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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2022

Cassazione n. 21789/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23138/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentatae difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, n. 592/2015 depositata il 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. . [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che, a propria volta,aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta, 2005, 2006, 2007, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi a seguito di verifiche su una scheda clienti, la così detta «lista Falciani» da cui era emerso che il contribuente risultava intestatario di un conto corrente intrattenuto presso la banca svizzera HSBC.

2. La C.t.r. riteneva legittimo l’ utilizzo dei dai raccolti e trasmessi dall’Amministrazione finanziaria francesee documentate le operazioni finanziarie poste a fondamento dell’avviso di accertamento.

Aggiungeva che il contribuente, a fronte delle precise e documentate contestazioni circa le operazioni finanziarie effettuate, «sostanzialmente ammesse» in sede di contraddittorio, come rilevato nella sentenza di primo grado, si era limitato ad una generica contestazione in ordine alla titolarità della scheda allo stesso intestata ed alla riconducibilità ad una confessione stragiudiziale delle ammissioni rese dal professionista delegato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e fala applicazione dell’art. 11, primo comma, preleggi, dell’art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 12, commi 2 e 2-bis d.l. 1 ° gennaio 2009, n. 78,convertito con modificazioni dalla legge 03 agosto 2009, n. 102.

In particolare,il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2009 – sottesa agli acce rtamenti impugnati – nonostante la natura sostanziale della norma invocata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2730, 2731 cod. civ.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver attribuito alle dichiarazioni rese in sede di contraddittorio dal professionista delegato dal contribuente il significato di confessione stragiudiziale, in mancanza della quale non vi era prova della titolarità in capo al contribuente di rapporti con la banca HSBC oggetto dell’accertamento

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e dell’art. 2967 cod. civ.

In particolare, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la pretesa tributaria era sfornita di qualsiasi prova.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 24, 97, 111 Cost.

In particolare, il ricorrente ritiene che l’utilizzo dei dati rivenienti dalla così detta lista Falcianiviola i principi di diritto al contraddittorio, diritto di difesa e buon andamento della Costituzione.

5. L’Avvocatura generale dello Stato il 23/04/2022 ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 119, dando atto della regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria oggetto del ricorso.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

6. Inragione di tale dichiarazione, nulla ostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.

7. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018.

8. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23138/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentatae difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, n. 592/2015 depositata il 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. . [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che, a propria volta,aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta, 2005, 2006, 2007, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi a seguito di verifiche su una scheda clienti, la così detta «lista Falciani» da cui era emerso che il contribuente risultava intestatario di un conto corrente intrattenuto presso la banca svizzera HSBC. 2. La C.t.r. riteneva legittimo l’ utilizzo dei dai raccolti e trasmessi dall’Amministrazione finanziaria francesee documentate le operazioni finanziarie poste a fondamento dell’avviso di accertamento. Aggiungeva che il contribuente, a fronte delle precise e documentate contestazioni circa le operazioni finanziarie effettuate, «sostanzialmente ammesse» in sede di contraddittorio, come rilevato nella sentenza di primo grado, si era limitato ad una generica contestazione in ordine alla titolarità della scheda allo stesso intestata ed alla riconducibilità ad una confessione stragiudiziale delle ammissioni rese dal professionista delegato. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e fala applicazione dell’art. 11, primo comma, preleggi, dell’art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 12, commi 2 e 2-bis d.l. 1 ° gennaio 2009, n. 78,convertito con modificazioni dalla legge 03 agosto 2009, n. 102. In particolare,il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2009 – sottesa agli acce rtamenti impugnati – nonostante la natura sostanziale della norma invocata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2730, 2731 cod. civ. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver attribuito alle dichiarazioni rese in sede di contraddittorio dal professionista delegato dal contribuente il significato di confessione stragiudiziale, in mancanza della quale non vi era prova della titolarità in capo al contribuente di rapporti con la banca HSBC oggetto dell’accertamento 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e dell’art. 2967 cod. civ. In particolare, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la pretesa tributaria era sfornita di qualsiasi prova. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 24, 97, 111 Cost. In particolare, il ricorrente ritiene che l’utilizzo dei dati rivenienti dalla così detta lista Falcianiviola i principi di diritto al contraddittorio, diritto di difesa e buon andamento della Costituzione. 5. L’Avvocatura generale dello Stato il 23/04/2022 ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 119, dando atto della regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria oggetto del ricorso. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 6. Inragione di tale dichiarazione, nulla ostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere. 7. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. 8. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia de
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