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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17766/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 123) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità.

I giudici veneziani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 100 euro della merce che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità".

Quanto alla censura in ordine al diniego dell'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la stessa è assolutamente generica, non specificando le ragioni per cui tale statuizione sarebbe viziata da profili di illegittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 123) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici veneziani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 100 euro della merce che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità". Quanto alla censura in ordine al diniego dell'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la stessa è assolutamente generica, non specificando le ragioni per cui tale statuizione sarebbe viziata da profili di illegittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 m
Sentenza Cassazione n. 17766/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris