CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1989
Cassazione n. 37566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035VVKL) nato il 31/07/1989 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza pronunciata in data 2 febbraio 2024, la Orte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (CUI035VVKL) per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, comma 1 e 3, 1, e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 26 agosto 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dal difensore, è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'omessa verifica da parte del giudice di appello dell'esistenza di cause di non punibilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto svil9ppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellatd concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenZa impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prhocessuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente