CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del 22 gennaio 2019 del Tribunale di Cagliari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie fallimentari, la cui durata era stata fissata in anni dieci. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] C.F. s.r.I., fallita il 17 gennaio 2013, distratto le somme giacenti sul conto cassa della società per complessivi euro 582.276,00, nonché le rimanenze di magazzino per un valore di euro 2.267.083,22 e di avere tenuto le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, con particolare riguardo alle variazioni di cassa e alle rimanenze tra il 2011 ed il 2013. La Corte di appello ha assolto il Cabras dall'imputazione relativa alla distrazione delle rimanenze, ritenendo che le scritture contabili, proprio per la loro inattendibilità, non fossero da sole in grado di dimostrare l'entità delle rimanenze di magazzino, e ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si deduceva la carenza della prova in ordine alla entità delle somme distratte dalla cassa sociale, evidenziando che la Corte territoriale, per affermare la corrispondenza dell'importo sottratto a quello della cassa risultante dal bilancio, si è basata esclusivamente su detto documento contabile, nonostante la sua inattendibilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, della contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale in una prima parte della sentenza, relativa alla bancarotta patrimoniale, affermato che sussiste piena corrispondenza tra l'importo contabile della cassa e le somme distratte e in altra parte, relativa alla bancarotta documentale, dichiarato che le scritture contabili non consentono di ricostruire il patrimonio della società ed il movimento degli affari, trattandosi di proposizioni inconciliabili. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, il travisamento della prova per invenzione, sostenendo che da nessun elemento di prova risulta la irregolare tenuta delle scritture contabili. Il ricorrente segnala pure che nessun libro o scrittura contabile è stata acquisita agli atti del processo e che la sua penale responsabilità è stata desunta esclusivamente dai dati risultanti dai bilanci. La Corte di appello omettendo di confrontarsi con tale elemento, incorre nel travisamento di una prova decisiva, atteso che, non essendo il bilancio un libro o una scrittura contabile, viene a mancare l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per non avere la Corte di appello risposto al motivo con il quale si deduceva che i bilanci non integravano libri o scritture contabili ai fini del delitto in questione e che nessuna incompletezza o irregolarità era stata riscontrata dal curatore in relazione ai libri e scritture contabili strettamente intese. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2), r.d. n. 267 del 1942 per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sebbene questo non possa avere ad oggetto il bilancio, non rientrando esso nella nozione di libri e scritture contabili ai fini della citata norma incriminatrice. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, con riferimento ad entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta, violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte territoriale desunto il dolo esclusivamente dalla mera volontarietà della condotta dalla quale deriverebbe anche la rappresentazione degli effetti della stessa, con un'indebita inversione dell'ordine logico-giuridico che governa l'accertamento dell'elemento soggettivo, occorrendo invece prima accertare la rappresentazione della condotta e dell'evento; né il dolo può essere provato attraverso un richiamo apodittico all'elemento volitivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto tra loro strettamente connessi, e sono manifestamente infondati. La Corte di appello, per affermare la penale responsabilità dell'imputato per la distrazione dell'importo della cassa della fallita, si è basata essenzialmente sul contenuto delle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare al quale ha riferito di avere utilizzato la cassa della fallita per finanziare un'altra sua società e, non avendo la fallita ad oggetto l'esercizio dell'attività finanziaria e essendo i finanziamenti stati erogati senza alcuna garanzia ad una società ormai insolvente, detta operazione è stata ritenuta manifestamente distrattiva. In particolare, in risposta al motivo di appello con il quale il Cabras sosteneva che, non essendo possibile quantificare le somme distratte, neppure era possibile ritenere dimostrata la sussistenza della distrazione, la Corte territoriale ha risposto che avendo l'imputato riferito al curatore che nella cassa sociale non v'era mai stato alcun numerano e che la posta era stata da lui creata esclusivamente per giustificare gli ammanchi, doveva logicamente ritenersi che vi fosse perfetta corrispondenza tra l'importo contabile della cassa e le somma distratte. Tenuto conto di quanto sopra esposto, deve escludersi che sussista la carenza motivazionale denunciata con il primo motivo di ricorso, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, il Cabras ha sostanzialmente dichiarato al curatore fallimentare di avere distratto l'intero importo risultante nella cassa della fallita e quindi tale accertamento non si basa solo sui bilanci, ma poggia principalmente sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il dato contabile della cassa della fallita, secondo la Corte di appello, è inattendibile non in relazione al suo importo numerico, ma con riguardo alla destinazione ad essa impressa, non essendo le somme contabilmente risultanti nella cassa della società rimaste nella disponibilità della fallita, venendo invece utilizzate per finanziare altra società. Non deve, quindi, destare sorpresa la circostanza che la Corte di appello abbia poi ritenuto le scritture contabili inattendibili quanto al conto cassa ed abbia affermato la penale responsabilità del Cabras per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Questa Corte di cassazione ha più volte precisato che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Cortinovis, Rv. 279346, relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria). Nel caso di specie è stato possibile ricostruire la reale destinazione delle somme appostate sul conto cassa solo grazie alle dichiarazioni rese dal Cabras al curatore. 2. Quanto sopra esposto rende evidente la manifesta infondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso. La penale responsabilità del Cabras è stata affermata perché le scritture contabili, di per se stesse considerate, non consentivano di stabilire quale fosse 4 • stata la destinazione delle somme risultanti dal conto cassa e l'utilizzo delle stesse per finanziare altra società è stato accertato solo attraverso le dichiarazioni confessorie del Cabras e tanto basta per affermare che le scritture contabili non consentivano di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. La circostanza, pure affermata dalla Corte di appello, secondo la quale i libri contabili e fiscali consegnati sono stati pochi e sono stati tenuti in modo discontinuo, in relazione alla quale il ricorrente lamenta il travisamento per invenzione, non appare, quindi, decisiva a fronte della accertata irregolarità sostanziale nella tenuta del conto cassa, che non ha registrato i movimenti in uscita per gli esborsi occorrenti a finanziare l'altra società. Neppure può affermarsi che la motivazione sia, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, meramente apparente, consentendo essa di comprendere il percorso logico-giuridico che ha condotto all'affermazione di penale responsabilità del Cabras, che, ammettendo di avere impiegato le somme risultanti appostate al conto cassa per finanziare altra società senza che tale utilizzo risultasse dalla contabilità, ha ammesso di avere tenuto le scritture in modo irregolare, sotto il profilo sostanziale, e in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Quanto al quinto motivo, anche in questo caso deve osservarsi che è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato non per avere indicato dati falsi nel bilancio, ma per avere registrato nel conto cassa — e quindi nelle scritture contabili — somme che in realtà erano state consegnate a titolo di finanziamento ad altra società e tale affermazione si basa essenzialmente, come già detto, sulle dichiarazioni autoaccusatorie del Cabras, cosicché non può ritenersi sussistente la violazione di legge denunciata dal ricorrente. 3. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione delle due sentenze di merito risulta che è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente per avere egli tenuto le scritture contabili in modo sostanzialmente irregolare e tale da non far emergere che la fallita aveva utilizzato consistenti somme di denaro per finanziare altra società. Detta irregolarità sostanziale delle scritture contabili, che in relazione al conto cassa esprimono dati talmente gonfiati da apparire inverosimili (anche solo per ragioni di sicurezza nessun imprenditore conserva nella cassa della società somme pari a centinaia di migliaia di euro), vale per i Giudici del merito a rendere manifesta la volontà dell'imputato di fornire una rappresentazione delle condizioni in cui versava la fallita più florida di quella reale e comunque diretta a nascondere contabilmente il finanziamento ad altra società, cosicché emerge la piena consapevolezza in capo all'imputato della natura distrattiva del finanziamento, tanto da renderne necessario l'occultamento. La finalità della irregolare tenuta delle scritture era, pertanto, quella di impedire la esatta e completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Si deve osservare, a tale proposito che la Corte di appello ha segnalato che lo stesso Cabras ha ammesso che nella cassa sociale non v'era mai stato alcun numerano e che la posta era stata da lui creata esclusivamente per giustificare gli ammanchi. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri