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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12114/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento ai procedimenti pendenti per reati commessi successivamente a quelli oggetto dell'attuale titolo esecutivo e alla impossibilità di formulare (dato il breve periodo di detenzione subito) una prognosi positiva di efficacia trattamentale, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la misura dell'affidamento in prova non sia allo stato idonea; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento ai procedimenti pendenti per reati commessi successivamente a quelli oggetto dell'attuale titolo esecutivo e alla impossibilità di formulare (dato il breve periodo di detenzione subito) una prognosi positiva di efficacia trattamentale, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la misura dell'affidamento in prova non sia allo stato idonea; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 12114/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris