Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:191
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992TJ0087_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-87/92,
BVBA Kruidvat, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, per la fase scritta del procedimento, e, per la trattazione orale, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Goethe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Levallois-Perret (Francia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro del Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 31, Grand-rue,
Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques, associazione internazionale senza scopo di lucro, di diritto belga, con sede in Bruxelles, con il signor [OSCURATO:PERSONA], solicitor, e con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Wylander & Err, 60, avenue [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants, associazione di federazioni o di sindacati nazionali di diritto francese, con sede in [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 12, avenue de la [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 236, pag. 11),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 e 29 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La ricorrente, la BVBA Kruidvat (in prosieguo: la «Kruidvat»), è una società belga che fa parte di una catena olandese di circa 300 negozi, che operano in base al concetto denominato «health & beauty», presenti sul mercato con l'insegna «Kruidvat». Tali negozi hanno un reparto di prodotti cosmetici, uno di prodotti alimentari dietetici e naturali e uno di profumeria che offre diverse marche concorrenti di profumi di lusso, tra cui i profumi di marca [OSCURATO:PERSONA], provenienti dal mercato parallelo. [OSCURATO:PERSONA] il gruppo Kruidvat è considerato dal consumatore come «il numero uno in assoluto» per la vendita di profumi di lusso (v. gli allegati 18 e 20 della replica).
2 La società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che produce articoli cosmetici di lusso, appartiene al gruppo [OSCURATO:PERSONA]Hennessy, insieme alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operanti sul medesimo mercato della [OSCURATO:PERSONA]. Tramite queste tre società, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]Hennessy detiene una quota superiore al 10% del mercato comunitario dei prodotti di profumeria di lusso.
3 Il 19 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] una rete di contratti di distribuzione selettiva per la commercializzazione negli Stati membri dei suoi prodotti di profumeria alcolica e dei prodotti per il trucco e per le cure estetiche, chiedendo, in via principale, un'attestazione negativa ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), e, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
4 Risulta dal «contratto di distributore autorizzato CEE per la linea di profumeria» (in prosieguo: il «contratto») e dalle condizioni generali di vendita ad esso allegate, nella versione notificata, che la rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] è una rete chiusa, che impone ai partecipanti il divieto di vendere o di procurarsi prodotti recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del suo ambito. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a garantire che la distribuzione sia effettuata nel rispetto delle normative in vigore e a ritirare i propri prodotti dai punti di vendita che non soddisfino le condizioni previste dal contratto di distribuzione selettiva.
5 I criteri di selezione dei dettaglianti autorizzati, previsti dal contratto, riguardano sostanzialmente la qualificazione professionale del personale e l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione, l'ubicazione e la sistemazione dei punti di vendita, l'insegna dei dettaglianti, nonché determinate condizioni imposte a questi ultimi concernenti, in particolare, le scorte dei prodotti, la realizzazione di un volume minimo di acquisti annuali, la disponibilità nei punti di vendita di un assortimento di prodotti di marche concorrenti che sia sufficiente a porre in evidenza l'immagine dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] e la collaborazione tra i dettaglianti e la [OSCURATO:PERSONA] in campo pubblicitario e promozionale.
6 L'8 ottobre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava, in conformità dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, una comunicazione in cui esprimeva l'intenzione di assumere una posizione favorevole sul contratto, invitando i terzi interessati a farle pervenire le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni (GU C 262, pag. 2).
7 In seguito a tale pubblicazione, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva numerose osservazioni, tra cui quelle del [OSCURATO:PERSONA] voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf (consiglio di settore per le catene di negozi e i centri commerciali; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] FGB»), depositate il 29 novembre 1991, epoca in cui la Kruidvat BV, una delle società controllanti della Kruidvat, era membro del [OSCURATO:PERSONA] FGB.
8 Il contratto, nella versione considerata nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 236, pag. 11; in prosieguo: la «decisione»), è entrato in vigore dal 1_ gennaio 1992 (v. parte I.C, secondo comma, della decisione).
9 Il 3 luglio 1992 la Copardis SA (in prosieguo: la «Copardis»), rappresentante esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] per il Belgio, citava la Kruidvat a comparire l'8 luglio 1992 dinanzi al presidente del Rechtbank van koophandel di Dendermonde al quale aveva chiesto l'emanazione di un provvedimento d'urgenza diretto a far cessare tutte le vendite dei prodotti recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA] nel territorio belga, adducendo, essenzialmente, che un rivenditore il quale, pur non appartenendo alla rete di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA], vende comunque i suoi prodotti si rende responsabile di un atto di concorrenza sleale ai sensi della normativa belga in materia commerciale. Nell'ambito di tale procedimento, la Kruidvat faceva valere, come mezzo di difesa, che la rete di distribuzione selettiva della [OSCURATO:PERSONA] era illegittima poiché contrastava con l'art. 85, nn. 1, e 2, del Trattato.
10 [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione in data 24 luglio 1992. L'art. 1 del dispositivo ha il seguente tenore:
«Articolo 1
A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE è dichiarato inapplicabile al contratto tipo di distributore autorizzato che vincola la società [OSCURATO:PERSONA] o i suoi agenti esclusivi ai suoi rivenditori specializzati stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA], nonché alle relative condizioni generali di vendita.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1_ gennaio 1992 al 31 maggio 1997».
11 Risulta agli atti che il 24 febbraio 1993 il presidente del Rechtbank van Koophandel di Dendermonde ha respinto l'istanza presentata dalla Copardis, che ha poi impugnato tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep di Gent il 28 aprile 1993.
Procedimento e conclusioni delle parti
12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1992, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
13 Con atto separato, depositato il 3 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. Con atto depositato il 14 aprile 1993, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni chiedendo che l'eccezione venisse respinta.
14 Con istanze depositate, rispettivamente, l'11 marzo 1993, il 18 marzo 1993 e, negli ultimi due casi, il 22 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA], il Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
15 Con memorie depositate rispettivamente il 7, il 15 e il 19 aprile 1993, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere le istanze d'intervento della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria depositata il 2 aprile 1993, la ricorrente ha messo in dubbio l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] a intervenire.
16 Con ordinanza 8 novembre 1993, l'esame dell'eccezione d'irricevibilità è stato unito a quello del merito.
17 Con ordinanze 8 dicembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta (v. causa T-87/92, Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1363, pag. II-1369 e pag. II-1383). Con ordinanza in stessa data, l'istanza d'intervento della [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta (v. [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1375).
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di iniziare la trattazione orale e di invitare la convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti e a produrre alcuni documenti prima dell'udienza. Le parti hanno depositato le loro risposte tra il 12 ed il 24 gennaio 1996.
19 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi i giorni 28 e 29 febbraio 1996.
20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
21 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
22 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente a tutte le spese, comprese quelle inerenti all'intervento della [OSCURATO:PERSONA].
23 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
24 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente a tutte le spese del giudizio, comprese quelle inerenti all'intervento della [OSCURATO:PERSONA].
25 [OSCURATO:PERSONA] replica, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- qualora lo reputi necessario, disporre misure istruttorie, ai sensi degli artt. 65 e segg. del regolamento di procedura;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] e le tre parti intervenienti alle spese. Motivi e argomenti delle parti
26 La ricorrente deduce tre motivi nel merito. Con il primo motivo, nel quale essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver svolto un esame adeguato dei fatti, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione basandosi su un'«inchiesta sulla carta», senza disporre degli elementi di fatto necessari. Il secondo motivo prospettato dalla ricorrente, che riguarda la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e l'insufficienza della motivazione relativamente a tale aspetto, è suddiviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente fa valere che le caratteristiche dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] non richiedono un sistema di distribuzione selettivo. Essa rileva, in secondo luogo, come i criteri contenuti nel contratto siano in ogni caso soggettivi e più restrittivi di quanto non sia necessario. Infine, con il terzo motivo, concernente la violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, anch'esso articolato in due parti, la ricorrente fa valere, nella prima parte, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i limiti della sua competenza e ha trasgredito la detta disposizione, in quanto l'art. 1 del dispositivo della decisione si applica anche a criteri di selezione che, secondo la [OSCURATO:PERSONA] stessa, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte di tale motivo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver trasgredito l'art. 85, n. 3, del Trattato, concedendo un'esenzione per alcuni degli obblighi di cui alla parte II. A. 6 della decisione, ossia l'obbligo di realizzare un volume minimo di acquisti annuali, di disporre di una data scorta di prodotti, di offrire un assortimento sufficiente di prodotti di marche concorrenti e di promuovere i prodotti [OSCURATO:PERSONA], nonché per la procedura di ammissione alla rete.
27 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità del ricorso e contesta, in subordine, gli argomenti presentati dalla ricorrente nel merito. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] contestano anch'essi la ricevibilità del ricorso. Tutte le parti intervenienti aderiscono alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nel merito.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
28 Gli argomenti prospettati dalle parti sono diretti a chiarire se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (divenuto l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE; in prosieguo: il «Trattato»).
29 Secondo la convenuta, la Kruidvat non è direttamente interessata dalla decisione in quanto non era, prima dell'adozione della stessa, un dettagliante autorizzato della [OSCURATO:PERSONA] né si proponeva di diventarlo. Inoltre, la Kruidvat non avrebbe alcuna difficoltà ad ottenere i prodotti in argomento, come appare da alcune analisi di mercato prodotte negli allegati 18 e 20 della replica. Pertanto, la decisione non le avrebbe arrecato alcun pregiudizio. Le conclusioni presentate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat nella causa 75/84, Metro/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte 22 ottobre 1986, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3021; in prosieguo: la «sentenza Metro II») non sarebbero rilevanti nel caso di specie poiché, diversamente dalla Kruidvat, la Metro voleva essere autorizzata ad operare come grossista dei prodotti SABA e non aveva contestato il sistema di distribuzione selettiva applicato nel settore considerato.
30 Per quanto riguarda poi l'eventuale interesse «individuale» della ricorrente, la convenuta sostiene, citando le sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 195), 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 459), e la sentenza Metro II, nonché le sentenze del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-361, punto 25), e causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-323, punto 42), che la ricorrente è interessata dalla decisione alla stessa stregua di ogni altro dettagliante - che si tratti di un centro commerciale, di una succursale, di un'impresa individuale o di altri - che intenda vendere i prodotti [OSCURATO:PERSONA] (v. anche sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 206/87, Lefebvre/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 275, e ordinanze della Corte 11 novembre 1987, causa 205/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4427, e 15 marzo 1989, causa 191/88, Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 793). Peraltro, la decisione non avrebbe «sostanzialmente danneggiato» la posizione sul mercato della Kruidvat ai sensi delle sentenze della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 391), e 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2487, punto 23). Sotto questo profilo, vi sarebbe una differenza rilevante rispetto ai fatti che hanno dato origine alla sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2501).
31 Del pari, la posizione della Kruidvat non potrebbe essere equiparata a quella delle ricorrenti nelle cause decise con le sentenze della Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2885), del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-121), e con le sentenze 19 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citate. Al contrario, la sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1169, punto 34), e la sentenza della Corte 7 dicembre 1993, causa C-6/92, Federmineraria e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6357, punti 14 e 15), indicherebbero che il ricorso proposto dalla Kruidvat non è ricevibile.
32 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in particolare, che la decisione non ha concesso una posizione di vantaggio ad un concorrente della Kruidvat, poiché quest'ultima resta libera di rifornirsi sul mercato parallelo (v. sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-226/94, Grand garage albigeois e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-651).
33 D'altro canto, la Kruidvat non sarebbe intervenuta nel procedimento amministrativo. La lettera del [OSCURATO:PERSONA] FGB del 29 novembre 1991 (v. supra, punto 7) non farebbe menzione della Kruidvat. Non vi sarebbe nulla che possa far ritenere che la lettera sia stata inviata a nome della Kruidvat, né risulterebbe in alcun modo che la Kruidvat, o la società che ne detiene il controllo, abbia influito in qualche modo sulla decisione del [OSCURATO:PERSONA] FGB di presentare osservazioni. Inoltre, né la ricorrente né i suoi azionisti sono membri del [OSCURATO:PERSONA] FGB, ma solo la società controllante olandese. Sarebbe vano il richiamo fatto dalla Kruidvat alla sentenza Metro II, poiché in tale sentenza la Metro aveva presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] e aveva depositato osservazioni scritte durante il procedimento amministrativo. Lo stesso varrebbe per le cause all'origine delle sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1875; in prosieguo: la «sentenza Metro I»), e 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045).
34 Secondo la convenuta, gli argomenti della Kruidvat aprirebbero la strada ad un numero pressoché illimitato di ricorsi dall'origine imprevedibile. L'obiettivo della pubblicazione di una comunicazione ex art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 sarebbe appunto quello di garantire che la [OSCURATO:PERSONA] disponga, prima di adottare una decisione, di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per poter statuire in cognizione di causa. Per ragioni di economia processuale, non si può ammettere, a parere della convenuta, che le imprese che abbiano rinunciato a far conoscere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo siano autorizzate a farlo per la prima volta dinanzi al Tribunale.
35 Peraltro, la lettera del [OSCURATO:PERSONA] FGB avrebbe un tenore notevolmente attenuato rispetto alla tesi sostenuta dalla Kruidvat. Infatti, le censure formulate nel ricorso non concorderebbero con le obiezioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] FGB durante il procedimento amministrativo, considerato che la Kruidvat sostiene essenzialmente che i prodotti di profumeria non si prestano a una distribuzione selettiva. [OSCURATO:PERSONA] FGB si sarebbe espresso in termini di gran lunga meno categorici.
36 La circostanza che la Kruidvat è parte in un procedimento civile dinanzi ad un tribunale nazionale (v. supra, punto 9) non sarebbe neanch'essa rilevante. Sotto questo profilo, le conclusioni presentate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat per la sentenza Metro II, sopra citate, non sarebbero decisive, poiché la Corte non ha attribuito loro un peso significativo e le circostanze erano diverse. Nel caso di specie, la domanda di provvedimenti urgenti proposta dalla Copardis rientrerebbe nell'ambito di un'azione in materia di concorrenza sleale e non vi sarebbe alcun legame diretto tra la legittimità della decisione e l'esito di tale controversia. D'altro canto, la tesi della Kruidvat si presterebbe a forzature in quanto, qualora la Copardis avesse rinviato la presentazione della sua istanza al giudice nazionale, aspettando la scadenza del termine di due mesi di cui all'art. 173 del Trattato, la Kruidvat non avrebbe avuto la possibilità di invocare l'esistenza del procedimento.
37 In ogni caso, il procedimento nazionale pendente tra la Copardis e la Kruidvat non metterebbe in causa la validità del sistema di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la decisione è vincolante per il giudice nazionale che dovrebbe, in caso di dubbio, sottoporre la questione alla Corte (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4199). Del pari, la lettera 17 luglio 1992 della [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di un'associazione belgo-lussemburghese di produttori e distributori di articoli per l'igiene e le cure estetiche, tardivamente invocata dalla Kruidvat (v. infra, punto 57), non avrebbe nulla a che vedere con la causa in esame.
38 D'altra parte, nella sentenza Lefebvre/[OSCURATO:PERSONA], sopra citata, la Corte avrebbe considerato che la ricorrente non era individualmente interessata in quanto aveva adito i tribunali francesi e la [OSCURATO:PERSONA]. Si potrebbe obiettare che, se la tesi della Kruidvat venisse accolta, il sindacato giurisdizionale degli atti della [OSCURATO:PERSONA] nascerebbe da una circostanza interamente sottratta al suo controllo.
39 Risulterebbe altresì dalla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Deggendorf ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-833), che le persone direttamente e individualmente interessate da una decisione possono soltanto avvalersi del ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato per contestarne la legittimità. Pertanto, se la tesi della ricorrente venisse ammessa si arriverebbe alla conseguenza che i terzi che si trovano in questa posizione sarebbero costretti ad adire sistematicamente il Tribunale ogniqualvolta vi sia per loro anche una sola possibilità di trovarsi coinvolti in una controversia con il destinatario della decisione in argomento.
40 Infine, il Tribunale avrebbe constatato nella sentenza 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2181, punto 33), che la possibilità di adire un tribunale nazionale e di avvalersi dell'art. 177 del Trattato costituisce un'alternativa valida ad un ricorso diretto di annullamento.
41 A questi argomenti la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] FGB non poteva rappresentare validamente la Kruidvat durante il procedimento amministrativo. Essa fa valere, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] FGB è un organismo di diritto olandese, mentre la Kruidvat si presenta come una società di diritto belga, in secondo luogo, che non vi è menzione della Kruidvat nelle osservazioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] FGB e, infine, che gli argomenti dedotti in tali osservazioni non corrispondono a quelli formulati nel ricorso proposto dalla Kruidvat.
42 D'altro canto, la lite pendente dinanzi al giudice nazionale non potrebbe comunque sostituirsi alla partecipazione della Kruidvat al procedimento amministrativo. Si tratterebbe infatti di una semplice domanda di provvedimenti urgenti, nell'ambito della quale il presidente del Rechtbank van koophandel di Dendermonde non ha esaminato la validità del sistema di distribuzione selettiva dei profumi [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dichiarare che la distribuzione degli stessi da parte della Kruidvat non sembrava aver danneggiato il prestigio della marca [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stato inoltre dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse autorizzato la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1992.
43 Infine, risulterebbe dallo statuto della Kruidvat che lo scopo principale della società è la commercializzazione di prodotti alimentari che non presentano alcun nesso con la profumeria di lusso; pertanto la decisione non potrebbe esplicare effetti particolari nei suoi confronti.
44 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la Kruidvat non è «individualmente» interessata in quanto, in primo luogo, la decisione non è stata adottata in base ad una sua denuncia, in secondo luogo, essa non è intervenuta nel procedimento amministrativo e, infine, non ha presentato una richiesta di autorizzazione che sarebbe stata negata. La ricorrente è interessata soltanto in ragione di un'attività commerciale che può essere esercitata in ogni momento da qualsiasi operatore economico (v. ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2205).
45 D'altro canto, la controversia sottoposta all'esame dei tribunali belgi non verte su un diniego di ammissione, come nelle cause Metro I e Demo-[OSCURATO:PERSONA], bensì su una questione di «parassitismo». La ricorrente non potrebbe invocare una controversia che riguarda esclusivamente la sua attività come «passeggero clandestino» per pretendere di essere individualmente e direttamente interessata dalla decisione.
46 Per dimostrare di essere «direttamente» interessata, la ricorrente fa riferimento in particolare alle conclusioni presentate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat per la sentenza Metro II, sopra citata, e agli argomenti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di quella causa. Infatti, la decisione priverebbe direttamente la Kruidvat dei diritti individuali che le derivano dal divieto sancito dall'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato. Inoltre, senza la decisione di esenzione, gli agenti esclusivi e i dettaglianti sarebbero stati liberi di rifornire la Kruidvat e, in mancanza di obblighi di natura quantitativa (come l'obbligo di offrire un assortimento completo di prodotti concorrenti, di disporre di una determinata scorta e di realizzare un dato fatturato minimo all'anno), la Kruidvat potrebbe presentare una richiesta di ammissione alla rete selettiva senza dover rinunciare al proprio metodo di commercializzazione. Il rifornimento sul «mercato grigio», di cui la Kruidvat si avvarrebbe in modo del tutto lecito, comporterebbe inconvenienti evidenti rispetto al rifornimento effettuato presso i produttori di profumi o i loro distributori.
47 Per dimostrare di essere «individualmente» interessata dalla decisione, la ricorrente, riferendosi in particolare alle sentenze Metro I, Metro II, Demo-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra citate, nonché alla sentenza della Corte 9 luglio 1987, causa 43/85, Ancides/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3131), prospetta in sostanza tre argomenti.
48 Con il primo argomento, la ricorrente asserisce di essere effettivamente intervenuta nel procedimento amministrativo per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] FGB, che ha presentato le sue osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, con lettera 29 novembre 1991. Tale lettera sarebbe stata infatti inviata per conto e a nome, tra gli altri, della Kruidvat. In base all'art. 3 del suo statuto, il [OSCURATO:PERSONA] FGB avrebbe lo scopo di tutelare gli interessi economici e sociali del settore olandese delle catene di negozi e dei centri commerciali. Per lo meno una delle società che detengono il controllo della Kruidvat, vale a dire la Kruidvat BV, sarebbe associata al [OSCURATO:PERSONA] FGB. Di conseguenza, quando il [OSCURATO:PERSONA] FGB invia una lettera contenente le sue osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA], agisce a nome della Kruidvat BV e pertanto della Kruidvat stessa.
49 In tale lettera, prodotta come allegato 8 dell'atto introduttivo, il [OSCURATO:PERSONA] FGB avrebbe criticato, sotto numerosi aspetti, la posizione della [OSCURATO:PERSONA], così com'era stata formulata nella comunicazione 8 ottobre 1991. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente risposto a tali critiche nella decisione. Risulterebbe inoltre dalla lettera 20 dicembre 1991 che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] FGB. Ne conseguirebbe che la Kruidvat è effettivamente intervenuta nel procedimento amministrativo.
50 Quanto alla considerazione, esposta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui se il ricorso venisse dichiarato ricevibile verrebbe aperta la strada ad un numero illimitato di ricorsi proposti da membri di organizzazioni di settore intervenute nel procedimento amministrativo, si tratterebbe di una conseguenza che va accettata. Comunque, sarebbe un «pericolo» alquanto relativo, poiché, in numerosi casi, una comunicazione ex art. 19, n. 3, non dà adito a molte reazioni. D'altra parte, se la conseguenza di avvalersi di un'organizzazione per la tutela di interessi professionali, come il [OSCURATO:PERSONA] FGB, fosse quella di escludere che l'impresa stessa possa proporre un ricorso di annullamento, quest'ultima si troverebbe costretta ad esporre in ogni occasione il proprio punto di vista direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Un simile risultato sarebbe assurdo e frutto di un formalismo eccessivo.
51 Sarebbe per giunta errato sostenere che la lettera del [OSCURATO:PERSONA] FGB non corrisponde alla posizione assunta dalla Kruidvat. [OSCURATO:PERSONA] sua lettera il [OSCURATO:PERSONA] FGB avrebbe espresso il proprio disaccordo con la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la distribuzione selettiva nel settore dei profumi era necessaria, dichiarandosi tuttavia disposto a rassegnarsi all'esistenza di un sistema del genere a condizione che i criteri di selezione siano chiari, oggettivi e non discriminatori. Così non era, secondo il [OSCURATO:PERSONA] FGB, che ha formulato obiezioni esplicite in ordine agli obblighi di rifornimento e acquisti minimi, di partecipazione a corsi di formazione e ai criteri strettamente soggettivi riguardanti l'ubicazione e la sistemazione dei punti di vendita, aspetti questi contestati anche dalla Kruidvat nel suo ricorso.
52 Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, riguardanti in particolare il fatto che, in base al suo statuto, la società ricorrente risulta costituita in Belgio soltanto in data 23 marzo 1992, quest'ultima ha precisato che era detenuta al 100% dal gruppo olandese Evora, allora controllato a sua volta dalle società Profimarkt BV e Kruidvat BV. Per ragioni di natura esclusivamente fiscale e amministrativa, il gruppo Evora ha dovuto costituire una società distinta - ossia la società ricorrente - per poter disporre di una sede in Belgio. Poiché la ricorrente costituisce, con le società controllanti, un'entità economica unica (v. sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11, e sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757, punto 311, e 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-17, punto 50), la partecipazione di una delle società controllanti, vale a dire la Kruidvat NV, al procedimento amministrativo, tramite il [OSCURATO:PERSONA] FGB, deve valere per il gruppo Evora nel suo complesso, ivi compresa la ricorrente. Non sarebbe quindi rilevante accertare se il [OSCURATO:PERSONA] FGB possa rappresentare imprese belghe. In ogni caso, sarebbe incontestabile che gli «interessi economici» del gruppo olandese Evora, ai sensi dell'art. 3 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA] FGB, comprendono altresì quelli della sua filiale belga.
53 Con il secondo argomento, la ricorrente fa valere che, al momento dell'adozione della decisione, era già pendente dinanzi ad un tribunale belga una controversia riguardante in concreto la validità del sistema di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] (v. infra, punto 9). Secondo la ricorrente, poiché la decisione ha l'effetto di privarla del suo diritto di far valere una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, come mezzo di difesa nell'ambito di tale controversia, essa deve essere considerata alla stregua di un soggetto individualmente interessato. Essa rinvia, in proposito, alla sentenza Metro I, punto 13, alla sentenza Metro II, punto 23, nonché alle conclusioni sopra citate presentate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat per quest'ultima sentenza ([OSCURATO:PERSONA]. 1986, pag. 3056), dalle quali risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente espresso questa posizione.
54 Questa tesi non contrasterebbe con la sentenza Lefebvre/[OSCURATO:PERSONA], sopra citata, cui ha fatto riferimento la convenuta. Nell'ambito di quella causa, la Corte avrebbe considerato il ricorso irricevibile in quanto non era stato dimostrato che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, era stato avviato un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale. Nel caso di specie, la decisione avrebbe un effetto retroattivo al 1_ gennaio 1992, vale a dire ad una data anteriore alla citazione della Kruidvat da parte della Copardis, il 3 luglio 1992.
55 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe un nesso diretto tra la legittimità della decisione e l'esito del giudizio nazionale. Nel procedimento nazionale, la Copardis sosterrebbe essenzialmente che il semplice fatto di vendere prodotti di marca [OSCURATO:PERSONA] senza far parte del sistema di distribuzione selettiva che fruisce di un'esenzione in forza della decisione contrasta con la normativa belga in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, se la decisione venisse annullata, la rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe incompatibile con l'art. 85, n. 1, e la Copardis perderebbe ogni strumento legale per ostacolare la vendita di prodotti [OSCURATO:PERSONA] da parte della Kruidvat. Lo stesso avverrebbe qualora la Copardis fondasse la sua azione sull'istigazione all'inadempimento contrattuale o sul fatto che i prodotti [OSCURATO:PERSONA] recano la menzione «può essere venduto solo da un rivenditore autorizzato».
56 Per ribattere all'argomento della convenuta secondo cui, per essere rilevante, il procedimento nazionale deve riguardare un diniego di autorizzazione ad operare in veste di distributore, la ricorrente sottolinea come il nesso richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] sia eccessivamente stretto (sentenza della Corte 13 gennaio 1994, causa C-376/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-15, punto 24).
57 La ricorrente richiama altresì una lettera datata 17 luglio 1992, prodotta in risposta ai quesiti del Tribunale, inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA], che rappresenterebbe il complesso dei distributori autorizzati per il Belgio ed il Lussemburgo nel settore dei cosmetici di lusso, ivi compresi i prodotti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in tale lettera, facendo seguito ad una riunione con la Kruidvat svoltasi l'8 luglio 1992, che la ricorrente non poteva essere presa in considerazione come distributore autorizzato, in particolare per il fatto che l'insegna «Kruidvat» non poteva essere associata all'immagine di cosmetici di lusso, e che la vendita di prodotti di marca da parte di un distributore non autorizzato era illecita. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre intimato alla Kruidvat di cessare entro due settimane, su tutto il territorio del Belgio, la vendita dei prodotti cosmetici considerati, riservandosi, in caso contrario, di adire le vie legali a tutela dei propri diritti.
58 Per quanto riguarda, infine, la sentenza TWD Deggendorf, sopra citata, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che soltanto i terzi i quali, come la Kruidvat, erano già coinvolti, prima dell'adozione della decisione, in una controversia relativa alla validità dell'accordo, successivamente oggetto di una decisione di esenzione della [OSCURATO:PERSONA], possono considerarsi individualmente interessati ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
59 Con il terzo argomento, la ricorrente fa valere che il suo ricorso dev'essere dichiarato ricevibile per consentirle di ottenere una tutela giuridica completa e efficace dei diritti che le vengono conferiti dall'art. 85 del Trattato. Nel caso di specie, un procedimento dinanzi ad un tribunale nazionale, combinato ad un rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato, offrirebbe una tutela giuridica manifestamente insufficiente rispetto ad un ricorso diretto di annullamento ex art. 173 del Trattato (v. le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs per la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata).
60 Infatti, il giudice nazionale non sarebbe competente ad annullare la decisione e un rinvio pregiudiziale vertente sulla sua validità non consentirebbe necessariamente alla Corte di istruire la causa in modo altrettanto approfondito come nell'ambito di un ricorso diretto. Una causa come quella in esame solleverebbe questioni complesse in diritto e in fatto e richiederebbe lo svolgimento di una fase scritta completa.
Giudizio del Tribunale
61 Ai sensi dell'art. 173 del Trattato, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione destinata ad un'altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. Poiché la decisione è destinata alla [OSCURATO:PERSONA], occorre accertare anzitutto se la Kruidvat sia individualmente interessata dalla stessa.
62 Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente riguardati solo se la detta decisione li interessa a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (v., ad esempio, sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 195, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1971, punto 34).
63 Si deve constatare, innanzi tutto, che né la ricorrente né le società che ne detengono il controllo, vale a dire la Profitmarkt BV e la Kruidvat BV, né il gruppo Evora hanno presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, né sono direttamente intervenute nel procedimento amministrativo di cui all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, né hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di far parte della sua rete di distribuzione selettiva. La causa in esame si differenzia pertanto dalle cause Metro I, Metro II e Demo-[OSCURATO:PERSONA], invocate dalla ricorrente.
64 Per quanto riguarda la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] FGB al procedimento previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, tramite la sua lettera del 29 novembre 1991, sebbene risulti che all'epoca dei fatti una delle società controllanti della ricorrente, vale a dire la Kruidvat NV, era membro del [OSCURATO:PERSONA] FGB, non vi sono elementi agli atti che indichino che la lettera è stata inviata dietro richiesta della Kruidvat NV né che quest'ultima ha preso parte alla sua elaborazione o ha autorizzato o persino indirizzato il suo contenuto.
65 Per di più, si riscontra almeno una differenza di rilievo tra la posizione espressa dal [OSCURATO:PERSONA] FGB nella sua lettera del 29 novembre 1991 e la tesi sostenuta dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, differenza che risiede nel fatto che la ricorrente contesta, tra l'altro, il principio stesso della distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, mentre, nella sua lettera, il [OSCURATO:PERSONA] FGB si dichiarava disponibile ad accettare tale principio a condizione che i criteri di selezione fossero oggettivi e non discriminatori («Nevertheless, in principle the [OSCURATO:PERSONA] FGB does not object to the concept of selective distribution, provided, however, that the admission criteria are clear, objective, non-discretionary and non discriminating» Ciò nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] FGB non contesta in via di principio il concetto stesso della distribuzione selettiva, purché tuttavia i criteri di ammissione siano chiari e oggettivi e non siano né arbitrari né discriminatori).
66 In queste circostanze, il Tribunale considera che non sussiste, tra la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] FGB al procedimento amministrativo, tramite la lettera 29 novembre 1991, e la posizione individuale della Kruidvat NV, un nesso che consenta di «identificare» quest'ultima conformemente a quanto disposto dall'art. 173 del Trattato nell'ambito di una decisione individuale di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Se è vero che la lettera del [OSCURATO:PERSONA] FGB 29 novembre 1991 non è sufficiente a «identificare» la Kruidvat NV, lo stesso può dirsi, a maggior ragione, per quanto riguarda la ricorrente.
67 Tuttavia, il fatto che la ricorrente non sia intervenuta nel procedimento amministrativo non consente, di per sé, al Tribunale di constatare che essa non è individualmente interessata dalla decisione (v. sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE de la Société générale des grandes sources e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1213, punti 35 e 36, e causa T-12/93, CCE Vittel e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1247, punti 46 e 47).
68 Occorre quindi accertare se sussistano ulteriori circostanze idonee a identificare la ricorrente.
69 A tale riguardo, è vero che la ricorrente ha espresso la propria intenzione di distribuire i prodotti [OSCURATO:PERSONA] ed è quindi una concorrente dei distributori autorizzati della [OSCURATO:PERSONA] che beneficiano dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, concessa dalla decisione. Inoltre, non si può escludere che la ricorrente non soddisfi i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA] e non possa, per effetto della decisione, rifornirsi direttamente di prodotti [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] o presso i suoi agenti esclusivi o i suoi distributori autorizzati, nella [OSCURATO:PERSONA].
70 Tuttavia, il Tribunale ritiene che queste circostanze non sono sufficienti ad identificare la ricorrente ai fini dell'art. 173 del Trattato. Infatti, la situazione della ricorrente non si distingue da quella dei molti altri operatori economici attivi sul mercato parallelo.
71 Peraltro, la ricorrente, nella sua qualità di operatore economico attivo nella vendita di cosmetici di lusso provenienti dal mercato parallelo, non ha dimostrato che le verrebbe precluso, per effetto della decisione, l'accesso alle fonti di approvvigionamento di prodotti [OSCURATO:PERSONA] di cui essa si è lecitamente avvalsa fino ad oggi. Il Tribunale rileva, in proposito, che in un contesto analogo la Corte ha stabilito che un'esenzione per categorie di talune reti di distribuzione selettiva non ha la funzione di disciplinare l'attività dei terzi che possono intervenire sul mercato al di fuori della rete di distribuzione considerata (v. sentenza Grand garage albigeois e a., citato, punti 16-19, e sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-309/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-677, punti 18 e 19).
72 Per quanto riguarda il procedimento nazionale tra la Copardis e la ricorrente, la Copardis fa valere in quella sede, in via principale, una violazione degli artt. 93 e 94 della normativa belga in materia commerciale, derivante esclusivamente dal fatto che la Kruidvat ha venduto prodotti [OSCURATO:PERSONA] pur non essendone uno dei distributori autorizzati. Nello stesso ambito, la Kruidvat ha ribattuto a sua difesa che la rete di distribuzione istituita dalla [OSCURATO:PERSONA] è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato e che il ricorso della Copardis è quindi del tutto infondato. [OSCURATO:PERSONA] replica, la Copardis fa valere che la rete della [OSCURATO:PERSONA] è legittima alla luce dell'art. 85 del Trattato.
73 Anche volendo ammettere l'esistenza di un qualche nesso tra l'esito di tale controversia e la validità della decisione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 24), il Tribunale rileva che il procedimento instaurato dinanzi al giudice nazionale riguarda, in via principale, l'applicazione della normativa belga in materia di concorrenza sleale. Esso non verte quindi su un diniego di accesso alla rete [OSCURATO:PERSONA], alla quale la ricorrente non ha mai chiesto di essere ammessa, né su una domanda di risarcimento basata su un'asserita violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
74 Secondo la ricorrente, poiché la decisione ha l'effetto di privarla del suo diritto di invocare una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, come mezzo di difesa nell'ambito di tale procedimento, essa sarebbe individualmente interessata in quanto dovrebbe necessariamente contestarne la legittimità dinanzi al Tribunale per poter far valere un'eventuale declaratoria di illegittimità dinanzi al giudice nazionale. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la ricorrente non può sostenere di essere sufficientemente identificata ai fini dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, per il solo fatto che la legittimità della decisione sarebbe rilevante per l'esito della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, in quanto qualsiasi distributore di profumi può essere, se del caso, interessato a sollevare nell'ambito di un procedimento nazionale la questione della legittimità del sistema di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA]. E' giocoforza constatare, inoltre, che soltanto per effetto del caso un procedimento di tale natura era pendente al momento dell'adozione della decisione. Se la Copardis avesse proposto il suo ricorso dinanzi al tribunale nazionale dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, la ricorrente non avrebbe potuto sostenere, all'atto della presentazione del ricorso, di essere individualmente interessata a causa dell'esistenza di un procedimento nazionale. In queste circostanze, il Tribunale considera che il nesso indiretto che può esistere tra il procedimento nazionale e la validità della decisione non è di per sé sufficiente a identificare la ricorrente ai fini dell'art. 173 del Trattato.
75 Inoltre, supponendo anche che la questione della validità della decisione possa influire sull'esito del procedimento dinanzi al giudice nazionale, quest'ultimo può in ogni caso, se lo reputa necessario, avvalersi del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato e sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione della decisione. Di conseguenza, l'argomento della Kruidvat secondo cui questa possibilità non le garantisce un'adeguata tutela giuridica non può essere accolto.
76 Per quanto riguarda la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1992, che non è stata invocata nel corso del procedimento scritto ed è stata tardivamente prodotta dalla Kruidvat in risposta ai quesiti del Tribunale, nulla consente di stabilire in diritto che il suo invio sia stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Copardis. Inoltre, tale lettera non costituisce una risposta ad una richiesta di ammissione alla rete [OSCURATO:PERSONA] da parte della Kruidvat. Essa non rappresenta pertanto un elemento pertinente ai fini della valutazione della ricevibilità del presente ricorso.
77 Da quanto precede risulta che la Kruidvat non è individualmente interessata dalla decisione.
78 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra accertare se la Kruidvat fosse direttamente interessata dalla detta decisione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
79 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o un'istituzione sopporti le proprie spese.
80 La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata a sopportare le spese della [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per le spese sostenute dall'interveniente [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione.
81 Per quanto riguarda le intervenienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che l'interesse di queste due associazioni all'esito della controversia era meno diretto di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di una causa in cui le dette intervenienti hanno espresso considerazioni generali nell'interesse dei loro associati, senza aggiungere elementi decisivi agli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene di applicare correttamente l'art. 87, n. 4, ultimo comma, del regolamento di procedura, condannandole a sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] e dell'interveniente [OSCURATO:PERSONA] SA.
3) Ciascuna delle altre parti intervenienti, il Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques e la [OSCURATO:PERSONA] européenne des parfumeurs détaillants, sopporterà le proprie spese.