag. 79). Non ha chiarito, dunque, la sentenza in esame quale addebito possa essere mosso nei confronti dei sindaci, a meno che la loro colpa consista nel non aver indagato, in pendenza della domanda di iscrizione ai campionati professionistici, sull'orientamento della COVISOC e sulle abilità del calciatore acquistato. Insomma, la Corte territoriale ha eluso il principio affermato da questa Corte e sopra richiamato (si veda il paragrafo 3 e, in particolare, la citata Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Rv. 260215), omettendo di indicare puntuali elementi sintomatici del mancato doloso adempimento da parte degli imputati dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori. Non v'è motivazione sufficiente e logica sulla circostanza che le condotte siano fuoriuscite dalla dimensione meramente colposa, per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. 5.5. Va, inoltre, rilevato che i giudici di merito hanno trattato unitariamente la condotta distrattiva di cui al capo A6 (acquisto del calciatore Shala) e la condotta dissipativa al capo A7 (acquisto del calciatore Dugic). Tuttavia, come fondatamente sostenuto dalle difese, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 -dep. 25/02/2021- Rv. 280550; si veda anche Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321; in senso conforme: n. 2876 del 1999 rv. 212608 - 01, n. 38835 del 2002 rv. 225398 - 01, n. 47040 del 2011 rv. 251218 - 01). Assumono rilievo, dunque, solo le attività imprenditoriali incoerenti in senso assoluto rispetto all'oggetto sociale dell'impresa. Nel capo A7) è contestato l'acquisto di un calciatore e tale attività rientra indubbiamente nell'oggetto sociale, essendo tipica dell'attività imprenditoriale di una società calcistica, sicché, da una parte, il controllo dei sindaci non poteva interferire preventivamente con le scelte imprenditoriali strategiche condotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, dall'altra, non appare corretta la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta dissipativa. 6. Per tutto quanto sopra osservato, la sentenza impugnata — assorbita ogni altra censura — va annullata con rinvio limitatamente alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], affinché la regiudicanda venga nuovamente esaminata, d
Sentenza Cassazione n. 33782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris