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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40162/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso immediato per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 569 e 606 cod. proc. pen. nell'interesse di Sin.n,iero Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta l'abnormità del provvedimento impugnato per incompetenza funzionale del giudice che l'ha pronunciato, è generico in quanto non risulta sorretto da alcun interesse.

Invero il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali possa essere desunto; osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen, che nella specie non è stata dedotta, non determinerebbe alcun vantaggio per i ricorrenti che sarebbero in ogni caso prosciolti con la medesima formula; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso immediato per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 569 e 606 cod. proc. pen. nell'interesse di Sin.n,iero Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta l'abnormità del provvedimento impugnato per incompetenza funzionale del giudice che l'ha pronunciato, è generico in quanto non risulta sorretto da alcun interesse. Invero il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali possa essere desunto; osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen, che nella specie non è stata dedotta, non determinerebbe alcun vantaggio per i ricorrenti che sarebbero in ogni caso prosciolti con la medesima formula; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 40162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris