CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27234/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il giudizio di responsabilità si risolve nella prospettazione di mere doglianze in punto di fatto a fronte di una ricostruzione della vicenda, operata conformemente dai giudici dei due gradi di merito, che mette in luce, senza incertezze, la condotta oppositiva del ricorrente; l'accenno alla incidenza della recidiva sul portato finale della pena irrogata è marcatamente inconferente, atteso che la stessa è stata esclusa; l'eccepita prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello, non rileva a fronte della inammissibilità degli altri motivi di censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.