CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 21879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23981-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1349 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 164/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 23981/2016 RILEVATO che: segilito di accertamento dell'illegittimità del collocamento a riposo di i 1.1igi Maraffino, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 251/2005, condannava le [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al predetto, a titolo di risarcimento del danno subito, un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno dell'avvenuto collocamento a riposo e sino a quello del raggiungimento del 65^ anno di età, oltre al versamento dei contributi previdenziall ed assistenziali, previa decurtazione o'egli importi percepiti nello stesso pprincin per i ratei di pensione; a seguito di uiteriore ricorso, proposto innanzi ai Tribunale di Campobasso da LIJigi Maraffino nei confronti dell'INPS, succeduto nelle more L Postelegrafonici, il giudice adito, con sentenza dell'il .6.2013, dichiarava che il Maraffino non era tenuto a corrispondere alcuna somma all'INPS-IPOST ed, in accoglimento della relativa domanda, condannava l'INPS a restituire quanto trattenuto a titolo di ratei pensionistici per il periodo compreso fra il collocamento a riposo e sino al compimento del 65^ anno di età; la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 352/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, in ragione della piena condivisione della motivazione adottata da! primo giudice che aveva fatto piana a pp!icazione dei principi espressi da Cass. n. 26988 del 22 dicembre 2009, resa in fattispecie del tutto analoga alla presente; m:MA cno.:2n7A, I'AppPHn doveva essere respinto in cp !Ani:n l'ente provicipn7iip era estraneo al rapporto lavorativo e le pretese restitutorie avrebbero dovuto essere indirizzate verso la datrice di lavoro che si era arricchita indebitamente, posto che la stessa non aveva ripristinato il rapporto di lavoro e non aveva corrisposto alcuna retribuzione pur ottenendo che all'indennità dovuta al dipendente andasse detratto quanto percepito a titolo di ratei perisioriislici di anzianità; r.g. n. 23981/2016 avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che: con unico motivo di ricorso, ifINPS denuncia ia violazione e falsa appiicazione degli O.- -t. z..nun-4.1 e z_nur'42 -..L L.L., in reiaZiOrìe 31-1CO, I' COristiTica's n. 3, r.n.r., riò in ragione del fatto che la fattignerie in PArliP P relativa all'indebito pensionistico determinatosi a seguito della sentenza che aveva disposto la reintegrazione dichiarando illegittimo il licenziamento; la sentenza impugnata non avrebbe potuto negare all'INPS, successore di IPOST, il diritto ad ottenere dal lavoratore l'ammontare delle somme percepite dal medesimo a titolo di pensione, anche nel caso di specie in cui, dal danno patito dal lavoratore licenziato, era stato detratto l'irriporto delle li ieUeiirie sonircie; chiarisce i! ricorrente che IpIngT non aveva preso parto al giudizio relativo all'impugnativa di licenziamento e che il lavoratore aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale che aveva sottratto nei predetti termini l'alíunde perceptum, tale sentenza era stata confermata in appello dalla sentenza n. 251/2005, prodotta già nei gradi di merito; l'INPS, dunque, avrebbe pieno titolo, essendo stati i ratei di pensione erogati sine título, a pretenderne ia restituzione nei confronti dei percettore e non costretto, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, ad agire per indebito arricchimento nei confronti del datore di lavoro del pensionato per essere da questi indennizzato; rírs1 in ?pplirA7innp r1i parifiri principi p9rpci gii tripn7A legittimità (Cass. n. 13871 del 2007 e varie altre) e considerato il divieto (di cui all'art. 2042 c.c.) di avvalersi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. nell'ipotesi in cui il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito; il motivo va rigettato in conformità con il precedente specifico di questa Corte di cassazione n. 26988 del 2009;r.g. n. 23981/2016 in tale occasione, come riportato dalla sentenza impugnata, si è affermato che in caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo ii licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione e^rwrier.oefi dr-N* tr-sr-In t-nrc-ir-Irsrnrei eine.% fit, il" rte-sr- LA ffin4-4-^ Arsi ennrnImielni tf-rs v I 1--71.1 V 4, 1.4 ....31441 ..11 IL. LI I 4t.t.A., U V V 41 enir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; rte utSCeììue :: A...i- Li [OSCURATO:PERSONA] uatui e LAI lavo! U, [OSCURATO:PERSONA] I I VILLC111-110 Il ILICUILU l I [OSCURATO:PERSONA] I ICI 1W II I ragione riPHA rnrrIfyliCI IrA7inr1P HP! risarcimento rip! riAnnn dipendente trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo; non emergono ragioni per mutare l'orientamento appena ricordato e la fattispecie concreta è caratterizzata dalle medesime circostanze processuali di cui al citato precedente; tali peculiarità, peraltro, sono state tenute in considerazione nella formulazione del principio di cui si parla che ha ritenuto, in concreto, effetto dello specifico giudicato formatosi a seguito della sottrazione dell'aliunde perceputm, costituito dalla erogazione dei trattamento pensionistico, in favore della datrice di lavoro, il presupposto fondante di un sostanziale arricchimento ingiustificato da parte di quest'ultima„ idoneo a precludere l'azione di ripetizione nei confronti dell'originario accipiens; il rirnrCrl N/A, rigettAto; ie spese seguono la soccombenza neiia misura liquidata in dispositivo. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di iegge.r.g. n. 23981/2016 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Così de