Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 29894/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE TORINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in data 30/06/2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Torino ha emesso, in data 13 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Torino, davanti al quale pende altro procedimento penale, avente ad oggetto, tra le altre, identica imputazione.

1.1. L'autorità che propone il conflitto, ritenuta non operante la preclusione del ne bis in idem, stante la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto davanti ad autorità giudiziarie diverse, ha ritenuto sussistente un conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Torino, al quale ha trasmesso l'ordinanza per le determinazioni ex art. 29 cod. proc. pen. 2.

Il Tribunale di Torino non ha assunto alcuna determinazione in conseguenza della proposizione del conflitto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici hanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto - reato di cui all'art. 595 comma 2 cod. pen. -, dando luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, di fronte al quale pende il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN relativamente al reato di cui all'art. 595, comma 2, c.p., commesso in data 30/06/2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto positivo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., in quanto all'imputata è stato contestato il medesimo fatto oggetto di giudizio anche davanti al Tribunale di Torino, sia pur unitamente ad altri reati, come da decreto che dispone il giudizio del 29 giugno 2022„ emesso nel proc. rgnr n. 11428/21 dal GUP del Tribunale di Torino, che ha fissato l'udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica.

2. Il conflitto va risolto determinando la competenza del Giudice di pace di Torino, e ciò in quanto la connessione tra procedimenti rileva, ai fini delle questioni di competenza per materia tra Giudice di pace e altro Giudice, nel solo caso di concorso formale, ossia nel solo caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, con la conseguenza, limitata ovviamente a tale ipotesi, dell'attribuzione al giudice superiore (Tribunale o Corte di assise) della competenza per tutti i procedimenti connessi - art. 6 d.

Igs. n. 274 del 28 febbraio 2000 -.2.1.

Il principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con la statuizione per la quale "la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000)" - Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 -.

3. Nel caso in esame, dall'analisi delle imputazioni elevate alla MANCIN innanzi al Tribunale di Torino si rileva che il reato (sub 5) di competenza del Giudice di pace, avente come persona offesa [OSCURATO:PERSONA], è stato commesso in data 30 giugno 2021, mentre gli altri reati contestati dinanzi al Tribunale hanno come persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (i reati sub 1, 2 e 3), o, pur riguardando la Laporta come persona offesa (capo 4), sono stati commessi in data 15 maggio 2021.

Non ricorre di conseguenza l'ipotesi del concorso formale cui si riferisce il comma 1 dell'art. 6 d.lgs citato e non è pertanto possibile la trattazione unitaria, per ragioni di connessione, dinanzi al Giudice superiore.

Ne consegue che per il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] la competenza resta determinata in capo al Giudice di pace di Torino.

4. Per quanto esposto, il conflitto positivo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Torino.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino limitatamente al delitto di cui all'art. di cui all'art. 595 c.p.; dispone trasmettersi gli atti al Giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE TORINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in data 30/06/2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Torino ha emesso, in data 13 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Torino, davanti al quale pende altro procedimento penale, avente ad oggetto, tra le altre, identica imputazione. 1.1. L'autorità che propone il conflitto, ritenuta non operante la preclusione del ne bis in idem, stante la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto davanti ad autorità giudiziarie diverse, ha ritenuto sussistente un conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Torino, al quale ha trasmesso l'ordinanza per le determinazioni ex art. 29 cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Torino non ha assunto alcuna determinazione in conseguenza della proposizione del conflitto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici hanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto - reato di cui all'art. 595 comma 2 cod. pen. -, dando luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, di fronte al quale pende il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN relativamente al reato di cui all'art. 595, comma 2, c.p., commesso in data 30/06/2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto positivo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., in quanto all'imputata è stato contestato il medesimo fatto oggetto di giudizio anche davanti al Tribunale di Torino, sia pur unitamente ad altri reati, come da decreto che dispone il giudizio del 29 giugno 2022„ emesso nel proc. rgnr n. 11428/21 dal GUP del Tribunale di Torino, che ha fissato l'udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica. 2. Il conflitto va risolto determinando la competenza del Giudice di pace di Torino, e ciò in quanto la connessione tra procedimenti rileva, ai fini delle questioni di competenza per materia tra Giudice di pace e altro Giudice, nel solo caso di concorso formale, ossia nel solo caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, con la conseguenza, limitata ovviamente a tale ipotesi, dell'attribuzione al giudice superiore (Tribunale o Corte di assise) della competenza per tutti i procedimenti connessi - art. 6 d. Igs. n. 274 del 28 febbraio 2000 -.2.1. Il principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con la statuizione per la quale "la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000)" - Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 -. 3. Nel caso in esame, dall'analisi delle imputazioni elevate alla MANCIN innanzi al Tribunale di Torino si rileva che il reato (sub 5) di competenza del Giudice di pace, avente come persona offesa [OSCURATO:PERSONA], è stato commesso in data 30 giugno 2021, mentre gli altri reati contestati dinanzi al Tribunale hanno come persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (i reati sub 1, 2 e 3), o, pur riguardando la Laporta come persona offesa (capo 4), sono stati commessi in data 15 maggio 2021. Non ricorre di conseguenza l'ipotesi del concorso formale cui si riferisce il comma 1 dell'art. 6 d.lgs citato e non è pertanto possibile la trattazione unitaria, per ragioni di connessione, dinanzi al Giudice superiore. Ne consegue che per il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANCIN per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] la competenza resta determinata in capo al Giudice di pace di Torino. 4. Per quanto esposto, il conflitto positivo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice di pace di Torino. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino limitatamente al delitto di cui all'art. di cui all'art. 595 c.p.; dispone trasmettersi gli atti al Giudice
Sentenza Cassazione n. 29894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris