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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20517/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8937-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di azienda R.G.N. 8937/2016 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 6396/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 414/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda dei predetti, informatori scientifici, volta a far accertare la simulazione del contratto di cessione di ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a X-[OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, la nullità dello stesso oppure la nullità o annullabilità degli accordi individuali del 25.1.2008, con ripristino dei rapporti di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. precedenti decisioni concernenti vicende analoghe, ha ritenuto “ostativa alle pretese rivendicate dai lavoratori …la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale che presenta, a norma dell’art. 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilità” e col quale gli attuali ricorrenti hanno rinunciato a “qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà - prevista dall’art. 2112, 2° comma, c.c.- del cedente per i crediti vantati dai lavoratori al tempo del trasferimento, nonché a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro, a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (pag. 3-4 della sentenza d’appello).

Secondo i giudici di appello, i ricorrenti non potevano far valere verso la cedente vizi attinenti ai rapporti tra quest’ultima e la cessionaria, in virtù della transazione conclusa; né vi era spazio per ritenere integrati i vizi del consenso o il difetto di assistenza nell’accordo transattivo.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la percezione, da parte dei lavoratori, delle somme di denaro oggetto del verbale di conciliazione rappresentasse non solo la rinuncia al vincolo di solidarietà, di cui al secondo comma dell'art. 2112 c.c., ma anche la rinuncia a qualsiasi altra pretesa nei confronti della cedente, risultando di conseguenza preclusa la possibilità di contestare la simulazione della cessione di ramo d'azienda.6.

Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. per avere la Corte territoriale interpretato i verbali di conciliazione senza rispettare i canoni ermeneutici di cui alle citate disposizioni.

Si assume che dal tenore della transazione non emerga la volontà dei ricorrenti di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa al rapporto di lavoro con MSD e che essi hanno unicamente rinunciato a rivendicare nei confronti di tale società il pagamento di crediti maturati anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 1230, comma 2, c.c. che impone una manifestazione di volontà non equivoca in ordine all'estinzione delle obbligazioni precedenti alla novazione.

La Corte di merito avrebbe errato nel considerare l'espressione “a titolo di transazione novativa” equivalente ad una rinuncia dei lavoratori ad ogni diritto riconducibile al complessivo rapporto di lavoro.

8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1234 c.c.

Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto invertire l'ordine della sua indagine: non ritenere la transazione preclusiva dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c., ma considerare l’inesistenza di una valida cessione del ramo d'azienda preclusiva dell'efficacia della novazione del rapporto di lavoro.

9. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1972 c.c., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la cessione del ramo d'azienda per illiceità del contratto in quanto in frode alla legge.

10. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., per avere la Corte d'appello errato nell’attribuire alla transazione una funzione novativa/ estintiva del rapporto tra MSD ed i suoi dipendenti anziché ritenere che la stessa avesse ad oggetto la sola rinuncia dei lavoratori a chiedere il pagamento di crediti maturati anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

11. Con il settimo motivo si censura la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1969 c.c.

Si afferma che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto pronunciarsi sulla simulazione della cessione di ramo d'azienda poiché da tale accertamento sarebbe derivata l'annullabilità della transazione per errore di diritto, in base all’art. 1969 c.c., invece erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata.

12. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte e per quelle già enunciate da questa Corte nell’esame di ricorsi attinenti alla medesima fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v.

Cass. n. 35674 del 2021; n. 30853 del 2019; n. 20418 del 2019; n. 18295 del 2017).

13. Il primo, il secondo ed il sesto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, non possono trovare accoglimento.

14. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale (nella specie, la conciliazione in sede sindacale) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e ss., o di vizio di motivazione nei limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c.

Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice di merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (v. da ultimo Cass. n. 32294 del 2022).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati.

La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che i lavoratori avessero “espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente, a fronte della percezione della somma meglio specificata nel verbale di conciliazione oltre ulteriore somma netta a titolo di transazione novativa” ed ha di conseguenza escluso che i predetti potessero contestare alla cedente vizi della cessione del ramo di azienda (sentenza d’appello, pag. 3).

15. L’interpretazione data dai giudici di merito in ordine al contenuto e alla portata dell’accordo conciliativo, e che si sottrae alle censure mosse con i motivi appena analizzati, rende infondata la denuncia di violazione dell’art. 1230, secondo comma, c.c., oggetto del terzo motivo di ricorso.

Come affermato da questa Corte, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, al fine di risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass.4455 del 2006).

Si è ulteriormente precisato che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 27448 del 2005; n. 15444 del 2011; n. 23064 del 2016; n. 21371 del 2020); tale accertamento, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 13717 del 2006; n. 421 del 2006).

16. La Corte territoriale, in conformità ai principi appena richiamati e con motivazione coerente dal punto di vista logico giuridico, ha evidenziato come i lavoratori, sottoscrivendo l’accordo conciliativo, avessero “esplicitamente rinunciato” oltre che “a qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c.”, anche a “qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (sentenza d’appello, pagg. 3-4).

A fronte di tale ricostruzione della volontà delle parti, che poggia anche sulla espressa qualificazione della transazione come “novativa”, le critiche di parte ricorrente, sebbene rubricate come violazione di legge, non investono l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 1230 c.c. (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) bensì, ancora una volta, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, che esula dall'ambito applicativo dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

17. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto, reiterando l’assunto di nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto tali censure precluse per effetto della conciliazione in sede sindacale, con cui i lavoratori hanno validamente rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della cedente.

18. Neppure il quinto motivo può trovare accoglimento.

19. La questione della nullità della transazione perché avente come presupposto un contratto (la cessione di ramo d’azienda) concluso in frode alla legge è stata pacificamente posta solo col ricorso in appello (col ricorso introduttivo di primo grado era stato chiesto di dichiarare la simulazione del contratto di cessione, v. pag. 2 della sentenza d’appello).

La Corte territoriale ne dà atto a pag. 3, § 4, ma reputa tutte le questioni relative alla cessione, e quindi anche quella di nullità per frode alla legge, precluse a causa dell’intervenuto accordo conciliativo.

20. Gli attuali ricorrenti sostengono che la Corte di merito potendo “rilevare ex officio la nullità di cui all’art. 1972 c.c. aveva l’obbligo di scrutinare il motivo di appello sottopostole” (pag. 40 del ricorso), poiché gli accordi conciliativi non sono ostativi al rilievo officioso della nullità.

21. Il motivo in esame, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1972, primo comma c.c., per mancato rilievo officioso della nullità (su cui v.

Cass., S.U. n. 26242 del 2014; n. 26243 del 2014; sulla nullità della transazione v.

Cass. n. 2413 del 2016; n. 23064 del 2016) è inammissibile per difetto di specificità.

Come precisato da questa Corte, la parte che, in sede di legittimità, deduca il mancato rilievo ufficioso della invalidità (nella specie degli accordi transattivi) deve dedurre - a pena di inam missibilità della censura per difetto di specificità -anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità (v.

Cass. n. 30885 del 2022).

Nel caso di specie, la parte non specifica e non trascrive le allegazioni (che dovevano essere fatte fin dal primo grado) in ordine agli elementi da cui potesse desumersi la nullità della transazione in quanto relativa ad un contratto di cessione concluso in frode alla legge; dovendosi, peraltro, puntualizzare, in base ai precedenti di questa Corte, che “la semplice prognosi negativa sulle possibilità dell'impresa cessionaria di proseguire l'attività e di garantire l'occupazione non sarebbe sufficiente per la riconoscibilità di una consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata alla elusione di una norma imperativa" (così Cass. n. 30415 del 2019 in motivazione; v. anche Cass. 6184 del 2018; n. 6969 del 2013; n. 10108 del 2006).

22. Il settimo motivo di ricorso è infondato poiché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (v.

Cass. n. 72 del 2011; n. 17015 del 2007; n. 5141 del 2003) in base al quale, ai fini dell’annullamento della transazione per errore, ai sensi dell'art. 1969 c.c., rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa", quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia).

23. Come stabilito dall’art. 2112 c.c. , il trasferimento d’azienda, o di ramo, comporta “il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata […] preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”.

Per effetto del trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, che conservano i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente.

Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Il lavoratore, terzo rispetto al contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda, ha interesse a far accertare in giudizio il difetto dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., allo scopo di far valere l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, per mancanza del suo consenso (in relazione all’art. 1406 c.c.), non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti (v.

Cass. n. 18948 del 2021).

24. Nel caso in esame, l’accordo conciliativo concluso tra la società cedente ed i lavoratori ha avuto ad oggetto plurimi segmenti della complessa fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., ed esattamente la rinuncia al vincolo di solidarietà posto a carico della cedente e la rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti della medesima, a fronte della erogazione di somme di denaro per ogni singola rinuncia.

I lavoratori hanno rinunciato, tra l’altro, a far valere, sul presupposto della illegittimità della cessione, l’inefficacia rispetto ad essi (e in mancanza del loro consenso) del mutamento nella titolarità dei rapporti di lavoro, ed oggi pretendono di far valere l’errore di diritto sulla legittimità della cessione, in quanto simulata, al fine di impedire l’efficacia nei loro confronti del trasferimento d’azienda, assumendo l’estraneità di tale errore rispetto all’accordo conciliativo.

È invece evidente come la questione degli effetti del trasferimento d’azienda sulla titolarità dei rapporti di lavoro, che costituisce il petitum delle pretese azionate dai lavoratori, sia stata oggetto dell’accordo transattivo e non materia ad esso estranea, risultando di conseguenza preclusa, ai sensi dell’art. 1969 c.c., la deduzione della natura simulata del trasferimento (errore di diritto) al fine dell’annullamento della transazione.

25. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.26.

La regolazione delle spese nei confronti della controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] e dei lavoratori rimasti intimat i .

27. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8937-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di azienda R.G.N. 8937/2016 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 6396/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 414/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda dei predetti, informatori scientifici, volta a far accertare la simulazione del contratto di cessione di ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a X-[OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, la nullità dello stesso oppure la nullità o annullabilità degli accordi individuali del 25.1.2008, con ripristino dei rapporti di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. precedenti decisioni concernenti vicende analoghe, ha ritenuto “ostativa alle pretese rivendicate dai lavoratori …la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale che presenta, a norma dell’art. 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilità” e col quale gli attuali ricorrenti hanno rinunciato a “qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà - prevista dall’art. 2112, 2° comma, c.c.- del cedente per i crediti vantati dai lavoratori al tempo del trasferimento, nonché a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro, a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (pag. 3-4 della sentenza d’appello). Secondo i giudici di appello, i ricorrenti non potevano far valere verso la cedente vizi attinenti ai rapporti tra quest’ultima e la cessionaria, in virtù della transazione conclusa; né vi era spazio per ritenere integrati i vizi del consenso o il difetto di assistenza nell’accordo transattivo.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la percezione, da parte dei lavoratori, delle somme di denaro oggetto del verbale di conciliazione rappresentasse non solo la rinuncia al vincolo di solidarietà, di cui al secondo comma dell'art. 2112 c.c., ma anche la rinuncia a qualsiasi altra pretesa nei confronti della cedente, risultando di conseguenza preclusa la possibilità di contestare la simulazione della cessione di ramo d'azienda.6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. per avere la Corte territoriale interpretato i verbali di conciliazione senza rispettare i canoni ermeneutici di cui alle citate disposizioni. Si assume che dal tenore della transazione non emerga la volontà dei ricorrenti di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa al rapporto di lavoro con MSD e che essi hanno unicamente rinunciato a rivendicare nei confronti di tale società il pagamento di crediti maturati anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 1230, comma 2, c.c. che impone una manifestazione di volontà non equivoca in ordine all'estinzione delle obbligazioni precedenti alla novazione. La Corte di merito avrebbe errato nel considerare l'espressione “a titolo di transazione novativa” equivalente ad una rinuncia dei lavoratori ad ogni diritto riconducibile al complessivo rapporto di lavoro. 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1234 c.c. Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto invertire l'ordine della sua indagine: non ritenere la transazione preclusiva dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c., ma considerare l’inesistenza di una valida cessione del ramo d'azienda preclusiva dell'efficacia della novazione del rapporto di lavoro. 9. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1972 c.c., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la cessione del ramo d'azienda per illiceità del contratto in quanto in frode alla legge. 10. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., per avere la Corte d'appello errato nell’attribuire alla transazione una funzione novativa/ estintiva del rapporto tra MSD ed i suoi dipendenti anziché ritenere che la stessa avesse ad oggetto la sola rinuncia dei lavoratori a chiedere il pagamento di crediti maturati anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 11. Con il settimo motivo si censura la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1969 c.c. Si afferma che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto pronunciarsi sulla simulazione della cessione di ramo d'azienda poiché da tale accertamento sarebbe derivata l'annullabilità della transazione per errore di diritto, in base all’art. 1969 c.c., invece erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata. 12. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte e per quelle già enunciate da questa Corte nell’esame di ricorsi attinenti alla medesima fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 35674 del 2021; n. 30853 del 2019; n. 20418 del 2019; n. 18295 del 2017). 13. Il primo, il secondo ed il sesto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, non possono trovare accoglimento. 14. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale (nella specie, la conciliazione in sede sindacale) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e ss., o di vizio di motivazione nei limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice di merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (v. da ultimo Cass. n. 32294 del 2022). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati. La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che i lavoratori avessero “espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente, a fronte della percezione della somma meglio specificata nel verbale di conciliazione oltre ulteriore somma netta a titolo di transazione novativa” ed ha di conseguenza escluso che i predetti potessero contestare alla cedente vizi della cessione del ramo di azienda (sentenza d’appello, pag. 3). 15. L’interpretazione data dai giudici di merito in ordine al contenuto e alla portata dell’accordo conciliativo, e che si sottrae alle censure mosse con i motivi appena analizzati, rende infondata la denuncia di violazione dell’art. 1230, secondo comma, c.c., oggetto del terzo motivo di ricorso. Come affermato da questa Corte, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, al fine di risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass.4455 del 2006). Si è ulteriormente precisato che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 27448 del 2005; n. 15444 del 2011; n. 23064 del 2016; n. 21371 del 2020); tale accertamento, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 13717 del 2006; n. 421 del 2006). 16. La Corte territoriale, in conformità ai principi appena richiamati e con motivazione coerente dal punto di vista logico giuridico, ha evidenziato come i lavoratori, sottoscrivendo l’accordo conciliativo, avessero “esplicitamente rinunciato” oltre che “a qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c.”, anche a “qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (sentenza d’appello, pagg. 3-4). A fronte di tale ricostruzione della volontà delle parti, che poggia anche sulla espressa qualificazione della transazione come “novativa”, le critiche di parte ricorrente, sebbene rubricate come violazione di legge, non investono l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 1230 c.c. (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) bensì, ancora una volta, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, che esula dall'ambito applicativo dell'art. 360 n. 3 c.p.c. 17. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto, reiterando l’assunto di nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto tali censure precluse per effetto della conciliazione in sede sindacale, con cui i lavoratori hanno validamente rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della cedente. 18. Neppure il quinto motivo può trovare accoglimento. 19. La questione della nullità della transazione perché avente come presupposto un contratto (la cessione di ramo d’azienda) concluso in frode alla legge è stata pacificamente posta solo col ricorso in appello (col ricorso introduttivo di primo grado era stato chiesto di dichiarare la simulazione del contratto di cessione, v. pag. 2 della sentenza d’appello). La Corte territoriale ne dà atto a pag. 3, § 4, ma reputa tutte le questioni relative alla cessione, e quindi anche quella di nullità per frode alla legge, precluse a causa dell’intervenuto accordo conciliativo. 20. Gli attuali ricorrenti sostengono che la Corte di merito potendo “rilevare ex officio la nullità di cui all’art. 1972 c.c. aveva l’obbligo di scrutinare il motivo di appello sottopostole” (pag. 40 del ricorso), poiché gli accordi conciliativi non sono ostativi al rilievo officioso della nullità. 21. Il motivo in esame, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1972, primo comma c.c., per mancato rilievo officioso della nullità (su cui v. Cass., S.U. n. 26242 del 2014; n. 26243 del 2014; sulla nullità della transazione v. Cass. n. 2413 del 2016; n. 23064 del 2016) è inammissibile per difetto di specificità. Come precisato da questa Corte, la parte che, in sede di legittimità, deduca il mancato rilievo ufficioso della invalidità (nella specie degli accordi transattivi) deve dedurre - a pena di inam missibilità della censura per difetto di specificità -anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità (v. Cass. n. 30885 del 2022). Nel caso di specie, la parte non specifica e non trascrive le allegazioni (che dovevano essere fatte fin dal primo grado) in ordine agli elementi da cui potesse desumersi la nullità della transazione in quanto relativa ad un contratto di cessione concluso in frode alla legge; dovendosi, peraltro, puntualizzare, in base ai precedenti di questa Corte, che “la semplice prognosi negativa sulle possibilità dell'impresa cessionaria di proseguire l'attività e di garantire l'occupazione non sarebbe sufficiente per la riconoscibilità di una consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata alla elusione di una norma imperativa" (così Cass. n. 30415 del 2019 in motivazione; v. anche Cass. 6184 del 2018; n. 6969 del 2013; n. 10108 del 2006). 22. Il settimo motivo di ricorso è infondato poiché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (v. Cass. n. 72 del 2011; n. 17015 del 2007; n. 5141 del 2003) in base al quale, ai fini dell’annullamento della transazione per errore, ai sensi dell'art. 1969 c.c., rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa", quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia). 23. Come stabilito dall’art. 2112 c.c. , il trasferimento d’azienda, o di ramo, comporta “il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata […] preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. Per effetto del trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, che conservano i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il lavoratore, terzo rispetto al contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda, ha interesse a far accertare in giudizio il difetto dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., allo scopo di far valere l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, per mancanza del suo consenso (in relazione all’art. 1406 c.c.), non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti (v. Cass. n. 18948 del 2021). 24. Nel caso in esame, l’accordo conciliativo concluso tra la società cedente ed i lavoratori ha avuto ad oggetto plurimi segmenti della complessa fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., ed esattamente la rinuncia al vincolo di solidarietà posto a carico della cedente e la rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti della medesima, a fronte della erogazione di somme di denaro per ogni singola rinuncia. I lavoratori hanno rinunciato, tra l’altro, a far valere, sul presupposto della illegittimità della cessione, l’inefficacia rispetto ad essi (e in mancanza del loro consenso) del mutamento nella titolarità dei rapporti di lavoro, ed oggi pretendono di far valere l’errore di diritto sulla legittimità della cessione, in quanto simulata, al fine di impedire l’efficacia nei loro confronti del trasferimento d’azienda, assumendo l’estraneità di tale errore rispetto all’accordo conciliativo. È invece evidente come la questione degli effetti del trasferimento d’azienda sulla titolarità dei rapporti di lavoro, che costituisce il petitum delle pretese azionate dai lavoratori, sia stata oggetto dell’accordo transattivo e non materia ad esso estranea, risultando di conseguenza preclusa, ai sensi dell’art. 1969 c.c., la deduzione della natura simulata del trasferimento (errore di diritto) al fine dell’annullamento della transazione. 25. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.26. La regolazione delle spese nei confronti della controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] e dei lavoratori rimasti intimat i . 27. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sentenza Cassazione n. 20517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris