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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 1966

Cassazione n. 22102/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] N;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi kinammissibilità del ricorso proposto nelléinteresse del [OSCURATO:PERSONA], rigettarsi il ricorso proposto nelléinteresse della Manca e annullarsi con rinvio la sentenza, nei confronti del Mura, limitatamente al riconoscimento della recidiva letta la memoria nonché successive note di replica, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20/10/2020 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale loro attribuiti, nei termini che verranno infra descritti, con riguardo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato in data 21/07/2011.

La Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio, nel senso che: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta attribuitigli nel presente procedimento e i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/01/2019, provvedendo a determinare in un anno e quattro mesi di reclusione l'aumento per la continuazione da applicare rispetto alla pena già irrogata; b) ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate alla Manca.

1.1. In particolare, ai tre imputati era contestata la distrazione della somma di 1.475.000,00 euro, trasferiti con bonifico del 18/04/2011 dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il Mura era amministratore unico, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società messa a disposizione per il perfezionamento della distrazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] - senza che tale operazione trovasse reale fondamento nel contratto di investimento concluso apparentemente in data 12/04/2011 tra le due società, come confermato dal fatto che una parte della somma indicata (427.600,00 euro) era stata poi accreditata su conti esteri intestati al Mura e alla moglie Manca - tra l'altro, socio di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: conti esteri accesi grazie all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva contattato la [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo.

Ai tre imputati è stata, inoltre, attribuito il reato di bancarotta documentale per avere dissimulato la natura distrattiva dell'operazione sopra ricordata attraverso la predisposizione del menzionato contratto di investimento con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'incarico di impiegare il denaro versato nel settore delle energie rinnovabili.

1.2. Al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, va osservato che, secondo la sentenza impugnata, la somma di 1.475.000,00 euro doveva ritenersi versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza titolo alcuno, poiché: a) i due contratti di investimento recanti la medesima data del 12/04/2011 - che risultavano conclusi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da un lato, e i coniugi Mura - Manca e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'altro - non potevano essere contemporaneamente efficaci, in quanto avevano oggetto complessivamente un importo (circa due milioni e mezzo di euro: esattamente 1.475.000,00 euro il primo e 1.000.000,00 di euro il secondo), del quale l'[OSCURATO:SOCIETA]. non disponeva, avendo ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA] un indennizzo di solo 1.500.000 euro per l'incendio che aveva distrutto l'immobile di proprietà, adibito a discoteca; b) lo stesso Mura aveva dichiarato che solo il contratto fra le due società avrebbe dovuto produrre effetti, mentre il secondo era destinato a garantire l'adempimento delle obbligazioni del primo; c) subito dopo il bonifico di 1.475.000,00 euro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso cinque assegni dell'importo complessivo di 427.600,00 euro intestati alla Manca che li aveva incassati tramite una banca svizzera; d) da tali elementi emergeva che solo il secondo contratto sopra ricordato era destinato, nell'intendimento delle parti, a produrre effetto, avendo ad oggetto la somma di 1.000.000 euro, al netto dell'importo portato dai cinque assegni dei quali s'è detto; e) la funzione di garanzia che il Mura aveva inteso assegnare al secondo contratto, oltre ad essere smentita dalla lettera del 09/06/2011 dell'avvocato che rappresentava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, evidentemente recependo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], prospettava una ricostruzione identica a quella di cui alla lett. d), era del tutto contrastante con le prassi commerciali e non era concretamente ravvisabile, dal momento che non si comprendeva come la garanza avrebbe potuto funzionare a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; f) del resto, la Manca non aveva versato nelle casse della società la somma ricevute a seguito dell'incasso degli assegni; g) inoltre, assumendo come valido il contratto di investimento intercorso tra le due società, non avrebbe avuto senso alcuno la retrocessione dei 427.600,00 euro; g) pertanto, il contratto al quale le parti intendevano dare esecuzione era quello tra i coniugi Mura - Manca e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ossia un contratto di investimento a vantaggio dei due privati avente ad oggetto l'impiego di somme sociali; h) il carattere fraudolento dell'operazione era stato riconosciuto dallo stesso Mura quando aveva ammesso che l'obiettivo perseguito era quello di non adempiere - sia pure temporaneamente, a suo dire - l'obbligazione nei confronti del Banco di Sardegna, scaturente dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, alla restituzione, del contributo pubblico erogato per la realizzazione della discoteca; i) nell'email del 18/04/2011, inviata dal Mura al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - separatamente giudicato -, il primo aveva trasmesso la lista della documentazione «indispensabile a comprovare la bontà dell'investimento e la buona fede in caso di verifiche e per essere anche più credibili di fronte al PM»; I) in altra email, il Mura aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità a prestare una fideiussione personale «[...] (che pago io ovviamente) [...] Quando decideremo tra 18 mesi che fare del grano la strapperemo».

La Corte territoriale ha aggiunto: m) che, una volta consumata la distrazione con il versamento senza titolo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di 1.475.000,00 euro, non assumeva alcun rilievo il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato di una parte delle somme provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]. e destinate a rientrare nella disponibilità dei coniugi Mura - Manca; n) che l'assoluzione irrevocabile del Mura e della Manca - pronunciata dal Tribunale di Milano - dal reato di concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non comportava alcuna preclusione perché i due fatti risultano diversi, quanto al soggetto attivo «proprio», quanto all'oggetto e quanto al tempo della commissione; o) che il giudice di primo grado nel presente procedimento aveva condiviso la conclusione del Tribunale di Milano, quanto al mancato raggiungimento della prova della consapevolezza nella Manca della provenienza da [OSCURATO:SOCIETA]. della provvista utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per l'emissione degli assegni, salvo poi - osserva la sentenza impugnata - contraddittoriamente considerare l'incasso degli assegni come conferma della tesi della preordinazione della bancarotta in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; p) che, tuttavia, è innegabile che la Manca, secondo la sua stessa prospettazione difensiva, fosse ben consapevole della provenienza dalla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme portate dagli assegni, dal momento che, alla stregua della sua ricostruzione, essi erano stati consegnati a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., talché la loro appropriazione configurava ex se una distrazione penalmente rilevante; q) che, infine, era irrilevante che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse ab origine simulato o non, giacché ciò che contava è che la somma che ne costituiva l'oggetto era stata erogata, parzialmente restituita tramite gli assegni versati in Svizzera e, nel residuo, utilizzata come oggetto di altro contratto a favore del Mura e della Manca.

2. Nell'interesse dei tre imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Dopo una premessa nella quale il ricorrente ricorda che il presente procedimento scaturisce da una più vasta indagine avviata a seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo al medesimo [OSCURATO:PERSONA], ed è inscindibilmente connesso al procedimento correlato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con una «intollerabile sovrapposizione di responsabilità», lamenta, con un primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo agli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus nel reato proprio degli amministratori.

Si osserva: a) che i giudici di merito, pur dichiarando di non volere fare applicazione dei criteri attributivi della responsabilità dell'amministratore di fatto, avevano finito per rendere il [OSCURATO:PERSONA] garante dell'integrità patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove l'imputato nella vicenda de qua si era limitato ad agire nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) che, pertanto, non doveva essere confuso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] come amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal quale era scaturita la condanna emessa dalla Corte d'appello di Milano del 14/01/2019, con il ruolo del Mura e della Manca riguardo ad [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che proprio l'erronea ricostruzione delle ragioni attributive della responsabilità spiegava l'inconciliabilità della sentenza lombarda, che aveva ritenuto operativo il contratto di investimento fra le due società, con la sentenza oggi impugnata, secondo la quale valeva il secondo contratto, recante la medesima data del 12/04/2011, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, direttamente, il Mura e la Manca; d) che i giudici di merito avevano totalmente omesso di accertare la preesistenza di un accordo illecito tra l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'extraneus [OSCURATO:PERSONA], ossia di un elemento necessario, al pari del contributo concorsuale, del dolo del fatto e del dolo di concorso, per giungere all'affermazione di responsabilità; e) che, al contrario, non è sufficiente (e comunque è irrilevante) la consapevolezza del terzo di arrecare un rischio alla garanzia patrimoniale della società.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all'aumento di pena determinato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., dalla Corte territoriale, in due anni di reclusione, al lordo della riduzione per il rito abbreviato.

Siffatto aumento, si osserva, pur discostandosi dal minimo applicabile, era stato giustificato attraverso un riferimento al mero criterio dell'equità, laddove si trattava di argomentarne in termini obiettivamente controllabili la misura rispetto al trattamento applicato, per i medesimi fatti storici, dalla Corte d'appello di Milano, con la sentenza sopra ricordata (tre anni e sei mesi di reclusione).

Si aggiunge che i coimputati per il medesimo reato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati condannati ad una pena finale di due anni di reclusione, di poco superiore rispetto all'aumento irrogato al [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] e Manca

4.1. Dopo una premessa dedicata ai principi giurisprudenziali in tema di doppia conforme, con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché violazione degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente rispetto alle censure prospettate nell'atto di appello, con il quale si era posto il problema della valorizzazione del cd. giudicato parziale, ossia del se una condotta materiale già sottoposta a vaglio giurisdizionale sotto il profilo del dolo, ad opera del Tribunale di Milano e con riferimento ai reati fallimentari contestati in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la transazione avente ad oggetto il versamento di 1.475.000,00 euro e la consegna degli assegni in favore della Manca), potesse essere sottoposta a nuova e diversa valutazione, nonostante la diversità dell'evento naturalistico e del nesso causale.

Tale questione, peraltro, era tanto più significativa in quanto il Tribunale di Cagliari aveva espressamente affermato che la propria valutazione doveva essere parametrata all'intervenuto giudicato sul fatto.

Esclusa la rilevanza, ai fini del decidere, dell'esistenza o non del concorso formale tra reati, si osserva: a) che nel processo milanese la condotta ,materiale del Mura era stata valutata anche rispetto all'esecuzione del bonifico eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricostruzione dell'iter volitivo sotteso alla prima, nel senso che il Mura credeva veramente di investire in energie rinnovabili); b) che il Tribunale di Milano e la Corte d'appello di Cagliari erano giunti a giudicati contrastanti sulla ricostruzione dell'iter volitivo dei ricorrenti e sul fatto storico portato alla loro conoscenza e valutazione, laddove sarebbe stato necessario, secondo le indicazioni di Corte cost. 21/07/2016, n. 200, operare un «raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero»; c) che la Corte d'appello di Cagliari, diversamente dal Tribunale di Milano, aveva ritenuto che il contratto fra le due società fosse senza titolo e che solo quello concluso personalmente dal Mura e dalla Manca fosse reale, senza assumere una funzione di garanzia del primo; d) che la sentenza impugnata, ancora una volta in contrasto con la valutazione del giudice milanese, aveva escluso che gli assegni in favore della Manca avessero assunto una funzione di garanzia.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, dolendosi, in particolare, di una valutazione illogica di dati che disarticola il percorso argomentativo della Corte territoriale e dell'omessa valutazione di prove che la difesa aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni.

In particolare, la Corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare la prova dichiarativa dei testi Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]: la prima confermativa della richiesta restitutoria formulata dal Mura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della escussione delle fideiussioni, una volta emersa la truffa perpetrata ai suoi danni dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dai consulenti finanziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la seconda dimostrativa del fatto che i coniugi Mura e Manca avevano chiesto di verificare la copertura dei cinque assegni versati dal [OSCURATO:PERSONA], riferendo alla teste che erano stati rilasciati a garanzia dell'investimento.

Così come - si aggiunge - aveva omesso di valutare l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'ammettere le proprie responsabilità, aveva riferito che il Mura era convinto che il denaro che stava versando sarebbe stato investito nel settore delle energie rinnovabili.

I ricorrenti rilevano, altresì, che la sentenza impugnata non aveva considerato: a) l'esistenza di due fideiussioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso la FinAmbrosiana che risultano incompatibili con un accordo preordinato sin dall'inizio a distrarre il patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]., sia per il costo elevato sia perché il Mura aveva inutilmente tentato di escuterle attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) la querela per truffa presentata dal Mura nei confronti dei professionisti.

Quanto al percorso argomentativo della Corte d'appello, si precisa: a) che la ritenuta natura simulata del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contrastava con la prova dichiarativa e documentale della quale s'è detto; b) che siffatta natura non poteva essere desunta dal versamento dei cinque assegni, dal momento che il Tribunale di Milano aveva dato atto della buona fede dei coniugi Mura e Manca, i quali ritenevano che la provvista provenisse dal [OSCURATO:PERSONA]; c) che illogica era la valorizzazione della lettera dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla richiesta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché non era spiegato per quale ragione la ricostruzione ad essa sottesa e riconducibile alla versione del [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, nel sopra menzionato interrogatorio l'aveva smentita), dovesse prevalere sull'opposta ricostruzione che aveva fondato l'iniziativa del difensore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il Sedda, appunto; d) che la Corte territoriale neppure aveva considerato la fideiussione prestata da FinAmbrosiana a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; e) che le ennail valorizzate dalla sentenza impugnata erano state decontestualizzate e non apprezzate in una valutazione globale rispetto alle altre prove dichiarative e documentali.

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità della Manca, per la quale il Procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione, e del Mura.

Si osserva: a) che il concorso morale della Manca era stato ricostruito non in relazione all'originario bonifico di 1.475.000,00 euro, ma avendo riguardo al secondo contratto che non aveva integrato alcuna azione distrattiva; b) del tutto equivoco era il dato (l'essere la Manca moglie del Mura e socia di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) valorizzato per sostenere la conoscenza della distrazione in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che la conclusione contrastava, come detto con gli accertamenti operati dal Tribunale di Milano, secondo il quale i due coniugi erano convinti che la provvista utilizzata per gli assegni provenisse dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al Mura, si lamenta che il dolo distrattivo sia stato colto a posteriori, alla luce della truffa subita, senza considerare che la sua iniziativa era stata animata dall'intento di eseguire un investimento nell'interesse della società, al fine di transigere i rapporti con i creditori.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la bancarotta documentale in ragione della falsificazione delle scritture contabili, laddove la contestazione non aveva ad oggetto la falsificazione, ma la conclusione di un contratto apparente in quanto simulato.

Si aggiunge che illogica era la considerazione per la quale sarebbe stato inserito nelle scritture contabili un contratto «non accompagnato da alcuna indicazione circa la sua efficacia», alla luce del fatto che era proprio il versamento del bonifico a dimostrare l'efficacia del primo.

4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 106 cod. pen. nonché degli artt. 99 e 101 cod. pen.

Sotto il primo profilo, si rileva che il reato che aveva condotto all'applicazione della recidiva era stato oggetto di sentenza di patteggiamento emessa il 20/05/2008 e successivamente di un formale provvedimento di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione.

Si contesta, sotto un secondo profilo, il giudizio di maggiore rinnproverabilità posto dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante.

4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, contrastante con quella - attestata sul minimo edittale - ritenuta congrua nella sentenza di applicazione concordata della pena nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si denuncia, altresì, l'illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta l'equivalenza delle circostanze generiche rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, della quale la Manca non risponde; come pure la mancata indicazione delle ragioni che hanno condotto alla quantificazione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche.

Ci si duole, infine, del contrasto tra l'entità delle pene accessorie e il principio di proporzionalità, dal momento che le prime non sono state calibrate sulla quantità della pena principale.

5. Sono state trasmesse: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse della Manca e annullarsi con rinvio la sentenza, nei confronti del Mura, limitatamente al riconoscimento della recidiva; b) nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], una memoria nonché successive note di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto.a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

Siffatta ricostruzione non comporta un'inammissibile sovrapposizione dei criteri attributivi di responsabilità o, a seguire il discorso sostanziale del ricorrente, la creazione in capo al terzo di un autonomo dovere - tipico del titolare di poteri gestori - di assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale della società a tutela dei creditori.

Ed, infatti, il titolo che giustifica l'affermazione di responsabilità si coglie nel consapevole contributo fornito alla condotta dell'autore della distrazione, come in tutte le ipotesi di responsabilità dell'extraneus nel reato proprio.

In questa prospettiva, la circostanza che quest'ultimo persegua (anche) un interesse proprio è irrilevante e, pertanto, in particolare, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nell'operazione della quale si tratta, abbia agito (anche) nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (o nel proprio interesse personale, alla luce della condanna per bancarotta riportata nel distinto processo milanese: ma non è necessario approfondire il punto in questa sede) non incide sul significato dell'apporto fornito a realizzare la distrazione in danno della [OSCURATO:SOCIETA].

E lo stesso deve dirsi anche per la parte terminale della vicenda che segna un divergere delle strade e degli interessi dei coniugi Mura - Manca, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ma a valle delle attività concorsuali rilevanti nel presente processo.

Il motivo di ricorso, pur dando atto che la sentenza impugnata non ha mai attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto di quest'ultima società, insiste nel ritenere che la motivazione sia "scivolata" su tale terreno, per eludere sia il tema dell'esatta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, sia i risultati - più strettamente attinenti alla ricostruzione del fatto - dell'unitaria valutazione dell'intera vicenda, dalla quale emerge la piena consapevolezza del ricorrente che il versamento dell'ingente somma di circa un milione e mezzo di euro proveniva dalle casse di [OSCURATO:SOCIETA]. per essere impiegato nell'interesse personale dei coniugi Mura - Manca.Il rilievo assegnato dalla sentenza impugnata ai due contratti conclusi con lo stesso oggetto, alle vicende relative alla sorte del denaro, alle email intercorse non comporta affatto una inammissibile valorizzazione di condotte successive, ma una razionale e unitaria valutazione delle modalità della condotta, al fine di trarre da essa elementi idonei a risalire ai profili soggettivi necessari per l'attribuzione della responsabilità.

Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908 - 01, che, pur riguardando un'ipotesi di truffa, esprime principi di carattere generale).

D'altra parte, a proposito della necessità di evitare valutazioni atomistiche nelle quali si smarrisce il senso complessivo delle vicende processuali, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Il cenno che si coglie nel motivo in esame alla inconciliabilità tra le affermazioni della sentenza del Tribunale di Milano e quella impugnata, quanto al contratto di investimento che sarebbe stato efficace, si caratterizza per un'assoluta genericità di formulazione.

Escluso, per quanto si dirà infra a proposito del restante ricorso che si versi in un'ipotesi di giudicato di qualunque tipo, la censura, ove aspiri a contestare la razionale conclusione dei giudici sardi, quanto all'efficacia del contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i coniugi Mura - Manca, è sostanzialmente priva di apparato argomentativo.

In altri termini, non si confronta in alcun modo con i dati, sopra riassunti, valorizzati dalla Corte d'appello per giungere alle proprie conclusioni.

2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la Corte territoriale si diffonde sui criteri che hanno giustificato l'aumento in continuazione, sottolineando il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia un pluripregiudicato per fatti di bancarotta, la particolare gravità della condotta che ha interamente annullato la garanzia generica di [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, la condotta susseguente finalizzata a depredare gli stessi sodali nell'illecito.In siffatta cornice, non assume rilievo né l'entità del trattamento applicato nel procedimento lombardo, né, a maggior ragione, la sanzione irrogata a correi, la cui specifica posizione è, peraltro, del tutto estranea alla base conoscitiva di questo processo e, in ogni caso, è del tutto genericamente evocata in ricorso.

Ricorso Manca - Mura

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Corte cost. 21/07/2016, n. 200 ha certamente chiarito che l'autorità giudiziaria è tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione, ma, pur sottolineando la necessaria concretezza dei dati da comparare, ha, altresì, precisato che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza della triade condotta - nesso di causalità - evento.

In altri termini, il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.

Fatto, in questa prospettiva - prosegue Corte cost. n. 200 del 2016 - , è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente.

Nel caso di specie, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, i fatti oggetto del processo lombardo sono diversi (quanto soggetto attivo «proprio», all'oggetto, allo stesso tempo della commissione) in quanto, pur derivando dall'iniziale distrazione in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., hanno riguardo alle vicende che hanno sottratto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le risorse da quest'ultima conseguite (poco importa se lecitamente o non, visto che la provenienza illecita dei mezzi finanziari acquisiti al patrimonio del fallito, o comunque pervenuti nella sua disponibilità, non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, non assumendo rilievo che gli stessi si siano confusi con i beni del patrimonio lecito (Sez. 5, n. 23686 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281413 - 01).

Tuttavia l'unitaria considerazione delle vicende, se illumina, per le ragioni sopra ricordate, le ragioni soggettive dell'agire degli imputati, non può portare a sovrapporre e confondere fatti assolutamente diversi.I ricorrenti, per altro aspetto, lamentano che con l'atto di appello si era chiesto di applicare la valutazione che di un fatto empirico era stata resa dal tribunale milanese con sentenza passata in giudicato.

Siffatta prospettiva, nella presente vicenda, è priva di qualunque fondamento.

Con una giurisprudenza consolidata questa Corte ha, infatti, chiarito che non sussiste contraddittorietà di giudicati e non è, in conseguenza, ammessa la revisione della sentenza fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione, sicché il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non va inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (v., a puro titolo esemplificativo, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022).

Ne discende che è palesemente insussistente la preclusione che il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione a valutazioni divergenti espresse dalla Corte territoriale sarda nel presente procedimento rispetto a quelle dei giudici lombardi.

4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Persino nel caso - qui non ricorrente - di omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione, non sussiste un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01).

Specularmente, il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo (enfasi di chi scrive) ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457 - 01).

Ora, gli elementi probatori sui quali insiste il secondo motivo sono, già per come rappresentati, del tutto inconferenti rispetto al nucleo di considerazioni che ha condotto i giudici di merito a ritenere sussistente la distrazione, poiché ciò che i ricorrenti continuano ad eludere è la questione che le somme versate a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potevano anche corrispondere ad un investimento reale ma in favore dei coniugi Mura - Manca e non dell'[OSCURATO:SOCIETA].

In questa prospettiva, le garanzie fideiussorie destinate ad assistere l'operazione (e senza bisogno di indugiare sulla loro reale efficacia), come pure la cautela - rivelatasi, peraltro, inutile, considerato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - nei rapporti del Mura con la controparte del contratto (ma, per le ragioni sopra indicate, sodale nell'iniziale distrazione) si collocano a valle della condotta illecita consistita nello stornare le risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. per pregiudicare i creditori.

E questa conclusione riposa solidamente sulle considerazioni della Corte territoriale sopra riassunte, quanto all'evidente simulazione del contratto fra le due società, quanto all'incompatibilità di esso con il contratto parallelo con i coniugi Mura - Manca, quanto all'incomprensibilità di una funzione di garanzia di quest'ultimo (che non rappresenta un titolo rafforzativo dell'efficacia del primo, posto che le garanzie non si costituiscono con una pluralità di negozi con lo stesso oggetto ma con l'esistenza di strumenti che consentano di fronteggiare l'inadempimento con mezzi efficaci e alternativi), quanto alla singolarità di una garanzia fornita da assegni non versati dalla Manca sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma incassati in Svizzera.

Soprattutto sono inammissibili le censure che investono il contenuto di email, il cui significato è stato razionalmente ricostruito dai giudici di merito e che rivelano la piena consapevolezza di sottrarre garanzie ai creditori.

A tacere della genericità delle critiche - e senza indugiare sulla inverosimiglianza palese delle ricostruzioni fornite -, va solo sottolineato, con carattere assorbente (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021), che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167)

5. Il terzo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità.

Quanto alla posizione della Manca, va ribadito quanto sopra osservato a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA], ossia che le condotte successive alla distrazione sono state razionalmente ritenute dai giudici di merito dati destinati ad illuminare la consapevole partecipazione al disegno distrattivo.

Esclusa qualunque preclusione da giudicato per le ragioni sopra ricordate, la Corte territoriale ha tratto dalla sottoscrizione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal ruolo di socia nell'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dalla ristretta base personale di quest'ultima, dal vincolo di coniugio con il Mura e dall'incasso degli assegni - che, da chiunque provenissero, se dati realmente a garanzia dell'operazione intercorsa con [OSCURATO:SOCIETA]. (tale è la tesi sostenuta con vigore nel secondo motivo di ricorso), avrebbero dovuto essere versati sui conti della società e non incassati in Svizzera), la razionale conseguenza del doloso apporto fornito alla vicenda distrattiva.

Quanto al Mura, soggetto attivo «proprio», va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

Ora, la tesi che l'investimento del quale si tratta sarebbe stato giustificato dalla «volontà di transigere il rapporto di debito-credito con i creditori» è priva di qualunque fondamento, già nella stessa generica indicazione di rapporti di credito verso i creditori.Ma il punto è che l'intera operazione, secondo l'accertamento dei giudici di merito, era finalizzata ad impiegare risorse non nell'interesse della società ma dei coniugi Mura - Manca, i quali, invece, di mettere immediatamente le risorse a disposizione dei creditori, le hanno occultate (e, una parte, certamente a loro vantaggio con l'incasso degli assegni che costituivano talmente poco una garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che di essi non è rimasta traccia).

Il che significa che l'obiettivo era piuttosto quello, al limite, di condurre una transazione al ribasso, in difetto di risorse aggredibili: ma ciò è un ulteriore effetto della distrazione e non un dato che la nega.

In tale contesto, del tutto privo di concludenza è il finale riferimento del terzo motivo alla libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione.

6. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il termine «falsificazione» utilizzato in motivazione va apprezzato alla luce del complesso argomentativo, nel quale la Corte territoriale giustifica l'attribuzione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale alla luce della mancata «indicazione circa la sua inefficacia».

Per il resto, il motivo insiste nel sostenere che l'efficacia del contratto sarebbe dimostrata dal bonifico eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove, per quanto sopra detto, il bonifico, alla luce del contratto parallelo e delle concrete vicende esecutive, rappresenta solo la condotta distrattiva, mentre il negozio tra le due società era destinato a rimanere ineseguito per l'originaria, concorde volontà dei protagonisti della vicenda.

7. Fondato è il quinto motivo, poiché, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012 - dep. 13/02/2013, Rv. 254742 - 01; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119 - 0) Ne discende che la sentenza impugnata, nei confronti del Mura, deve essere annullata limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

8. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Irrilevante, per le ragioni giuridiche ricordate supra a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA] è la comparazione con la posizione di altri coimputati.

Quanto al giudizio di bilanciamento delle circ:ostanze, la senteiza della Corte territoriale non considera affatto la recidiva, esaminando la posizione della Manca, per cui non s'intende il senso della doglianza calibrata espressamente sull'iter argomentativo della sentenza impugnata.

Del tutto infondata è poi la censura sul calcolo della pena, dal momento che il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate (tra le quali, per la Manca, non è presente, per le ragioni appena ricordate, la recidiva) non comporta alcuna diminuzione della pena base della quale dare conto in motivazione.

Quanto alle pene accessorie, va ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).

E sul punto la motivazione della sentenza impugnata non palesa alcuna illogicità.

9. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della Manca consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] N;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi kinammissibilità del ricorso proposto nelléinteresse del [OSCURATO:PERSONA], rigettarsi il ricorso proposto nelléinteresse della Manca e annullarsi con rinvio la sentenza, nei confronti del Mura, limitatamente al riconoscimento della recidiva letta la memoria nonché successive note di replica, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/10/2020 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale loro attribuiti, nei termini che verranno infra descritti, con riguardo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato in data 21/07/2011. La Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio, nel senso che: a) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta attribuitigli nel presente procedimento e i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/01/2019, provvedendo a determinare in un anno e quattro mesi di reclusione l'aumento per la continuazione da applicare rispetto alla pena già irrogata; b) ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate alla Manca. 1.1. In particolare, ai tre imputati era contestata la distrazione della somma di 1.475.000,00 euro, trasferiti con bonifico del 18/04/2011 dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il Mura era amministratore unico, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società messa a disposizione per il perfezionamento della distrazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] - senza che tale operazione trovasse reale fondamento nel contratto di investimento concluso apparentemente in data 12/04/2011 tra le due società, come confermato dal fatto che una parte della somma indicata (427.600,00 euro) era stata poi accreditata su conti esteri intestati al Mura e alla moglie Manca - tra l'altro, socio di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: conti esteri accesi grazie all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva contattato la [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo. Ai tre imputati è stata, inoltre, attribuito il reato di bancarotta documentale per avere dissimulato la natura distrattiva dell'operazione sopra ricordata attraverso la predisposizione del menzionato contratto di investimento con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'incarico di impiegare il denaro versato nel settore delle energie rinnovabili. 1.2. Al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, va osservato che, secondo la sentenza impugnata, la somma di 1.475.000,00 euro doveva ritenersi versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza titolo alcuno, poiché: a) i due contratti di investimento recanti la medesima data del 12/04/2011 - che risultavano conclusi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da un lato, e i coniugi Mura - Manca e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'altro - non potevano essere contemporaneamente efficaci, in quanto avevano oggetto complessivamente un importo (circa due milioni e mezzo di euro: esattamente 1.475.000,00 euro il primo e 1.000.000,00 di euro il secondo), del quale l'[OSCURATO:SOCIETA]. non disponeva, avendo ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA] un indennizzo di solo 1.500.000 euro per l'incendio che aveva distrutto l'immobile di proprietà, adibito a discoteca; b) lo stesso Mura aveva dichiarato che solo il contratto fra le due società avrebbe dovuto produrre effetti, mentre il secondo era destinato a garantire l'adempimento delle obbligazioni del primo; c) subito dopo il bonifico di 1.475.000,00 euro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso cinque assegni dell'importo complessivo di 427.600,00 euro intestati alla Manca che li aveva incassati tramite una banca svizzera; d) da tali elementi emergeva che solo il secondo contratto sopra ricordato era destinato, nell'intendimento delle parti, a produrre effetto, avendo ad oggetto la somma di 1.000.000 euro, al netto dell'importo portato dai cinque assegni dei quali s'è detto; e) la funzione di garanzia che il Mura aveva inteso assegnare al secondo contratto, oltre ad essere smentita dalla lettera del 09/06/2011 dell'avvocato che rappresentava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, evidentemente recependo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], prospettava una ricostruzione identica a quella di cui alla lett. d), era del tutto contrastante con le prassi commerciali e non era concretamente ravvisabile, dal momento che non si comprendeva come la garanza avrebbe potuto funzionare a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; f) del resto, la Manca non aveva versato nelle casse della società la somma ricevute a seguito dell'incasso degli assegni; g) inoltre, assumendo come valido il contratto di investimento intercorso tra le due società, non avrebbe avuto senso alcuno la retrocessione dei 427.600,00 euro; g) pertanto, il contratto al quale le parti intendevano dare esecuzione era quello tra i coniugi Mura - Manca e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ossia un contratto di investimento a vantaggio dei due privati avente ad oggetto l'impiego di somme sociali; h) il carattere fraudolento dell'operazione era stato riconosciuto dallo stesso Mura quando aveva ammesso che l'obiettivo perseguito era quello di non adempiere - sia pure temporaneamente, a suo dire - l'obbligazione nei confronti del Banco di Sardegna, scaturente dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, alla restituzione, del contributo pubblico erogato per la realizzazione della discoteca; i) nell'email del 18/04/2011, inviata dal Mura al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - separatamente giudicato -, il primo aveva trasmesso la lista della documentazione «indispensabile a comprovare la bontà dell'investimento e la buona fede in caso di verifiche e per essere anche più credibili di fronte al PM»; I) in altra email, il Mura aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità a prestare una fideiussione personale «[...] (che pago io ovviamente) [...] Quando decideremo tra 18 mesi che fare del grano la strapperemo». La Corte territoriale ha aggiunto: m) che, una volta consumata la distrazione con il versamento senza titolo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di 1.475.000,00 euro, non assumeva alcun rilievo il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato di una parte delle somme provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]. e destinate a rientrare nella disponibilità dei coniugi Mura - Manca; n) che l'assoluzione irrevocabile del Mura e della Manca - pronunciata dal Tribunale di Milano - dal reato di concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non comportava alcuna preclusione perché i due fatti risultano diversi, quanto al soggetto attivo «proprio», quanto all'oggetto e quanto al tempo della commissione; o) che il giudice di primo grado nel presente procedimento aveva condiviso la conclusione del Tribunale di Milano, quanto al mancato raggiungimento della prova della consapevolezza nella Manca della provenienza da [OSCURATO:SOCIETA]. della provvista utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per l'emissione degli assegni, salvo poi - osserva la sentenza impugnata - contraddittoriamente considerare l'incasso degli assegni come conferma della tesi della preordinazione della bancarotta in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; p) che, tuttavia, è innegabile che la Manca, secondo la sua stessa prospettazione difensiva, fosse ben consapevole della provenienza dalla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme portate dagli assegni, dal momento che, alla stregua della sua ricostruzione, essi erano stati consegnati a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., talché la loro appropriazione configurava ex se una distrazione penalmente rilevante; q) che, infine, era irrilevante che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse ab origine simulato o non, giacché ciò che contava è che la somma che ne costituiva l'oggetto era stata erogata, parzialmente restituita tramite gli assegni versati in Svizzera e, nel residuo, utilizzata come oggetto di altro contratto a favore del Mura e della Manca. 2. Nell'interesse dei tre imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Dopo una premessa nella quale il ricorrente ricorda che il presente procedimento scaturisce da una più vasta indagine avviata a seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo al medesimo [OSCURATO:PERSONA], ed è inscindibilmente connesso al procedimento correlato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con una «intollerabile sovrapposizione di responsabilità», lamenta, con un primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo agli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus nel reato proprio degli amministratori. Si osserva: a) che i giudici di merito, pur dichiarando di non volere fare applicazione dei criteri attributivi della responsabilità dell'amministratore di fatto, avevano finito per rendere il [OSCURATO:PERSONA] garante dell'integrità patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove l'imputato nella vicenda de qua si era limitato ad agire nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) che, pertanto, non doveva essere confuso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] come amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal quale era scaturita la condanna emessa dalla Corte d'appello di Milano del 14/01/2019, con il ruolo del Mura e della Manca riguardo ad [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che proprio l'erronea ricostruzione delle ragioni attributive della responsabilità spiegava l'inconciliabilità della sentenza lombarda, che aveva ritenuto operativo il contratto di investimento fra le due società, con la sentenza oggi impugnata, secondo la quale valeva il secondo contratto, recante la medesima data del 12/04/2011, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, direttamente, il Mura e la Manca; d) che i giudici di merito avevano totalmente omesso di accertare la preesistenza di un accordo illecito tra l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'extraneus [OSCURATO:PERSONA], ossia di un elemento necessario, al pari del contributo concorsuale, del dolo del fatto e del dolo di concorso, per giungere all'affermazione di responsabilità; e) che, al contrario, non è sufficiente (e comunque è irrilevante) la consapevolezza del terzo di arrecare un rischio alla garanzia patrimoniale della società. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all'aumento di pena determinato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., dalla Corte territoriale, in due anni di reclusione, al lordo della riduzione per il rito abbreviato. Siffatto aumento, si osserva, pur discostandosi dal minimo applicabile, era stato giustificato attraverso un riferimento al mero criterio dell'equità, laddove si trattava di argomentarne in termini obiettivamente controllabili la misura rispetto al trattamento applicato, per i medesimi fatti storici, dalla Corte d'appello di Milano, con la sentenza sopra ricordata (tre anni e sei mesi di reclusione). Si aggiunge che i coimputati per il medesimo reato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati condannati ad una pena finale di due anni di reclusione, di poco superiore rispetto all'aumento irrogato al [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] e Manca 4.1. Dopo una premessa dedicata ai principi giurisprudenziali in tema di doppia conforme, con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché violazione degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente rispetto alle censure prospettate nell'atto di appello, con il quale si era posto il problema della valorizzazione del cd. giudicato parziale, ossia del se una condotta materiale già sottoposta a vaglio giurisdizionale sotto il profilo del dolo, ad opera del Tribunale di Milano e con riferimento ai reati fallimentari contestati in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la transazione avente ad oggetto il versamento di 1.475.000,00 euro e la consegna degli assegni in favore della Manca), potesse essere sottoposta a nuova e diversa valutazione, nonostante la diversità dell'evento naturalistico e del nesso causale. Tale questione, peraltro, era tanto più significativa in quanto il Tribunale di Cagliari aveva espressamente affermato che la propria valutazione doveva essere parametrata all'intervenuto giudicato sul fatto. Esclusa la rilevanza, ai fini del decidere, dell'esistenza o non del concorso formale tra reati, si osserva: a) che nel processo milanese la condotta ,materiale del Mura era stata valutata anche rispetto all'esecuzione del bonifico eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricostruzione dell'iter volitivo sotteso alla prima, nel senso che il Mura credeva veramente di investire in energie rinnovabili); b) che il Tribunale di Milano e la Corte d'appello di Cagliari erano giunti a giudicati contrastanti sulla ricostruzione dell'iter volitivo dei ricorrenti e sul fatto storico portato alla loro conoscenza e valutazione, laddove sarebbe stato necessario, secondo le indicazioni di Corte cost. 21/07/2016, n. 200, operare un «raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero»; c) che la Corte d'appello di Cagliari, diversamente dal Tribunale di Milano, aveva ritenuto che il contratto fra le due società fosse senza titolo e che solo quello concluso personalmente dal Mura e dalla Manca fosse reale, senza assumere una funzione di garanzia del primo; d) che la sentenza impugnata, ancora una volta in contrasto con la valutazione del giudice milanese, aveva escluso che gli assegni in favore della Manca avessero assunto una funzione di garanzia. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, dolendosi, in particolare, di una valutazione illogica di dati che disarticola il percorso argomentativo della Corte territoriale e dell'omessa valutazione di prove che la difesa aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni. In particolare, la Corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare la prova dichiarativa dei testi Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]: la prima confermativa della richiesta restitutoria formulata dal Mura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della escussione delle fideiussioni, una volta emersa la truffa perpetrata ai suoi danni dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dai consulenti finanziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la seconda dimostrativa del fatto che i coniugi Mura e Manca avevano chiesto di verificare la copertura dei cinque assegni versati dal [OSCURATO:PERSONA], riferendo alla teste che erano stati rilasciati a garanzia dell'investimento. Così come - si aggiunge - aveva omesso di valutare l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'ammettere le proprie responsabilità, aveva riferito che il Mura era convinto che il denaro che stava versando sarebbe stato investito nel settore delle energie rinnovabili. I ricorrenti rilevano, altresì, che la sentenza impugnata non aveva considerato: a) l'esistenza di due fideiussioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso la FinAmbrosiana che risultano incompatibili con un accordo preordinato sin dall'inizio a distrarre il patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]., sia per il costo elevato sia perché il Mura aveva inutilmente tentato di escuterle attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) la querela per truffa presentata dal Mura nei confronti dei professionisti. Quanto al percorso argomentativo della Corte d'appello, si precisa: a) che la ritenuta natura simulata del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contrastava con la prova dichiarativa e documentale della quale s'è detto; b) che siffatta natura non poteva essere desunta dal versamento dei cinque assegni, dal momento che il Tribunale di Milano aveva dato atto della buona fede dei coniugi Mura e Manca, i quali ritenevano che la provvista provenisse dal [OSCURATO:PERSONA]; c) che illogica era la valorizzazione della lettera dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla richiesta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché non era spiegato per quale ragione la ricostruzione ad essa sottesa e riconducibile alla versione del [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, nel sopra menzionato interrogatorio l'aveva smentita), dovesse prevalere sull'opposta ricostruzione che aveva fondato l'iniziativa del difensore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il Sedda, appunto; d) che la Corte territoriale neppure aveva considerato la fideiussione prestata da FinAmbrosiana a favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; e) che le ennail valorizzate dalla sentenza impugnata erano state decontestualizzate e non apprezzate in una valutazione globale rispetto alle altre prove dichiarative e documentali. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità della Manca, per la quale il Procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione, e del Mura. Si osserva: a) che il concorso morale della Manca era stato ricostruito non in relazione all'originario bonifico di 1.475.000,00 euro, ma avendo riguardo al secondo contratto che non aveva integrato alcuna azione distrattiva; b) del tutto equivoco era il dato (l'essere la Manca moglie del Mura e socia di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) valorizzato per sostenere la conoscenza della distrazione in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che la conclusione contrastava, come detto con gli accertamenti operati dal Tribunale di Milano, secondo il quale i due coniugi erano convinti che la provvista utilizzata per gli assegni provenisse dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al Mura, si lamenta che il dolo distrattivo sia stato colto a posteriori, alla luce della truffa subita, senza considerare che la sua iniziativa era stata animata dall'intento di eseguire un investimento nell'interesse della società, al fine di transigere i rapporti con i creditori. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la bancarotta documentale in ragione della falsificazione delle scritture contabili, laddove la contestazione non aveva ad oggetto la falsificazione, ma la conclusione di un contratto apparente in quanto simulato. Si aggiunge che illogica era la considerazione per la quale sarebbe stato inserito nelle scritture contabili un contratto «non accompagnato da alcuna indicazione circa la sua efficacia», alla luce del fatto che era proprio il versamento del bonifico a dimostrare l'efficacia del primo. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 106 cod. pen. nonché degli artt. 99 e 101 cod. pen. Sotto il primo profilo, si rileva che il reato che aveva condotto all'applicazione della recidiva era stato oggetto di sentenza di patteggiamento emessa il 20/05/2008 e successivamente di un formale provvedimento di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione. Si contesta, sotto un secondo profilo, il giudizio di maggiore rinnproverabilità posto dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante. 4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, contrastante con quella - attestata sul minimo edittale - ritenuta congrua nella sentenza di applicazione concordata della pena nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia, altresì, l'illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta l'equivalenza delle circostanze generiche rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, della quale la Manca non risponde; come pure la mancata indicazione delle ragioni che hanno condotto alla quantificazione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole, infine, del contrasto tra l'entità delle pene accessorie e il principio di proporzionalità, dal momento che le prime non sono state calibrate sulla quantità della pena principale. 5. Sono state trasmesse: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse della Manca e annullarsi con rinvio la sentenza, nei confronti del Mura, limitatamente al riconoscimento della recidiva; b) nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], una memoria nonché successive note di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto.a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). Siffatta ricostruzione non comporta un'inammissibile sovrapposizione dei criteri attributivi di responsabilità o, a seguire il discorso sostanziale del ricorrente, la creazione in capo al terzo di un autonomo dovere - tipico del titolare di poteri gestori - di assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale della società a tutela dei creditori. Ed, infatti, il titolo che giustifica l'affermazione di responsabilità si coglie nel consapevole contributo fornito alla condotta dell'autore della distrazione, come in tutte le ipotesi di responsabilità dell'extraneus nel reato proprio. In questa prospettiva, la circostanza che quest'ultimo persegua (anche) un interesse proprio è irrilevante e, pertanto, in particolare, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nell'operazione della quale si tratta, abbia agito (anche) nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (o nel proprio interesse personale, alla luce della condanna per bancarotta riportata nel distinto processo milanese: ma non è necessario approfondire il punto in questa sede) non incide sul significato dell'apporto fornito a realizzare la distrazione in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. E lo stesso deve dirsi anche per la parte terminale della vicenda che segna un divergere delle strade e degli interessi dei coniugi Mura - Manca, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ma a valle delle attività concorsuali rilevanti nel presente processo. Il motivo di ricorso, pur dando atto che la sentenza impugnata non ha mai attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto di quest'ultima società, insiste nel ritenere che la motivazione sia "scivolata" su tale terreno, per eludere sia il tema dell'esatta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, sia i risultati - più strettamente attinenti alla ricostruzione del fatto - dell'unitaria valutazione dell'intera vicenda, dalla quale emerge la piena consapevolezza del ricorrente che il versamento dell'ingente somma di circa un milione e mezzo di euro proveniva dalle casse di [OSCURATO:SOCIETA]. per essere impiegato nell'interesse personale dei coniugi Mura - Manca.Il rilievo assegnato dalla sentenza impugnata ai due contratti conclusi con lo stesso oggetto, alle vicende relative alla sorte del denaro, alle email intercorse non comporta affatto una inammissibile valorizzazione di condotte successive, ma una razionale e unitaria valutazione delle modalità della condotta, al fine di trarre da essa elementi idonei a risalire ai profili soggettivi necessari per l'attribuzione della responsabilità. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908 - 01, che, pur riguardando un'ipotesi di truffa, esprime principi di carattere generale). D'altra parte, a proposito della necessità di evitare valutazioni atomistiche nelle quali si smarrisce il senso complessivo delle vicende processuali, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Il cenno che si coglie nel motivo in esame alla inconciliabilità tra le affermazioni della sentenza del Tribunale di Milano e quella impugnata, quanto al contratto di investimento che sarebbe stato efficace, si caratterizza per un'assoluta genericità di formulazione. Escluso, per quanto si dirà infra a proposito del restante ricorso che si versi in un'ipotesi di giudicato di qualunque tipo, la censura, ove aspiri a contestare la razionale conclusione dei giudici sardi, quanto all'efficacia del contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i coniugi Mura - Manca, è sostanzialmente priva di apparato argomentativo. In altri termini, non si confronta in alcun modo con i dati, sopra riassunti, valorizzati dalla Corte d'appello per giungere alle proprie conclusioni. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la Corte territoriale si diffonde sui criteri che hanno giustificato l'aumento in continuazione, sottolineando il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia un pluripregiudicato per fatti di bancarotta, la particolare gravità della condotta che ha interamente annullato la garanzia generica di [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, la condotta susseguente finalizzata a depredare gli stessi sodali nell'illecito.In siffatta cornice, non assume rilievo né l'entità del trattamento applicato nel procedimento lombardo, né, a maggior ragione, la sanzione irrogata a correi, la cui specifica posizione è, peraltro, del tutto estranea alla base conoscitiva di questo processo e, in ogni caso, è del tutto genericamente evocata in ricorso. Ricorso Manca - Mura 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Corte cost. 21/07/2016, n. 200 ha certamente chiarito che l'autorità giudiziaria è tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione, ma, pur sottolineando la necessaria concretezza dei dati da comparare, ha, altresì, precisato che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza della triade condotta - nesso di causalità - evento. In altri termini, il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva - prosegue Corte cost. n. 200 del 2016 - , è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. Nel caso di specie, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, i fatti oggetto del processo lombardo sono diversi (quanto soggetto attivo «proprio», all'oggetto, allo stesso tempo della commissione) in quanto, pur derivando dall'iniziale distrazione in danno di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., hanno riguardo alle vicende che hanno sottratto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le risorse da quest'ultima conseguite (poco importa se lecitamente o non, visto che la provenienza illecita dei mezzi finanziari acquisiti al patrimonio del fallito, o comunque pervenuti nella sua disponibilità, non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, non assumendo rilievo che gli stessi si siano confusi con i beni del patrimonio lecito (Sez. 5, n. 23686 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281413 - 01). Tuttavia l'unitaria considerazione delle vicende, se illumina, per le ragioni sopra ricordate, le ragioni soggettive dell'agire degli imputati, non può portare a sovrapporre e confondere fatti assolutamente diversi.I ricorrenti, per altro aspetto, lamentano che con l'atto di appello si era chiesto di applicare la valutazione che di un fatto empirico era stata resa dal tribunale milanese con sentenza passata in giudicato. Siffatta prospettiva, nella presente vicenda, è priva di qualunque fondamento. Con una giurisprudenza consolidata questa Corte ha, infatti, chiarito che non sussiste contraddittorietà di giudicati e non è, in conseguenza, ammessa la revisione della sentenza fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione, sicché il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non va inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (v., a puro titolo esemplificativo, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022). Ne discende che è palesemente insussistente la preclusione che il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione a valutazioni divergenti espresse dalla Corte territoriale sarda nel presente procedimento rispetto a quelle dei giudici lombardi. 4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Persino nel caso - qui non ricorrente - di omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione, non sussiste un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01). Specularmente, il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo (enfasi di chi scrive) ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457 - 01). Ora, gli elementi probatori sui quali insiste il secondo motivo sono, già per come rappresentati, del tutto inconferenti rispetto al nucleo di considerazioni che ha condotto i giudici di merito a ritenere sussistente la distrazione, poiché ciò che i ricorrenti continuano ad eludere è la questione che le somme versate a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potevano anche corrispondere ad un investimento reale ma in favore dei coniugi Mura - Manca e non dell'[OSCURATO:SOCIETA]. In questa prospettiva, le garanzie fideiussorie destinate ad assistere l'operazione (e senza bisogno di indugiare sulla loro reale efficacia), come pure la cautela - rivelatasi, peraltro, inutile, considerato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - nei rapporti del Mura con la controparte del contratto (ma, per le ragioni sopra indicate, sodale nell'iniziale distrazione) si collocano a valle della condotta illecita consistita nello stornare le risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. per pregiudicare i creditori. E questa conclusione riposa solidamente sulle considerazioni della Corte territoriale sopra riassunte, quanto all'evidente simulazione del contratto fra le due società, quanto all'incompatibilità di esso con il contratto parallelo con i coniugi Mura - Manca, quanto all'incomprensibilità di una funzione di garanzia di quest'ultimo (che non rappresenta un titolo rafforzativo dell'efficacia del primo, posto che le garanzie non si costituiscono con una pluralità di negozi con lo stesso oggetto ma con l'esistenza di strumenti che consentano di fronteggiare l'inadempimento con mezzi efficaci e alternativi), quanto alla singolarità di una garanzia fornita da assegni non versati dalla Manca sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma incassati in Svizzera. Soprattutto sono inammissibili le censure che investono il contenuto di email, il cui significato è stato razionalmente ricostruito dai giudici di merito e che rivelano la piena consapevolezza di sottrarre garanzie ai creditori. A tacere della genericità delle critiche - e senza indugiare sulla inverosimiglianza palese delle ricostruzioni fornite -, va solo sottolineato, con carattere assorbente (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021), che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167) 5. Il terzo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità. Quanto alla posizione della Manca, va ribadito quanto sopra osservato a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA], ossia che le condotte successive alla distrazione sono state razionalmente ritenute dai giudici di merito dati destinati ad illuminare la consapevole partecipazione al disegno distrattivo. Esclusa qualunque preclusione da giudicato per le ragioni sopra ricordate, la Corte territoriale ha tratto dalla sottoscrizione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal ruolo di socia nell'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dalla ristretta base personale di quest'ultima, dal vincolo di coniugio con il Mura e dall'incasso degli assegni - che, da chiunque provenissero, se dati realmente a garanzia dell'operazione intercorsa con [OSCURATO:SOCIETA]. (tale è la tesi sostenuta con vigore nel secondo motivo di ricorso), avrebbero dovuto essere versati sui conti della società e non incassati in Svizzera), la razionale conseguenza del doloso apporto fornito alla vicenda distrattiva. Quanto al Mura, soggetto attivo «proprio», va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ora, la tesi che l'investimento del quale si tratta sarebbe stato giustificato dalla «volontà di transigere il rapporto di debito-credito con i creditori» è priva di qualunque fondamento, già nella stessa generica indicazione di rapporti di credito verso i creditori.Ma il punto è che l'intera operazione, secondo l'accertamento dei giudici di merito, era finalizzata ad impiegare risorse non nell'interesse della società ma dei coniugi Mura - Manca, i quali, invece, di mettere immediatamente le risorse a disposizione dei creditori, le hanno occultate (e, una parte, certamente a loro vantaggio con l'incasso degli assegni che costituivano talmente poco una garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che di essi non è rimasta traccia). Il che significa che l'obiettivo era piuttosto quello, al limite, di condurre una transazione al ribasso, in difetto di risorse aggredibili: ma ciò è un ulteriore effetto della distrazione e non un dato che la nega. In tale contesto, del tutto privo di concludenza è il finale riferimento del terzo motivo alla libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione. 6. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il termine «falsificazione» utilizzato in motivazione va apprezzato alla luce del complesso argomentativo, nel quale la Corte territoriale giustifica l'attribuzione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale alla luce della mancata «indicazione circa la sua inefficacia». Per il resto, il motivo insiste nel sostenere che l'efficacia del contratto sarebbe dimostrata dal bonifico eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove, per quanto sopra detto, il bonifico, alla luce del contratto parallelo e delle concrete vicende esecutive, rappresenta solo la condotta distrattiva, mentre il negozio tra le due società era destinato a rimanere ineseguito per l'originaria, concorde volontà dei protagonisti della vicenda. 7. Fondato è il quinto motivo, poiché, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012 - dep. 13/02/2013, Rv. 254742 - 01; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119 - 0) Ne discende che la sentenza impugnata, nei confronti del Mura, deve essere annullata limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 8. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Irrilevante, per le ragioni giuridiche ricordate supra a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA] è la comparazione con la posizione di altri coimputati. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circ:ostanze, la senteiza della Corte territoriale non considera affatto la recidiva, esaminando la posizione della Manca, per cui non s'intende il senso della doglianza calibrata espressamente sull'iter argomentativo della sentenza impugnata. Del tutto infondata è poi la censura sul calcolo della pena, dal momento che il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate (tra le quali, per la Manca, non è presente, per le ragioni appena ricordate, la recidiva) non comporta alcuna diminuzione della pena base della quale dare conto in motivazione. Quanto alle pene accessorie, va ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). E sul punto la motivazione della sentenza impugnata non palesa alcuna illogicità. 9. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della Manca consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
Sentenza Cassazione n. 22102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris