CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 20955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art., 616 cod. proc. pen.; letta la memoria, con la quale il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma del 10.6.2021, con il quale è stata respinta la richiesta dell'imputato tendente a ottenere la sostituzione della misura degli arresti domiciliari, con quelle meno afflittive previste dagli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., ovvero, in subordine, con quella degli arresti domiciliari senza l'applicazione degli strumenti di controllo a distanza. 2. Avverso detta ordinanza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Lulashi, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga; violazione degli artt. 274 lett. b) e 299 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; violazione degli artt. 275, comma 2, e 299 cod. proc. pen. e assenza integrale di motivazione in merito alla doglianza inerente al principio di proporzionalità". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; violazione degli artt. 274 lett. c), 275, comma 2, e 299 cod. proc. pen. e manifesta illogicità in relazione all'esclusione dei nuovi elementi addotti a sostegno dell'attenuazione del rischio di reiterazione di reati della stessa specie". 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.; il difensore del Lulashi ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, essendo divenuta esecutiva in data 11.1.2022 la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 13, comma 13 -bis, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al quale era stata emessa la misura cautelare oggetto del thema decídendum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.rt La sentenza di condanna emessa nei confronti del Lulashi dal Tribunale di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al quale era stata emessa la misura cautelare oggetto del thema decidendum, è divenuta esecutiva dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che con la sopravvenienza di un titolo esecutivo viene in rilievo non già la disciplina in materia di misure custodiali ma quella inerente all'esecuzione delle pene detentive di cui all'art. 656 cod. proc. pen.. 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso, il 18 marzo 2