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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 45280/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARA) ALFONS (CUI 050B95) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SANA) ALEKSANDER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOclatc2av_x_ir.)_29_1_Darti; ,. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine a quattro distinti reati di cui agli artt. 110, 624 bis , 625 nn. 2 e 5 cod. pen commessi in Milano il 22 e il 23 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con un primo motivo genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e con il terzo motivo il vizio di motivazione in ordine alla individuazione degli aumenti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARA) ALFONS (CUI 050B95) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SANA) ALEKSANDER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOclatc2av_x_ir.)_29_1_Darti; ,. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine a quattro distinti reati di cui agli artt. 110, 624 bis , 625 nn. 2 e 5 cod. pen commessi in Milano il 22 e il 23 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con un primo motivo genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e con il terzo motivo il vizio di motivazione in ordine alla individuazione degli aumenti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 20
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