CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 1 d'imputazione; l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2020, la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'articolo 476 comma 2 cod. pen. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1 Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione della legge per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente vizio motivazionale riguardante il reato di violenza privata. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per un "fatto nuovo", affermando che il reato di violenza privata è stato commesso al fine di compiere le operazioni necessarie all'identificazione della parte offesa, diversamente da quanto indicato nel capo d'imputazione, nel quale le condotte violente sono state descritte come finalizzate a tollerare un pestaggio fine a sé stesso. Peraltro, la condotta aggressiva può ricondursi solo nel reato di percosse o, tutt'al più, in quello di lesioni volontarie, in relazione ai quali non sussiste la condizione di procedibilità, poiché non è stata presentata la querela. È inoltre denunziato un travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dall'agente Cappabianca, che ha riferito dell'atteggiamento altamente offensivo, ingiurioso e provocatorio della parte offesa, dal quale ha avuto origine l'aggressione. 2.2 Con il secondo motivo sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla consumazione del reato previsto dall'articolo 479 cod. pen.. L'imputazione per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale deriva dall'indicazione contenuta nella relazione di servizio, ove è stato indicato che il trauma alla caviglia destra riportato dal soggetto agente è stato accidentale e non invece, come ritenuto dal giudice di secondo grado, conseguenza dell'aggressione posta in essere ai danni del Mejri. È lamentato il travisamento delle emergenze processuali, quali le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, da cui si evince la condotta di resistenza della parte offesa in danno degli agenti; condotta dalla quale è accidentalmente scaturito il trauma alla caviglia. 2.3 Con il terzo motivo sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali circa la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va in primo luogo rilevato che i giudici di merito, a fronte di una contestazione specifica della condotta di violenza privata, come contestata nel capo 1, hanno risposto, con corretti argomenti giuridici e valutazione delle emergenze processuali, ai rilievi fatti dalla difesa in ordine alla prospettata diversa qualificazione dei fatti ascritti nella imputazione (si vedano pag. 6 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza di appello). Secondo il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, Giulini, in motivazione; Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; in senso conforme: n. 35237 del 2008 rv. 241159, n. 1215 del 2015 rv. 261743, n. 44548 del 2015 rv. 264685, n. 47575 del 2016 rv. 268405), l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, talché il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia (Sez. U, n. 2437/2009, cit.; Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020 Ud. -dep. 17/02/2021- Rv. 280507 - 01). E', pur vero, nel caso di specie che nella prima parte della imputazione è stato contestato all'imputato il delitto di cui all'art. 610 cod.pen., con l'aggravante di cui all'art. 61 comma 2 n. 9 cod.pen., per avere costretto con violenza e minaccia [OSCURATO:PERSONA] "a tollerare un pestaggio a proprio danno". Ma nella stessa imputazione sono stati descritti tutti i fatti accaduti, in relazione ai quali i giudici di merito (sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello) hanno evidenziato la corretta qualificazione giuridica, dopo aver dato conto delle risultanze processuali. Le censure sul punto della difesa si rivelano finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Va, d'altronde, ribadito che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Peraltro, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie (pag. 9 della sentenza di appello, sul punto relativo alle dichiarazioni di Cappabianca), dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.2. Infondata è anche la censura secondo la quale la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per un "fatto nuovo". Va, in proposito, rilevato che le precisazioni fatte dalla Corte territoriale sui fatti come contestati (pag. 9 della sentenza) non determinano la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, giacché tali fatti sono stati correttamente ascritti come risultanti dalle emergenze processuali e le puntualizzazioni della sentenza di appello (peraltro in risposta alle censure proposte con l'atto di appello) non hanno determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa (arg. da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438). 3. Il secondo motivo, con il quale sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla consumazione del reato previsto dall'articolo 479 cod. pen., propone censure versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale ha illustrato, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, il percorso argomentativo sul quale ha fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio rappresentato nella relazione di servizio. 4. Il terzo motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa