CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza del 14 febbraio 2024 resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 589-bis, comma 5, 590-quinquies e 590-quater cod. pen., lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Gli elementi di fatto della condotta, si sostiene, integrerebbero gli estremi della circostanza aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma 5, n. 1, cod. pen., contestata in fatto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 23 giugno 2025 è pervenuta memoria con allegati del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data 2 settembre 2025, sono pervenute memoria, conclusioni e nota spese del difensore delle parti civili costituite, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, “in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso” (Sez. 6, 27 novembre 2012, n. 15009, Bisignani, Rv. 254865). In sostanza, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 F i r m a t o D a : D A N I E L A D A W A N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 2 9 4 a b 0 2 a 4 d 0 1 9 f palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). Tanto precisato, le affermazioni in cui si concreta il ricorso appaiono insuscettibili di scrutinio in questa sede, non palesandosi alcun errore manifesto nella qualificazione dei fatti, posto che l’aggravante del comma 5 n. 1 dell’art. 589-bis cod. pen. non è stata contestata espressamente e la contestazione in fatto presenta margini di opinabilità. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co