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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10896/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27760/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PALERMO R.G. n. 61/2022, depositato il 07/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, specificati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato avverso il decreto R.G. n. 61/2022 della Corte d’appello di Palermo, depositato il 7 luglio 2022.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 30 dicembre 2021, con cui era dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta il 30 novembre 2021 per la durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato il 23 dicembre 2016 e ancora pendente, a causa del mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015.

4. Il ricorso denuncia la violazione e la falsa o erronea applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, ritenendo contrastante con tali norme l’istanza di prelievo.

Viene anche rilevata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001.

5. Il ricorso è infondato.

6. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con l’art. 1-bisdella legge n. 89 del 2001 vengono riconosciuti alle parti del processo un “diritto” primario (che in realtà opera come un “onere”, in quanto condiziona l’ammissibilità della domanda di equa riparazione: art. 2) ad esperire i rimedi preventivi alla violazione del termine ragionevole di cui all’articolo 6, § 1, della Convenzione, e poi un diritto “residuale” e “condizionato” all’equa riparazione in favore di chi, dopo e nonostante che abbia esperito i rimedi preventivi (di cui all’art. 1-ter), abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli risarcitori, ma addirittura preferibili e più efficaci, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo e perciò non operanti soltanto a posteriori, potendosi, tuttavia, rivelare inadeguati ove già si siano verificate violazioni per superamento della soglia della ragionevolezza.

D’altro canto, il ricorso ai rimedi preventivi «è “effettivo” nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente» (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c.

Italia; Corte EDU, sentenza 30 luglio 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA]).

Gli strumenti contenuti nel catalogo dell’art. 1-ter della l. n. 89 del 2001 sono così stati verificati, in base ai principi enunciati dalla Corte EDU (ad esempio nella sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia), in numerose pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 88 del 2018; n. 34 del 2019, sia pure in relazione all’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008; n. 169 del 2019; sentenza n. 121 del 2020; n. 175 del 2021; sentenze n. 107 e n. 142 del 2023).

7. In particolare, a norma dell’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015, “[n]ei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis”.

L’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, cod. proc. amm. è una domanda indirizzata al presidente della sezione del TAR o del Consiglio di Stato adito dalla parte ricorrente, presentata successivamente all’istanza di fissazione dell’udienza di discussione di cui all’art. 71, comma 1, cod. proc. amm., con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, alla luce delle ragioni d’urgenza segnalate nell’istanza stessa.

La finalità dell’istanza è quella di ottenere dal presidente una deroga al criterio cronologico che regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’Allegato 2 al cod. proc. amm., l’ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi.

La legge n. 208 del 2015 ha altresì inserito nel codice del processo amministrativo l’art. 71-bis, rubricato «Effetti dell’istanza di prelievo», che ha introdotto un nuovo, possibile effetto nascente dall’accoglimento dell’istanza.

Secondo tale disposizione, nel caso di presentazione dell’istanza ex art. 71, comma 2, cod. proc. amm., «il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

8. L’infondatezza del ricorso, e della questione di legittimità costituzionale in esso sollevata, discende dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.107 del 2023 (la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), potendosi intendere l’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, in adesione a tale pronuncia, conforme ai parametri costituzionali evocati e scrutinati dalla Corte costituzionale.

Secondo la sentenza n.107 del 2023, “diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione dell’istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio.

Né contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.

Si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo.

L’attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa”.

9. Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

In ragione dell’assoluta novità della questione, che ha portato dopo la proposizione del ricorso in esame ad una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, possono compensarsi tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27760/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PALERMO R.G. n. 61/2022, depositato il 07/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, specificati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato avverso il decreto R.G. n. 61/2022 della Corte d’appello di Palermo, depositato il 7 luglio 2022. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 30 dicembre 2021, con cui era dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta il 30 novembre 2021 per la durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato il 23 dicembre 2016 e ancora pendente, a causa del mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015. 4. Il ricorso denuncia la violazione e la falsa o erronea applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, ritenendo contrastante con tali norme l’istanza di prelievo. Viene anche rilevata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001. 5. Il ricorso è infondato. 6. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con l’art. 1-bisdella legge n. 89 del 2001 vengono riconosciuti alle parti del processo un “diritto” primario (che in realtà opera come un “onere”, in quanto condiziona l’ammissibilità della domanda di equa riparazione: art. 2) ad esperire i rimedi preventivi alla violazione del termine ragionevole di cui all’articolo 6, § 1, della Convenzione, e poi un diritto “residuale” e “condizionato” all’equa riparazione in favore di chi, dopo e nonostante che abbia esperito i rimedi preventivi (di cui all’art. 1-ter), abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo. Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli risarcitori, ma addirittura preferibili e più efficaci, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo e perciò non operanti soltanto a posteriori, potendosi, tuttavia, rivelare inadeguati ove già si siano verificate violazioni per superamento della soglia della ragionevolezza. D’altro canto, il ricorso ai rimedi preventivi «è “effettivo” nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente» (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia; Corte EDU, sentenza 30 luglio 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA]). Gli strumenti contenuti nel catalogo dell’art. 1-ter della l. n. 89 del 2001 sono così stati verificati, in base ai principi enunciati dalla Corte EDU (ad esempio nella sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia), in numerose pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 88 del 2018; n. 34 del 2019, sia pure in relazione all’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008; n. 169 del 2019; sentenza n. 121 del 2020; n. 175 del 2021; sentenze n. 107 e n. 142 del 2023). 7. In particolare, a norma dell’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015, “[n]ei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis”. L’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, cod. proc. amm. è una domanda indirizzata al presidente della sezione del TAR o del Consiglio di Stato adito dalla parte ricorrente, presentata successivamente all’istanza di fissazione dell’udienza di discussione di cui all’art. 71, comma 1, cod. proc. amm., con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, alla luce delle ragioni d’urgenza segnalate nell’istanza stessa. La finalità dell’istanza è quella di ottenere dal presidente una deroga al criterio cronologico che regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’Allegato 2 al cod. proc. amm., l’ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi. La legge n. 208 del 2015 ha altresì inserito nel codice del processo amministrativo l’art. 71-bis, rubricato «Effetti dell’istanza di prelievo», che ha introdotto un nuovo, possibile effetto nascente dall’accoglimento dell’istanza. Secondo tale disposizione, nel caso di presentazione dell’istanza ex art. 71, comma 2, cod. proc. amm., «il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata». 8. L’infondatezza del ricorso, e della questione di legittimità costituzionale in esso sollevata, discende dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.107 del 2023 (la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), potendosi intendere l’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001, in adesione a tale pronuncia, conforme ai parametri costituzionali evocati e scrutinati dalla Corte costituzionale. Secondo la sentenza n.107 del 2023, “diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione dell’istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. Si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. L’attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa”. 9. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. In ragione dell’assoluta novità della questione, che ha portato dopo la proposizione del ricorso in esame ad una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, possono compensarsi tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ric
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