CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catan zaro confermava l a sentenza del GUP del Tribunale di Castrovillari del 05/07/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitt o di cui a ll’ articol o 73, comm a 5 , d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi4 di reclusione ed euro 600,00 di multa . 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione , lamentando la nullità delle dichiarazioni accusatorie della madre del ragazzo e del suo convivente e a cascata l’insufficienza degli elementi raccolti per fondare una pronuncia di condanna. 3. Il ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato dai giudici di appello,l’articolo 199 cod. proc. pen. precisa che anche i prossimi congiunti devono deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza,ovvero essi (la madre dell’imputato) o un loro prossimo congiunto (il suo coniuge o compagno) sono offesi dal reato. In secondo luogo, ha correttamente evidenziato che la stessa scelta del rito contratto impedisce all’imputato di eccepire eventuali nullità: trattasi infatti di una forma di acquiescenza tacita (art. 183 lett. a c.p.p.) ( v. Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 -dep. 28/11/2006, Cieslinsky, Rv. 234835-01), per effetto della quale l’imputato accetta gli effetti degli atti e,pertanto, costituisce un a forma di sanatoria tacita delle nullità, con l’unicosbarramento costituito dalle nullità assolute, che sono insanabili (art. 179 c.p.p.), caso certamente non ricorrente nel caso di specie. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissatain euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 apri