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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15015/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,sez.dist. di Salerno n. 8613/2018 depositata il 09/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 21 settembre 2016, l’Agente della riscossione ha notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., poi posta in liquidazione, un avviso di intimazione dipagamento, recante la richiesta della somma complessiva di euroNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/20264.198.759,15, dovuta in forza di ventidue cartelle di pagamento riferite aun arco temporale compreso tra il 2001 e il 2009.

La società contribuenteha dedotto che l’intimazione non fosse stata preceduta dalla regolarenotificazione delle cartelle sottese e ha proposto, in data 16 novembre2016, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno,chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti per omessa oirregolare notifica.2.

Nel giudizio di primo grado si è costituita l’Agente della riscossione,eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributariocon riferimento ai crediti non aventi natura tributaria e l’incompetenzaterritoriale della Commissione adita in relazione ad alcune cartelleconcernenti tributi comunali e camerali emessi dal Comune di Milano e dallaCamera di commercio di Milano, e producendo documentazione a sostegnodella dedotta regolarità delle notificazioni.3.

Con sentenza n. 4359/6/2017, depositata il 10 ottobre 2017, laCommissione tributaria provinciale di Salerno ha dichiarato il proprio difettodi giurisdizione per le cartelle relative a crediti non tributari e la propriaincompetenza territoriale in relazione alle cartelle afferenti ai ruoli degli entimilanesi e, per il resto, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’Agente dellariscossione avesse fornito prova della rituale notificazione delle cartelle dipagamento, anche nei casi di consegna a persona qualificatasi addetta allaricezione.4.

Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto appello,deducendo, in via preliminare, l’erroneità della declaratoria di incompetenzaterritoriale e ribadendo le censure già svolte in ordine alla nullità dellenotificazioni delle cartelle, anche in considerazione del trasferimento dellasede sociale da Sant’Egidio di [OSCURATO:PERSONA] a Napoli, avvenuto il 23 gennaio2009.

La società ha insistito, altresì, sulla richiesta di esibizione deglioriginali delle relate di notifica e dedotto l’incompetenza territorialedell’Agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione.

L’AgenziaNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l’inammissibilitàdell’appello per genericità e chiedendo il rigetto nel merito, sul presuppostodella regolarità delle notificazioni e della correttezza della decisione di primogrado.5.

Con sentenza n. 8613/09/2018, depositata il 9 ottobre 2018, laCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, ha rigettato l’appello.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto nonmeritevoli di accoglimento le doglianze della contribuente, affermando chel’assunto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione risultasse sufficientementeprovato e che era stata data prova della ritualità delle notifiche delle cartelleanche mediante l’ausilio del messo notificatore, con successivacomunicazione al contribuente a mezzo raccomandata, e ha disposto lacompensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità dellavicenda.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito concontroricorso l’Ader.7.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione solleva invia preliminare plurime eccezioni di inammissibilità e infondatezzacomplessiva del ricorso.

In particolare, viene evidenziato che parte dellecartelle oggetto dell’intimazione di pagamento risultano automaticamenteannullate ex lege per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018,convertito nella L. n. 136 del 17 dicembre 2018, trattandosi di carichi diimporto residuo fino a mille euro affidati alla riscossione nel periodo2000-2010, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sualcune delle doglianze prospettate.Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

L’Amministrazione eccepisce, inoltre, la genericità e ripetitività deimotivi, rilevando come molte censure si risolvano in una merariproposizione delle questioni di merito già esaminate e respinte dai giudicitributari, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorsoper cassazione.2.1.

Tale ultima eccezione non merita accoglimento, in quanto ilricorso è rispettoso dei requisiti prescritti dagli artt. 360 e 366 c.p.c.3.

Risulta invece fondata la prima eccezione.Si tratta di carichi di importo residuo fino a mille euro affidati allariscossione nel periodo 2000-2010, riguardo ai quali - per effetto dell’art. 4del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella L. n. 136 del 17dicembre 2018 - vi è stato annullamento ex lege.3.1.

È dunque meno dell’interesse alla decisione riguardo alle preteserelative alle cartelle esattoriali n. 10020010151664651000,10020050040147770000, 10020060058854000000,10020070056428392000, le quali sono state oggetto di appositoprovvedimento di discarico amministrativo come previsto per Legge.3.2.

La cartella 10020020006287034000 non è invece inerente alpresente procedimento.4.

Deve quindi passarsi all’esame di merito.4.1.

Va subito evidenziato che non può essere seguita la tesi dellaProcura Generale, la quale ha evidenziato che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., che ricorrerebbe non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass.,sez. sesta, ord. 9 marzo 2022, n. 7724).Nel caso di specie manca, invero, un accertamento in fatto sul puntooggetto di contestazione con i motivi, e non si verte certamente in ipotesiin cui “il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzareo precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”.4.2.

La tesi prospettata non può quindi trovare accoglimento.5.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.5.1.

Con tale censura la società ricorrente lamenta che laCommissione tributaria regionale avrebbe omesso di esaminare laquestione della competenza territoriale della Commissione tributariaprovinciale di Salerno, ritenuta erroneamente incompetente con riferimentoad alcune cartelle relative a tributi comunali e camerali emessi da entimilanesi.

Secondo la parte ricorrente, essendo stato impugnato non già ilruolo, ma l’atto di intimazione di pagamento, notificato nel 2016 dall’agentedella riscossione con sede a Salerno, la competenza territoriale dovevaessere individuata, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (comemodificato dal d.lgs. n. 156 del 2015), con riferimento alla sede dell’agenteche aveva emesso l’atto.

La CTR, pur dando atto della questione nellaricostruzione dei fatti, non avrebbe fornito alcuna risposta sul punto,incorrendo così nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo.5.2.

Nel controricorso si replica che la censura è inammissibile ecomunque superata, poiché le cartelle concernenti tributi comunali ecamerali risultano annullate ex lege in forza del citato D.L. n. 119 del 2018.L’Amministrazione ha evidenziato anche che la questione attiene avalutazioni di diritto e non a un “fatto storico decisivo” rilevante ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza delleNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026Sezioni Unite, sicché il motivo si risolve in una critica alla decisione di meritonon consentita in sede di legittimità.5.3.

La questione riguarda le cartelle esattoriali nn.10020010151664651000, 10020020006287034000, rispettivamenteemesse dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano.

Ladoglianza è quindi superata da quanto evidenziato in sede di eccezionipreliminari, al precedente punto 3, atteso che le cartelle esattoriali inquestione, risultano annullate per effetto del D.L. 11.9/2018.5.4.

Il motivo va quindi rigettato.6.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce lanullità della sentenza per la mancata e/o errata esposizione dei motivi infatto ed in diritto su cui si fonda la sentenza, in relazione all’art. 360, Icomma, n. 4, c.p.c.6.1.

La ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata permotivazione meramente apparente, sostenendo che la CTR si sarebbelimitata ad affermare, in modo apodittico e stereotipato, la ritualità dellenotifiche delle cartelle, senza confrontarsi con le numerose e articolatecensure proposte in appello.

In particolare, si contesta che la motivazionenon dia conto delle doglianze relative alla mancata produzione degli originalidelle relate, alla notifica presso una sede non più riferibile alla società e allaconsegna degli atti a soggetti estranei alla compagine sociale.

Tale estremaconcisione impedirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalgiudice, integrando un vero e proprio error in procedendo.6.2.

Nel controricorso, l’Avvocatura dello Stato osserva che lamotivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, soddisfa il “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.,come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.

Viene richiamatol’orientamento secondo cui il giudice non è tenuto a confutareanaliticamente tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente cherisulti, anche implicitamente, il percorso argomentativo seguito.

La censura,Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026pertanto, si risolverebbe in una critica al merito della decisione,inammissibile in cassazione.6.3.

La censura è fondata.Parte ricorrente – che ai fini dell’autosufficienza riporta da pag. 7 apag. 11 del ricorso per cassazione tutte le doglianze formulate in appello –ha formulato numerose censure relativa alla procedura di notifica, riguardoalle quali non è stata offerta alcuna risposta da parte del giudice delgravame.Il motivo risulta dunque meritevole di accoglimento.7.

Le ulteriori censure n. 3 e 4 sono da ritenersi assorbite, essendo lestesse una riproposizione dei motivi di appello la cui analisi è statapretermessa, e su cui occorre una risposta del giudice del gravame.7.1.

Invero, con il terzo motivo di ricorso, è stata dedotta lanullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 145e 140 c.p.c., dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del D.P.R.n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.,nell’interpretazione elaborata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.258 del 2012.

In particolare, si sostiene che le notifiche delle cartellesarebbero nulle perché effettuate presso una sede non più esistente, ovveroconsegnate a soggetti non legittimati, senza l’osservanza delle formalitàpreviste per i casi di irreperibilità relativa, come chiarito dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 258 del 2012, che impone l’invio dellaraccomandata informativa.

La CTR avrebbe omesso ogni verificasull’effettivo rispetto di tale iter procedimentale.

Nel controricorso si èeccepito, in risosta, che le doglianze sono inammissibili per difetto diautosufficienza e specificità, non avendo la ricorrente indicato puntualmentegli atti e le notifiche contestate.

Nel merito, l’Amministrazione evidenzia chela notificazione delle cartelle di pagamento è regolata da una disciplinaspeciale, che consente anche la notifica diretta a mezzo posta, e che laconsegna a persona qualificatasi addetta alla ricezione è assistita da unaNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria, nella specienon fornita.

Quanto alla produzione documentale, viene ribadito che le copiefotostatiche hanno piena efficacia probatoria se non specificamentedisconosciute.7.2.

Con il quarto motivo di ricorso, invece, è dedotto l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti in relazione all’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.: la CTR non avrebbeesaminato in modo adeguato l’intera problematica relativa alle modalità dinotifica delle cartelle di pagamento, limitandosi a un’affermazione di stilesulla loro ritualità, senza prendere posizione sulle specifiche contestazionisollevate in appello.

Nel controricorso è stato osservato che il motivo èmeramente reiterativo delle doglianze già formulate con i precedenti motivie si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudiziodi legittimità, ed è stato inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, aseguito della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentitocensurare l’insufficienza o l’illogicità della motivazione, ma solo l’omessoesame di un fatto storico decisivo, nella specie insussistente.8.

Va infine analizzato l’ultimo motivo di ricorso, il quinto.9.

Con tale censura si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.La CTR avrebbe completamente pretermesso l’esame della questionerelativa alla competenza territoriale dell’agente della riscossione che haemesso l’intimazione di pagamento, sostenendo che, avendo la società sedein Napoli sin dal 2009, l’atto avrebbe dovuto essere formato ed emessodall’agente territorialmente competente per la provincia di Napoli, conconseguente nullità dell’intimazione.Nel controricorso si replica che la censura è infondata, poiché lacompetenza dell’agente della riscossione va individuata con riferimento aldomicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo,Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026che nella specie risultava in provincia di Salerno.

In ogni caso, vienesottolineato che, a seguito della riforma del sistema della riscossione edell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’attività diriscossione è svolta su base nazionale, sicché la doglianza non coglie nelsegno.9.1.

Il motivo è fondato.9.2.

Anche riguardo alla presente censura è del tutto pretermessaogni risposta da parte del giudice del gravame.10.

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento ai motivi nn.2 e 5, rigettato il primo e assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità.

Vanno dichiarate estinte le questioni relativealle cartelle di importo inferiore ai mille euro, per quanto sopra osservato.

P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso n. 2 e n. 5, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,sez.dist. di Salerno n. 8613/2018 depositata il 09/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 21 settembre 2016, l’Agente della riscossione ha notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., poi posta in liquidazione, un avviso di intimazione dipagamento, recante la richiesta della somma complessiva di euroNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/20264.198.759,15, dovuta in forza di ventidue cartelle di pagamento riferite aun arco temporale compreso tra il 2001 e il 2009. La società contribuenteha dedotto che l’intimazione non fosse stata preceduta dalla regolarenotificazione delle cartelle sottese e ha proposto, in data 16 novembre2016, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno,chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti per omessa oirregolare notifica.2. Nel giudizio di primo grado si è costituita l’Agente della riscossione,eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributariocon riferimento ai crediti non aventi natura tributaria e l’incompetenzaterritoriale della Commissione adita in relazione ad alcune cartelleconcernenti tributi comunali e camerali emessi dal Comune di Milano e dallaCamera di commercio di Milano, e producendo documentazione a sostegnodella dedotta regolarità delle notificazioni.3. Con sentenza n. 4359/6/2017, depositata il 10 ottobre 2017, laCommissione tributaria provinciale di Salerno ha dichiarato il proprio difettodi giurisdizione per le cartelle relative a crediti non tributari e la propriaincompetenza territoriale in relazione alle cartelle afferenti ai ruoli degli entimilanesi e, per il resto, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’Agente dellariscossione avesse fornito prova della rituale notificazione delle cartelle dipagamento, anche nei casi di consegna a persona qualificatasi addetta allaricezione.4. Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto appello,deducendo, in via preliminare, l’erroneità della declaratoria di incompetenzaterritoriale e ribadendo le censure già svolte in ordine alla nullità dellenotificazioni delle cartelle, anche in considerazione del trasferimento dellasede sociale da Sant’Egidio di [OSCURATO:PERSONA] a Napoli, avvenuto il 23 gennaio2009. La società ha insistito, altresì, sulla richiesta di esibizione deglioriginali delle relate di notifica e dedotto l’incompetenza territorialedell’Agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione. L’AgenziaNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l’inammissibilitàdell’appello per genericità e chiedendo il rigetto nel merito, sul presuppostodella regolarità delle notificazioni e della correttezza della decisione di primogrado.5. Con sentenza n. 8613/09/2018, depositata il 9 ottobre 2018, laCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, ha rigettato l’appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto nonmeritevoli di accoglimento le doglianze della contribuente, affermando chel’assunto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione risultasse sufficientementeprovato e che era stata data prova della ritualità delle notifiche delle cartelleanche mediante l’ausilio del messo notificatore, con successivacomunicazione al contribuente a mezzo raccomandata, e ha disposto lacompensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità dellavicenda.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito concontroricorso l’Ader.7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione solleva invia preliminare plurime eccezioni di inammissibilità e infondatezzacomplessiva del ricorso. In particolare, viene evidenziato che parte dellecartelle oggetto dell’intimazione di pagamento risultano automaticamenteannullate ex lege per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018,convertito nella L. n. 136 del 17 dicembre 2018, trattandosi di carichi diimporto residuo fino a mille euro affidati alla riscossione nel periodo2000-2010, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sualcune delle doglianze prospettate.Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/20262. L’Amministrazione eccepisce, inoltre, la genericità e ripetitività deimotivi, rilevando come molte censure si risolvano in una merariproposizione delle questioni di merito già esaminate e respinte dai giudicitributari, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorsoper cassazione.2.1. Tale ultima eccezione non merita accoglimento, in quanto ilricorso è rispettoso dei requisiti prescritti dagli artt. 360 e 366 c.p.c.3. Risulta invece fondata la prima eccezione.Si tratta di carichi di importo residuo fino a mille euro affidati allariscossione nel periodo 2000-2010, riguardo ai quali - per effetto dell’art. 4del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella L. n. 136 del 17dicembre 2018 - vi è stato annullamento ex lege.3.1. È dunque meno dell’interesse alla decisione riguardo alle preteserelative alle cartelle esattoriali n. 10020010151664651000,10020050040147770000, 10020060058854000000,10020070056428392000, le quali sono state oggetto di appositoprovvedimento di discarico amministrativo come previsto per Legge.3.2. La cartella 10020020006287034000 non è invece inerente alpresente procedimento.4. Deve quindi passarsi all’esame di merito.4.1. Va subito evidenziato che non può essere seguita la tesi dellaProcura Generale, la quale ha evidenziato che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., che ricorrerebbe non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass.,sez. sesta, ord. 9 marzo 2022, n. 7724).Nel caso di specie manca, invero, un accertamento in fatto sul puntooggetto di contestazione con i motivi, e non si verte certamente in ipotesiin cui “il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzareo precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”.4.2. La tesi prospettata non può quindi trovare accoglimento.5. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.5.1. Con tale censura la società ricorrente lamenta che laCommissione tributaria regionale avrebbe omesso di esaminare laquestione della competenza territoriale della Commissione tributariaprovinciale di Salerno, ritenuta erroneamente incompetente con riferimentoad alcune cartelle relative a tributi comunali e camerali emessi da entimilanesi. Secondo la parte ricorrente, essendo stato impugnato non già ilruolo, ma l’atto di intimazione di pagamento, notificato nel 2016 dall’agentedella riscossione con sede a Salerno, la competenza territoriale dovevaessere individuata, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (comemodificato dal d.lgs. n. 156 del 2015), con riferimento alla sede dell’agenteche aveva emesso l’atto. La CTR, pur dando atto della questione nellaricostruzione dei fatti, non avrebbe fornito alcuna risposta sul punto,incorrendo così nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo.5.2. Nel controricorso si replica che la censura è inammissibile ecomunque superata, poiché le cartelle concernenti tributi comunali ecamerali risultano annullate ex lege in forza del citato D.L. n. 119 del 2018.L’Amministrazione ha evidenziato anche che la questione attiene avalutazioni di diritto e non a un “fatto storico decisivo” rilevante ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza delleNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026Sezioni Unite, sicché il motivo si risolve in una critica alla decisione di meritonon consentita in sede di legittimità.5.3. La questione riguarda le cartelle esattoriali nn.10020010151664651000, 10020020006287034000, rispettivamenteemesse dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano. Ladoglianza è quindi superata da quanto evidenziato in sede di eccezionipreliminari, al precedente punto 3, atteso che le cartelle esattoriali inquestione, risultano annullate per effetto del D.L. 11.9/2018.5.4. Il motivo va quindi rigettato.6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce lanullità della sentenza per la mancata e/o errata esposizione dei motivi infatto ed in diritto su cui si fonda la sentenza, in relazione all’art. 360, Icomma, n. 4, c.p.c.6.1. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata permotivazione meramente apparente, sostenendo che la CTR si sarebbelimitata ad affermare, in modo apodittico e stereotipato, la ritualità dellenotifiche delle cartelle, senza confrontarsi con le numerose e articolatecensure proposte in appello. In particolare, si contesta che la motivazionenon dia conto delle doglianze relative alla mancata produzione degli originalidelle relate, alla notifica presso una sede non più riferibile alla società e allaconsegna degli atti a soggetti estranei alla compagine sociale. Tale estremaconcisione impedirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalgiudice, integrando un vero e proprio error in procedendo.6.2. Nel controricorso, l’Avvocatura dello Stato osserva che lamotivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, soddisfa il “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.,come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene richiamatol’orientamento secondo cui il giudice non è tenuto a confutareanaliticamente tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente cherisulti, anche implicitamente, il percorso argomentativo seguito. La censura,Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026pertanto, si risolverebbe in una critica al merito della decisione,inammissibile in cassazione.6.3. La censura è fondata.Parte ricorrente – che ai fini dell’autosufficienza riporta da pag. 7 apag. 11 del ricorso per cassazione tutte le doglianze formulate in appello –ha formulato numerose censure relativa alla procedura di notifica, riguardoalle quali non è stata offerta alcuna risposta da parte del giudice delgravame.Il motivo risulta dunque meritevole di accoglimento.7. Le ulteriori censure n. 3 e 4 sono da ritenersi assorbite, essendo lestesse una riproposizione dei motivi di appello la cui analisi è statapretermessa, e su cui occorre una risposta del giudice del gravame.7.1. Invero, con il terzo motivo di ricorso, è stata dedotta lanullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 145e 140 c.p.c., dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del D.P.R.n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.,nell’interpretazione elaborata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.258 del 2012. In particolare, si sostiene che le notifiche delle cartellesarebbero nulle perché effettuate presso una sede non più esistente, ovveroconsegnate a soggetti non legittimati, senza l’osservanza delle formalitàpreviste per i casi di irreperibilità relativa, come chiarito dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 258 del 2012, che impone l’invio dellaraccomandata informativa. La CTR avrebbe omesso ogni verificasull’effettivo rispetto di tale iter procedimentale. Nel controricorso si èeccepito, in risosta, che le doglianze sono inammissibili per difetto diautosufficienza e specificità, non avendo la ricorrente indicato puntualmentegli atti e le notifiche contestate. Nel merito, l’Amministrazione evidenzia chela notificazione delle cartelle di pagamento è regolata da una disciplinaspeciale, che consente anche la notifica diretta a mezzo posta, e che laconsegna a persona qualificatasi addetta alla ricezione è assistita da unaNumero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria, nella specienon fornita. Quanto alla produzione documentale, viene ribadito che le copiefotostatiche hanno piena efficacia probatoria se non specificamentedisconosciute.7.2. Con il quarto motivo di ricorso, invece, è dedotto l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti in relazione all’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.: la CTR non avrebbeesaminato in modo adeguato l’intera problematica relativa alle modalità dinotifica delle cartelle di pagamento, limitandosi a un’affermazione di stilesulla loro ritualità, senza prendere posizione sulle specifiche contestazionisollevate in appello. Nel controricorso è stato osservato che il motivo èmeramente reiterativo delle doglianze già formulate con i precedenti motivie si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudiziodi legittimità, ed è stato inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, aseguito della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentitocensurare l’insufficienza o l’illogicità della motivazione, ma solo l’omessoesame di un fatto storico decisivo, nella specie insussistente.8. Va infine analizzato l’ultimo motivo di ricorso, il quinto.9. Con tale censura si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.La CTR avrebbe completamente pretermesso l’esame della questionerelativa alla competenza territoriale dell’agente della riscossione che haemesso l’intimazione di pagamento, sostenendo che, avendo la società sedein Napoli sin dal 2009, l’atto avrebbe dovuto essere formato ed emessodall’agente territorialmente competente per la provincia di Napoli, conconseguente nullità dell’intimazione.Nel controricorso si replica che la censura è infondata, poiché lacompetenza dell’agente della riscossione va individuata con riferimento aldomicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo,Numero registro generale 11311/2019Numero sezionale 4192/2026Numero di raccolta generale 15015/2026Data pubblicazione 19/05/2026che nella specie risultava in provincia di Salerno. In ogni caso, vienesottolineato che, a seguito della riforma del sistema della riscossione edell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’attività diriscossione è svolta su base nazionale, sicché la doglianza non coglie nelsegno.9.1. Il motivo è fondato.9.2. Anche riguardo alla presente censura è del tutto pretermessaogni risposta da parte del giudice del gravame.10. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento ai motivi nn.2 e 5, rigettato il primo e assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità. Vanno dichiarate estinte le questioni relativealle cartelle di importo inferiore ai mille euro, per quanto sopra osservato. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso n. 2 e n. 5, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris