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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08027/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29060-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tivoli ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3890/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Roma n. 3890/2020 sull’accertamento della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29060/2020 Numero sezionale 8616/2021 proprietà per intervenuta usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8027/2022Data pubblicazione 11/03/2022 in relazione ad alcuni terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà del Bonuglia; -la corte d’appello ha motivato il rigetto del gravame del Bonuglia rilevando la completezza, non contraddittorietà e coerenza delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e dalle quali è emerso il possesso prolungato in capo al Sambucini, risalente agli anni 1960, allorché i terreni furono abbandonati dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; -inoltre, la corte territoriale ha evidenziato che non sussisteva discrepanza in ordine all’identificazione catastale dei terreni oggetto della domanda rispetto a quelli che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto in acquisto al Sambucini con la lettera raccomandata del 6 giugno 2005, in ragione della riconosciuta protratta occupazione degli stessi da parte dell’odierno controricorrente; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Bonuglia con ricorso affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria; -è stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. ed all’art. 111 comma 6, Cost, la nullità della sentenza d’appello ex art. 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. per mancanza di motivazione e/o motivazione meramente figurativa, apparente e perplessa per non avere la corte d’appello dato conto delle ragioni e dei criteri logici e fattuali di cui si è avvalsa nella valutazione di alcune prove testimoniali e documentali per fondare il giudizio sulla loro attendibilità in ordine alla prova del possesso ad usucapionem ed al contempo per pervenire a sostenere F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29060/2020 Numero sezionale 8616/2021 l’inattendibilità di altre prove orali che escludevano quella Numero di raccolta generale 8027/2022Data pubblicazione 11/03/2022 medesima situazione di fatto; -con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame della condizione dei terreni oggetto della domanda di usucapione in relazione alla loro destinazione ed alla inesistenza su di essi di attività materiali visibili e tali da integrare il possesso ad usucapionem, costituente fatti decisivi su cui le parti si sono confrontate nel corso dei giudizi di merito; -assume il ricorrente che la corte d’appello avrebbe trascurato l’esame delle condizioni di abbandono dei terreni in forza delle quali si sarebbe dovuta escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’intervenuta usucapione; - in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso; - non risulta infatti depositata agli atti - come previsto a pena di improcedibilità dall’articolo 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ. - la relazione di notificazione della sentenza impugnata, notificazione eseguita in data 11/09/2020 così come lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso (cfr. pag.1); -del resto, lo stesso ricorrente specifica di avere allegato, tra i documenti ed atti, (solo) la copia autentica della sentenza impugnata, dando così implicitamente atto del mancato deposito della relata di notificazione (circostanza peraltro emersa dall’esame degli atti del processo); - la relata della notifica della sentenza non risulta prodotta dalla parte controricorrente, né comunque si trova nella disponibilità di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

Un. n.10648/2017); - il ricorso è stato notificato il 9.12.2020 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 3.8.2020) per cui non soccorre neppure il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 17066/2013; - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29060/2020 Numero sezionale 8616/2021 - consegue a quanto sin qui rilevato la inevitabile deNumero di raccolta generale 8027/2022claratoria di Data pubblicazione 11/03/2022 improcedibilità del ricorso; -le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29060-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tivoli ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3890/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Roma n. 3890/2020 sull’accertamento della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29060/2020 Numero sezionale 8616/2021 proprietà per intervenuta usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8027/2022Data pubblicazione 11/03/2022 in relazione ad alcuni terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà del Bonuglia; -la corte d’appello ha motivato il rigetto del gravame del Bonuglia rilevando la completezza, non contraddittorietà e coerenza delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e dalle quali è emerso il possesso prolungato in capo al Sambucini, risalente agli anni 1960, allorché i terreni furono abbandonati dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; -inoltre, la corte territoriale ha evidenziato che non sussisteva discrepanza in ordine all’identificazione catastale dei terreni oggetto della domanda rispetto a quelli che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto in acquisto al Sambucini con la lettera raccomandata del 6 giugno 2005, in ragione della riconosciuta protratta occupazione degli stessi da parte dell’odierno controricorrente; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Bonuglia con ricorso affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria; -è stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. ed all’art. 111 comma 6, Cost, la nullità della sentenza d’appello ex art. 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. per mancanza di motivazione e/o motivazione meramente figurativa, apparente e perplessa per non avere la corte d’appello dato conto delle ragioni e dei criteri logici e fattuali di cui si è avvalsa nella valutazione di alcune prove testimoniali e documentali per fondare il giudizio sulla loro attendibilità in ordine alla prova del possesso ad usucapionem ed al contempo per pervenire a sostenere F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. Sez. Un. n.10648/2017); - il ricorso è stato notificato il 9.12.2020 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 3.8.2020) per cui non soccorre neppure il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 17066/2013; - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S
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