CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 33413/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23996/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 890/2021depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 19 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Perseo G.E.I.E. l’avviso di liquidazione dell’imposta (suppletiva) n. 13/1T/003917/000/P002, con il quale liquidava le imposte dovute a seguito della registrazione dell’atto pubblico repertorio n. 58120/22706, stipulato in data 19 febbraio 2013 dal [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 240/1991, e, conseguentemente, richiedeva le ordinarie imposte di registro (applicazione dell’aliquota del 7%), ipotecaria (applicazione dell’aliquota del 2%) e catastale (applicazione dell’aliquota del 1%), per complessivi Euro 77.513,00, importo comprensivo delle spese di notifica. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione e con separato ricorso notificato in data 17 marzo 2016 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (parte venditrice dell’immobile oggetto dell’Avviso notificato all’odierno ricorrente) impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 13/1T/003917/000/P001 inerente alla medesima pretesa impositiva. In esito all’impugnazione della società, i giudici di prossimità di Roma, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 17682 del 7 luglio 2017, depositata il 18 luglio 2017, affermava l’infondatezza dell’eccezione preliminare in ordine alla delega di firma e al difetto di motivazione accoglieva il ricorso del GEIE. 1.1.Interposto appello dall’amministrazione finanziaria, la Corte distrettuale, con la sentenza n. 890/2021, nel riformare la decisione di prime cure, accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio con la seguente motivazione: “L’interpretazione sistematica non tollera che nello stesso comma l’identica espressione abbia significato e portata diversi né l’interpretazione costituzionalmente (ma anche convenzionalmente, stante l’origine comunitaria del Geie e le finalità della sua costituzione) orientata tollera che si registri una disparità di trattamento non giustificata tra società e Geie, nel senso che a questi ultimi si applichi una tariffa fissa per qualsiasi atto. Come per la lettera a), quindi, “propri sono gli atti strettamente inerenti alla natura ed alle precipue finalità del Gruppo, non solo nell’accezione tecnica sopra indicata, ma anche nella più ampia significazione di atti comunque pertinenti e funzionali al soddisfacimento delle relative finalità. Ne restano, ovviamente, esclusi gli atti “speculativi”, come contratti di scambio con soggetti terzi estranei alla compagine sociale, quindi non “endosocietari” ma stipulati per fini estranei all’area di specifica pertinenza del Gruppo. In sostanza, la lettera g) non fa che equiparare la condizione dei GEIE alle società di qualunque tipo: e l’equiparazione è confermata dal fatto che, come per le società, anche per i GEIE gli atti di cui all’art. 4, lett. a) n. 4 (aventi per oggetto unità da diporto) fanno eccezione alla tariffa fissa e soggiacciono alle imposte ivi Previste (nota V) all’articolo 4 della medesima Tariffa, Parte Prima)” e prosegue “Nell’atto di acquisto in esame non è in alcun modo specificata la finalizzazione dell’acquisto o la destinazione del bene compravenduto al soddisfacimento delle finalità istituzionali del Gruppo. Si tratta, quindi, di un uso genericamente commerciale, come assunto dall’Agenzia, il cui appello va, quindi, accolto con declaratoria della legittimità dell’imposta con aliquota ordinaria . Avverso detta sentenza, la società ha propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. 1.2. Il contribuente presentava domanda di definizione della controversia ex art. 5 del L. 130/22, oggetto di diniego da parte dell’ente finanziario, non oggetto di impugnazione. In data 13 novembre 2025, la società ha depositato memorie chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione quater relativa alla cartella esattoriale emessa a seguito dell’opposto avviso di liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, lett. g, della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“TUR”), dell’articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 e dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Assume la società che i termini contenuti nella norma rubricata, vale a dire “suoi” e “propri” hanno in realtà lo stesso significato, con l’unica differenza che “proprio” è riferibile ad un possessore che non è soggetto grammaticale della frase. Perciò, l’inserimento della parola “propri” ha un significato ulteriore a quello, più generale e onnicomprensivo, di atti del GEIE o posti in essere da quest’ultimo. Osserva la ricorrente che come, per gli “atti propri delle società”, la lettera a) offre un’elencazione puntuale di quali atti “propri” siano soggetti ad imposta fissa, laddove nessun ulteriore riferimento è svolto con riferimento alla lettera g), né tramite la tecnica del rinvio né, tantomeno, per il tramite di apposita elencazione in loco. In sintesi, ad avviso della ricorrente, il legislatore avrebbe potuto limitare l’agevolazione all’1% in sede di introduzione della normativa. La pronuncia impugnata avrebbe, pertanto, errato nel ritenere dapprima che “’propri’ sono gli atti strettamente inerenti alla natura ed alle precipue finalità del Gruppo, non solo ma anche nella più ampia significazione di atti comunque pertinenti e funzionali al soddisfacimento delle relative finalità, salvo non applicare detto principio allorquando ha escluso l’applicabilità dell’imposta in misura fissa (poche parole dopo) ai “contratti di scambio con soggetti terzi estranei alla compagine sociale, quindi non ‘endosocietari’ ma stipulati per fini estranei all’area di specifica pertinenza del Gruppo. Ciò, in quanto il legislatore ha da un lato disciplinato il trattamento ai fini dell’imposta del registro degli “atti propri” del GEIE, ma ha altresì previsto (al comma 3) l’agevolazione di quelle operazioni di “trasferimento” di diritti reali immobiliari di cui alla lettera g) dell’articolo 4 della tariffa (appena introdotto dallo stesso articolo 12 de qua) ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale. 2.La seconda censura, introdotta ai sensi all’articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c., prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, e dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al c.c. Secondo la sentenza impugnata, il sistema da usare a parametro interpretativo sarebbe solo ed unicamente l’articolo 4 della prima parte della tariffa allegata al TUR. Tale impostazione, tuttavia, non renderebbe giustizia alla circostanza – dirimente, ad avviso di parte ricorrente –per la quale la lettera g) dell’articolo 4 in questione è stata introdotta da altra disposizione di legge, ossia l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Al fine di evitare di incorrere in interpretazioni sistematiche “indefinite” occorre preliminarmente riferirsi alla c.d. interpretazione sistematico-testuale e, dunque, a quel concetto di connessione tra le parole riferito anche dall’articolo 12 della lettera g) dell’articolo 4 in questione sviluppa quantomeno un legame duplice: non soltanto con la sedes di destinazione (la prima parte della tariffa allegata al TUR), bensì anche con la legislazione che ha, per l’appunto, introdotto l’emenda normativa, ossia l’articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Al comma 3 dello stesso articolo 12, si rinviene una previsione agevolativa in tema di imposte ipotecaria e catastale che, pur facendo espresso rinvio alla lettera g) dell’articolo 4, prima parte della tariffa allegata al TUR (appena introdotta dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240), nondimeno si riferisce agli “atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari […]di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registroIl legislatore ha usato genericamente il termine “trasferimento” , in guisa che non è dato limitarne l’applicazione ai soli atti contemplati dall’articolo 4, lettera a) della tariffa. 3.Il terzo strumento di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 e degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Si afferma che laddove la Corte distrettuale afferma che in alcun modo specificata la finalizzazione dell’acquisto o la destinazione del bene compravenduto al soddisfacimento delle finalità istituzionali del Gruppo. Si tratta, quindi, di un uso genericamente commerciale, come assunto dall’Agenzia”, dimentica gli scopi statutari della Geie indicati dall’articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 e sopra descritti. Alla luce della natura ausiliaria (e tutt’altro che commerciale) dell’attività - diversamente da quanto affermano l’Agenzia e i giudici regionali (“si tratta, quindi, di un uso genericamente commerciale, come assunto dall’Agenzia”) - non può affermarsi che l’operazione non sia svolta per fini istituzionali. Una diversa conclusione sulla presunzione di commercialità degli atti del GEIE (di per sé in spregio alle regole sul riparto probatorio e sulla formazione e sul valore della presunzione semplice) si mostrerebbe, altresì, contrastante con i principi di ragionevolezza e di effettività. 4. Il quarto mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c.. Si sostiene che erroneamente in seno alla sentenza gravata si legge che nell’atto di compravendita non sarebbe “in alcun modo specificata la finalizzazione dell’acquisto o la destinazione del bene compravenduto al soddisfacimento delle finalità istituzionali del Gruppo. Si tratta, quindi, di un uso genericamente commerciale, come assunto dall’Agenzia” . Tuttavia, l’atto di liquidazione ha interpretato gli “atti propri” del GEIE quali “gli atti che possono essere compiuti unicamente da tali soggetti ed attinenti alla realtà associativa, tipicamente individuati nelle lettere da ‘a’ ad ‘e’ del medesimo articolo 4; non è invece applicabile agli atti diversi da questi”. Pertanto, secondo l’Ufficio, l’assoggettamento ad imposta proporzionale di registro sarebbe dipeso dalla mancata inquadrabilità dell’atto di compravendita entro gli atti tipicamente endosocietari elencati all’articolo 4, lettere da a) a e), della prima parte della tariffa allegata al TUR (essenzialmente: conferimenti, modifiche statutarie, assegnazione ai soci). In senso contrario, la CTR ha introdotto una tematica ben distinta nel passaggio riportato in incipit al presente motivo, ossia quella per cui la nozione di “atti propri” atterrebbe più in generale alle “finalità istituzionali del Gruppo”, e non necessariamente agli atti tipicamente societari di cui alle lettere a)-e) dell’articolo 4. 5.L’ultimo motivo di ricorso reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, e dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c. In subordine, si ribadisce che la corretta interpretazione dell’art.12, comma 3, del d.lgs. 240 del 1991, richiamandosi alla lettera g) dell’articolo 4 della prima parte della tariffa allegata al TUR, comporta l’assoggettamento ad imposte ipocatastali in misura fissa degli “atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari”, non potendosi confinare l’agevolazione ai soli atti contemplati dall’articolo 4, lettera a) della tariffa che hanno causa di conferimento. 6. Con memorie del 13 novembre 2025, depositate in modalità telematiche, la società ricorrente ha dedotto di essersi avvalsa della c.d. rottamazione-quater, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il ricorrente formulava istanza ricevuta dallo stesso Agente della riscossione in data 21 aprile 2023 (nelle more del presente giudizio). 6.1. Assume che, con comunicazione n. 09790202301007190000, l’Agente della riscossione accoglieva la richiesta e forniva il piano di rateazione, ivi includendo proprio il debito iscritto a ruolo relativo all’avviso di liquidazione originariamente impugnato e che il pagamento della prima rata veniva effettuato in data 24 ottobre 2023 (dunque entro il termine posto dal piano rateale). 6.2. Effettivamente, la società ricorrente si è avvalsa della rottamazione quater con riferimento alla cartella esattoriale emessa in seguito al prodromico avviso di rettifica n. 13/IT/003917 oggetto del presente giudizio (il numero dell’avviso è indicato nella cartella esattoriale oggetto della rottamazione quater). 6.3.Ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge 17 giugno 2025, così come convertito con legge del 30 luglio 2025, n. 108, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 […], l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate –Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore”: -(i) “della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022”;- (ii) “e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241 della medesima legge n. 197 del 2022”; - (iii) “e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata . 6.4.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto che con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 6.5.L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024; Cass. 29574/2025). 7.Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 7.1. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre