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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09956/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1161-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1505, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO depositata il 04/12/2020 nel procedimento RG n. 41465/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del Data pubblicazione 28/03/2022 ricorso); [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto davanti al Tribunale di Milano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12377/2019 del 7.6.2019, ottenuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la residua somma di €. 11.285,00 a titolo di compensi professionali; - in via pregiudiziale, ha dedotto l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pisa quale foro del consumatore, essendo l’opponente residente a Cascina; - con ordinanza 4.12.2020 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pisa e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 12377/2019; -per giungere a tale conclusione il Tribunale milanese ha ritenuto provato che la Gravè risiedesse a Cascina (PI) al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; ed ha altresì ritenuto provata la qualità di “consumatore” della stessa per avere richiesto l’attività professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per controversie legate alla gestione dell’eredità della madre; contro l’ordinanza l‘avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza deducendo - dopo aver premesso una ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale sul foro del consumatore e sulla competenza in materia di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati - che la Gravè si era trasferita in Toscana solo dopo l’espletamento del rapporto professionale e successivamente all’instaurazione del giudizio per il recupero dei compensi; ha precisato che il secondo procedimento monitorio costituisce un’appendice di quello avviato presso Tribunale di Milano nel 2017 allorchè la Gravè era ivi residente; ha dedotto l’unitarietà del credito, sebbene oggetto di due distinti decreti ingiuntivi uno del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 2017 ed uno del 2019, con conseguente irrilevanza del trasferimento Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 di residenza dell’ingiunta nel frattempo intervenuto; Data pubblicazione 28/03/2022 -ha rilevato la mancata prova dell’effettiva residenza della Gravè, l’errata applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ. ai fini del momento determinativo della competenza nonché l’errata interpretazione del Codice del consumo; ancora, ha invocato i principi del giusto processo, evidenziando infine, che la parte debole non era certamente la cliente; -resiste al regolamento il Fani, evidenziando la piena conoscenza da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del trasferimento della Gravè, sulla base delle stesse indicazioni contenute nel decreto ingiuntivo e sulla base del luogo di notifica; ed ha altresì evidenziato che con l’impugnazione proposta dal Fani avverso la decisione del Tribunale di Milano assunta all’esito dell’opposizione al primo decreto ingiuntivo n. 27171 del 18/11/2017 era stata indicata la residenza della Gravè in Toscana; -in prossimità dell’adunanza la parte resistente ha pure depositato memoria illustrativa; - il regolamento di competenza è - come argomentato anche dal P.M. (a parte l’evidente refuso nella conclusione finale) – privo di fondamento; -è infondata, innanzitutto, la tesi dell’avv.to Maggioni sulla mancanza di certificazione anagrafica della residenza della Gravè in Cascina (Pi) al momento della proposizione della domanda di pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso il 7/6/2019, non essendo necessario ai fini della prova del luogo dell'effettiva dimora abituale, la produzione di certificato atteso che la stessa è accertabile con ogni mezzo di prova (cfr. Cass.9373/2014; 791/1985); -infondata è poi la censura sulla ritenuta qualità di consumatore della Gravè: come, infatti, già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 2021; v. anche sez.

VI, 19/01/2016, n.780) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la Data pubblicazione 28/03/2022 prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente; -nel caso di specie l’attività difensiva richiesta dalla Gravè non era di certo riferita ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale dalla stessa svolta e, pertanto, rientrava in quella disciplinata dall’art. 3 del Codice del consumo per la quale, in ragione della residenza al tempo della domanda, sussisteva la competenza del Tribunale di Pisa; quanto alla giurisprudenza delle sezioni unite che il ricorrente ha citato, è sufficiente rilevare che la salvezza e inderogabilità del foro del consumatore non è affatto esclusa da tali pronunce (ed anzi l’ordinanza interlocutoria che aveva poi determinato la pronuncia delle sezioni unite 4247/2020 la dava addirittura per scontata: cfr. pag. 5 e 6 sentenza SSUU n. 4247/2020 cit.); sulla inderogabilità del foro del consumatore cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018 Rv. 647976); fuori luogo è infine il al “frazionamento del credito”, posto che nessuno ha posto la questione (il Tribunale a pag. 3 ha fatto riferimento ad un ne bis in idem, che è cosa ben diversa); -va dunque respinto il regolamento di competenza e dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa davanti al quale il giudizio sarà riassunto entro i termini di legge, anche per le spese di questo giudizio; Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (per il raddoppio del contributo unificato cfr. Cass. 11331/14; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020: in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 Numero sezionale 10890/2021 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Numero di raccolta generale 9956/2022Data pubblicazione 28/03/2022 giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento di competenza e conferma la competenza del Tribunale di Pisa, davanti al quale il giudizio sarà riassunto nei termini di legge; il predetto giudice regolerà anche le spese di questo giudizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1161-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1505, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO depositata il 04/12/2020 nel procedimento RG n. 41465/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del Data pubblicazione 28/03/2022 ricorso); [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto davanti al Tribunale di Milano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12377/2019 del 7.6.2019, ottenuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la residua somma di €. 11.285,00 a titolo di compensi professionali; - in via pregiudiziale, ha dedotto l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pisa quale foro del consumatore, essendo l’opponente residente a Cascina; - con ordinanza 4.12.2020 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pisa e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 12377/2019; -per giungere a tale conclusione il Tribunale milanese ha ritenuto provato che la Gravè risiedesse a Cascina (PI) al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; ed ha altresì ritenuto provata la qualità di “consumatore” della stessa per avere richiesto l’attività professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per controversie legate alla gestione dell’eredità della madre; contro l’ordinanza l‘avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza deducendo - dopo aver premesso una ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale sul foro del consumatore e sulla competenza in materia di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati - che la Gravè si era trasferita in Toscana solo dopo l’espletamento del rapporto professionale e successivamente all’instaurazione del giudizio per il recupero dei compensi; ha precisato che il secondo procedimento monitorio costituisce un’appendice di quello avviato presso Tribunale di Milano nel 2017 allorchè la Gravè era ivi residente; ha dedotto l’unitarietà del credito, sebbene oggetto di due distinti decreti ingiuntivi uno del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 2017 ed uno del 2019, con conseguente irrilevanza del trasferimento Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 di residenza dell’ingiunta nel frattempo intervenuto; Data pubblicazione 28/03/2022 -ha rilevato la mancata prova dell’effettiva residenza della Gravè, l’errata applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ. ai fini del momento determinativo della competenza nonché l’errata interpretazione del Codice del consumo; ancora, ha invocato i principi del giusto processo, evidenziando infine, che la parte debole non era certamente la cliente; -resiste al regolamento il Fani, evidenziando la piena conoscenza da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del trasferimento della Gravè, sulla base delle stesse indicazioni contenute nel decreto ingiuntivo e sulla base del luogo di notifica; ed ha altresì evidenziato che con l’impugnazione proposta dal Fani avverso la decisione del Tribunale di Milano assunta all’esito dell’opposizione al primo decreto ingiuntivo n. 27171 del 18/11/2017 era stata indicata la residenza della Gravè in Toscana; -in prossimità dell’adunanza la parte resistente ha pure depositato memoria illustrativa; - il regolamento di competenza è - come argomentato anche dal P.M. (a parte l’evidente refuso nella conclusione finale) – privo di fondamento; -è infondata, innanzitutto, la tesi dell’avv.to Maggioni sulla mancanza di certificazione anagrafica della residenza della Gravè in Cascina (Pi) al momento della proposizione della domanda di pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso il 7/6/2019, non essendo necessario ai fini della prova del luogo dell'effettiva dimora abituale, la produzione di certificato atteso che la stessa è accertabile con ogni mezzo di prova (cfr. Cass.9373/2014; 791/1985); -infondata è poi la censura sulla ritenuta qualità di consumatore della Gravè: come, infatti, già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 2021; v. anche sez. VI, 19/01/2016, n.780) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non Numero sezionale 10890/2021Numero di raccolta generale 9956/2022 trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la Data pubblicazione 28/03/2022 prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente; -nel caso di specie l’attività difensiva richiesta dalla Gravè non era di certo riferita ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale dalla stessa svolta e, pertanto, rientrava in quella disciplinata dall’art. 3 del Codice del consumo per la quale, in ragione della residenza al tempo della domanda, sussisteva la competenza del Tribunale di Pisa; quanto alla giurisprudenza delle sezioni unite che il ricorrente ha citato, è sufficiente rilevare che la salvezza e inderogabilità del foro del consumatore non è affatto esclusa da tali pronunce (ed anzi l’ordinanza interlocutoria che aveva poi determinato la pronuncia delle sezioni unite 4247/2020 la dava addirittura per scontata: cfr. pag. 5 e 6 sentenza SSUU n. 4247/2020 cit.); sulla inderogabilità del foro del consumatore cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018 Rv. 647976); fuori luogo è infine il al “frazionamento del credito”, posto che nessuno ha posto la questione (il Tribunale a pag. 3 ha fatto riferimento ad un ne bis in idem, che è cosa ben diversa); -va dunque respinto il regolamento di competenza e dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa davanti al quale il giudizio sarà riassunto entro i termini di legge, anche per le spese di questo giudizio; Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (per il raddoppio del contributo unificato cfr. Cass. 11331/14; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020: in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1161/2021 Numero sezionale 10890/2021 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Numero di raccolta generale 9956/2022Data pubblicazione 28/03/2022 giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013). P.Q.M. La Corte rigetta il regolamento di competenza e conferma la competenza del Tribunale di Pisa, davanti al quale il giudizio sarà riassunto nei termini di legge; il predetto giudice regolerà anche le spese di questo giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a
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