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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24526/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il contestato reato di ricettazione, omettendo la riqualificazione del fatto nel delitto di furto, è reiterativo di doglianze già dedotte in appello, esaminate e disattese dalla Corte territoriale con richiamo a precisi dati fattuali e a corretti argomenti giuridici; che il collegio di merito ha ricavato, in via logica, la consapevolezza della provenienza delittuosa del furgone Ducato e dei quattro motocicli Honda trovati nella disponibilità dell'imputato valorizzando al riguardo non solo la condotta di costui al momento del controllo (si era dato alla fuga, abbandonando tutti i mezzi), ma anche l'assenza di spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso; ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto nel reato di furto non avendo egli allegato alcunchè in ordine alla sua partecipazione al delitto presupposto( pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata); che si tratta di argomentazioni in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021- dep. 08/02/2022, Desideri, Rv. 282955) e la prova dell'elemento soggettivo - configurabile anche nella forma eventuale - può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente che non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 3, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva reiterativa specifica infraquinquennale e alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione sul punto esposta dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 ove si è giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sulla base dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è affermato che i fatti di reato (ricettazione di plurimi veicoli) erano significativi di rafforzata pericolosità sociale in capo all'imputato, già gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, anche identici a quelli oggetto di giudizio; si è ritenuta congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado in considerazione della gravità della condotta che aveva avuto ad oggetto beni di rilevante valore economico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il contestato reato di ricettazione, omettendo la riqualificazione del fatto nel delitto di furto, è reiterativo di doglianze già dedotte in appello, esaminate e disattese dalla Corte territoriale con richiamo a precisi dati fattuali e a corretti argomenti giuridici; che il collegio di merito ha ricavato, in via logica, la consapevolezza della provenienza delittuosa del furgone Ducato e dei quattro motocicli Honda trovati nella disponibilità dell'imputato valorizzando al riguardo non solo la condotta di costui al momento del controllo (si era dato alla fuga, abbandonando tutti i mezzi), ma anche l'assenza di spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso; ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto nel reato di furto non avendo egli allegato alcunchè in ordine alla sua partecipazione al delitto presupposto( pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata); che si tratta di argomentazioni in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021- dep. 08/02/2022, Desideri, Rv. 282955) e la prova dell'elemento soggettivo - configurabile anche nella forma eventuale - può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente che non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 3, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva reiterativa specifica infraquinquennale e alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione sul punto esposta dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 ove si è giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sulla base dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è affermato che i fatti di reato (ricettazione di plurimi veicoli) erano significativi di rafforzata pericolosità sociale in capo all'imputato, già gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, anche identici a quelli oggetto di giudizio; si è ritenuta congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado in considerazione della gravità della condotta che aveva avuto ad oggetto beni di rilevante valore economico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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