CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 38498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale ex art. 629 bis c.p.p. ; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla rilevata inammissibilità della istanza di rescissione per difetto di procura speciale, considerato che la procura allegata al predetto mezzo di impugnazione risulta univocamente riferita a procedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione ed alle altre istanze previste dall'ordinamento penitenziario, quindi ad atti diversi dalla rescissione del giudicato di competenza della Corte di appello ex art. 629 bis c.p.p.; ritenuto assorbita la diversa questione riferita all'utilizzo del mezzo Pec per la trasmissione dell'istanza, essendo decisivo il predetto profilo di inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]