CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato, in parte qua, la sentenza con cui il Tribunale di Treviso, in data 21.1.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, responsabile del delitto di truffa e Io aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili liquidate nella misura indicata in dispositivo e con il favore delle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Gagliardi deducendo che la parte civile, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, aveva rimesso la querela con rituale e contestuale accettazione dal difensore dell'imputato a sua volta munito, a tal fine, di procura speciale; chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; 4. il difensore ha trasmesso delle note conclusive in cui dichiara di aderire alle conclusioni della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 1. La difesa del Gagliardi ha infatti allegato al ricorso la dichiarazione, depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Venezia, con cui il difensore della persona offesa, a tal fine munito di procura speciale, aveva rimesso la querela proposta nei confronti dell'odierno ricorrente e la rituale accettazione da parte dell'imputato, anche in tal caso per il tramite del difensore e procuratore speciale. 2. E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termine per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 3. E' altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro, Rv. 244635). 4. Con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce