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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16294/2026

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osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Patti, nell'udienza predibattimentale del 4 novembre 2025, relativa al procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, ritenuta l'invalidità derivata del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. 2.1 Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'abnormità dell'atto impugnato.

Il ricorrente deduce che nel procedimento penale in oggetto la redazione dei verbali di identificazione e dichiarazione di domicilio veniva effettuata in conseguenza del sequestro d'urgenza operato il 28 febbraio 2025, prima ancora che l'autorità giudiziaria venisse investita della notizia di reato e che, pertanto, i verbali non potevano contenere alcuna indicazione dell'autorità giudiziaria procedente, proprio perché non esisteva alcun procedimento penale pendente presso la Procura al momento della loro redazione.

Sostiene, inoltre, che anche a voler ritenere carenti gli avvertimenti contenuti nei suindicati verbali, ancor prima della conclusione delle indagini, nel presente procedimento, la "prima notificazione all'imputato non detenuto", avvenuta ritualmente mediante consegna di copia dell'atto ex art. 157 cod. proc. pen., è stata quella dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza e contestuale decreto che disponeva il sequestro; che con tale atto, debitamente notificato a entrambi gli indagati e al difensore di fiducia nominato, le parti venivano compiutamente rese edotte delle norme di legge violate, della data e del luogo del fatto, nonché dell'autorità giudiziaria procedente e che, pertanto, avendo le persone sottoposte alle indagini nominato il difensore e ricevuto gli avvertimenti di rito, non v'è dubbio che le comunicazioni successive alla prima potessero essere effettuate al difensore.

Deduce, in conclusione, che il Tribunale, dichiarando la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ha emanato un atto affetto da abnormità, ha determinato un'indebita regressione del procedimento e prodotto una stasi dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 2Occorre, in primo luogo, rammentare che secondo le Sezione Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme», a seguito della cui emissione il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv, 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez.

U, n. 25957/2009 cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti").

Ciò premesso in termini generali, deve rilevarsi che dal verbale di udienza predibattimentale del 4 novembre 2025 del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegato al ricorso, risulta che il Tribunale ha ritenuto che, affinché la prima notifica all'imputato non detenuto, diversa da quella relativa agli atti introduttivi del giudizio, potesse effettuarsi mediante consegna dell'atto al difensore, fosse necessario fornire gli avvertimenti contentra_previsti nell'art. 161, comma,01, cod. proc. pen. (norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e autorità giudiziaria procedente) e che, nel caso di specie, dall'analisi dei verbali ex art. 349 cod. proc. pen. emergesse che la polizia giudiziaria, pur avendo indicato le norme di legge che si assumono violate nonché il luogo e la data di presunta commissione dell'illecito, non avesse tuttavia indicato l'autorità giudiziaria procedente.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari dovesse essere notificato nelle ordinarie forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non mediante consegna 3di copia dell'atto al difensore.

Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la nullità della notificazione e "l'invalidità derivata" del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede.

Ritiene la Corte che la notificazione dell'avviso di conclusion-tdelle indagini preliminari agli allora indagati sia stata eseguita ritualmente mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia.

Come evidenziato dal ricorrente, l'art. 161, comma j;(1, cod. proc. pen. prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, "se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini".

Nel caso in esame i verbali di identificazione e dichiarazione di domicilio, redatti ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen., contengono l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data e del luogo del fatto, ma sono privi dell'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente.

Quest'ultima indicazione, come le altre, deve essere fornita, secondo quanto dispone il suindicato art. 161, comma Øi, se la polizia giudiziaria si trovi nelle condizioni per poterlo fare.

Nel caso concreto la polizia giudiziaria non era in grado di fornire l'indicazione poiché l'autorità giudiziaria non era stata ancora investita (la c.n.r., allegata al ricorso, risulta redatta nella stessa data dei verbali di elezione di domicilio).

Inoltre, deve rilevarsi che la mancanza di tale indicazione non comporta, in ogni caso, la nullità della notificazione poiché l'art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. prevede la nullità della notificazione "se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8 ter, e 161, comma fil, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore".

Dai verbali redatti risulta essere stato ritualmente dato l'avvertimento che le notificazioni diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

Superfluo appare l'esame delle ulteriori argomentazioni del ricorrente fondate sugli artt. 157 e 157-bis cod. proc. pen. in ordine alle quali deve solamente rilevarsi che la notificazione del provvedimento di convalida del sequestro e di sequestro preventivo emesso il 2 settembre 2024, eseguita il 24 settembre 2024 in mani proprie di [OSCURATO:PERSONA] e 1'11 novembre 2024 in mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], ha consentito agli indagati, oggi imputati, di individuare l'autorità giudiziaria procedente.

Pertanto, essendo stato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari regolarmente notificato agli indagati, non potendo, in ragione di quanto previsto 4dall'art. 161, comma /1, cod. proc. pen., farsi altrimenti, l'impugnato provvedimento di annullamento della notificazione e di restituzione degli atti al pubblico ministero ha determinato, con provvedimento abnorme, una indebita regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e una stasi processuale non altrimenti rimediabile.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]•i Liberati al: ow. 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabettzy rigbito EIO 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Patti, nell'udienza predibattimentale del 4 novembre 2025, relativa al procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, ritenuta l'invalidità derivata del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. 2.1 Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'abnormità dell'atto impugnato. Il ricorrente deduce che nel procedimento penale in oggetto la redazione dei verbali di identificazione e dichiarazione di domicilio veniva effettuata in conseguenza del sequestro d'urgenza operato il 28 febbraio 2025, prima ancora che l'autorità giudiziaria venisse investita della notizia di reato e che, pertanto, i verbali non potevano contenere alcuna indicazione dell'autorità giudiziaria procedente, proprio perché non esisteva alcun procedimento penale pendente presso la Procura al momento della loro redazione. Sostiene, inoltre, che anche a voler ritenere carenti gli avvertimenti contenuti nei suindicati verbali, ancor prima della conclusione delle indagini, nel presente procedimento, la "prima notificazione all'imputato non detenuto", avvenuta ritualmente mediante consegna di copia dell'atto ex art. 157 cod. proc. pen., è stata quella dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza e contestuale decreto che disponeva il sequestro; che con tale atto, debitamente notificato a entrambi gli indagati e al difensore di fiducia nominato, le parti venivano compiutamente rese edotte delle norme di legge violate, della data e del luogo del fatto, nonché dell'autorità giudiziaria procedente e che, pertanto, avendo le persone sottoposte alle indagini nominato il difensore e ricevuto gli avvertimenti di rito, non v'è dubbio che le comunicazioni successive alla prima potessero essere effettuate al difensore. Deduce, in conclusione, che il Tribunale, dichiarando la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ha emanato un atto affetto da abnormità, ha determinato un'indebita regressione del procedimento e prodotto una stasi dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2Occorre, in primo luogo, rammentare che secondo le Sezione Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme», a seguito della cui emissione il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv, 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U, n. 25957/2009 cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti"). Ciò premesso in termini generali, deve rilevarsi che dal verbale di udienza predibattimentale del 4 novembre 2025 del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegato al ricorso, risulta che il Tribunale ha ritenuto che, affinché la prima notifica all'imputato non detenuto, diversa da quella relativa agli atti introduttivi del giudizio, potesse effettuarsi mediante consegna dell'atto al difensore, fosse necessario fornire gli avvertimenti contentra_previsti nell'art. 161, comma,01, cod. proc. pen. (norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e autorità giudiziaria procedente) e che, nel caso di specie, dall'analisi dei verbali ex art. 349 cod. proc. pen. emergesse che la polizia giudiziaria, pur avendo indicato le norme di legge che si assumono violate nonché il luogo e la data di presunta commissione dell'illecito, non avesse tuttavia indicato l'autorità giudiziaria procedente. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari dovesse essere notificato nelle ordinarie forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non mediante consegna 3di copia dell'atto al difensore. Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la nullità della notificazione e "l'invalidità derivata" del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede. Ritiene la Corte che la notificazione dell'avviso di conclusion-tdelle indagini preliminari agli allora indagati sia stata eseguita ritualmente mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia. Come evidenziato dal ricorrente, l'art. 161, comma j;(1, cod. proc. pen. prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, "se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini". Nel caso in esame i verbali di identificazione e dichiarazione di domicilio, redatti ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen., contengono l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data e del luogo del fatto, ma sono privi dell'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente. Quest'ultima indicazione, come le altre, deve essere fornita, secondo quanto dispone il suindicato art. 161, comma Øi, se la polizia giudiziaria si trovi nelle condizioni per poterlo fare. Nel caso concreto la polizia giudiziaria non era in grado di fornire l'indicazione poiché l'autorità giudiziaria non era stata ancora investita (la c.n.r., allegata al ricorso, risulta redatta nella stessa data dei verbali di elezione di domicilio). Inoltre, deve rilevarsi che la mancanza di tale indicazione non comporta, in ogni caso, la nullità della notificazione poiché l'art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. prevede la nullità della notificazione "se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8 ter, e 161, comma fil, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore". Dai verbali redatti risulta essere stato ritualmente dato l'avvertimento che le notificazioni diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Superfluo appare l'esame delle ulteriori argomentazioni del ricorrente fondate sugli artt. 157 e 157-bis cod. proc. pen. in ordine alle quali deve solamente rilevarsi che la notificazione del provvedimento di convalida del sequestro e di sequestro preventivo emesso il 2 settembre 2024, eseguita il 24 settembre 2024 in mani proprie di [OSCURATO:PERSONA] e 1'11 novembre 2024 in mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], ha consentito agli indagati, oggi imputati, di individuare l'autorità giudiziaria procedente. Pertanto, essendo stato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari regolarmente notificato agli indagati, non potendo, in ragione di quanto previsto 4dall'art. 161, comma /1, cod. proc. pen., farsi altrimenti, l'impugnato provvedimento di annullamento della notificazione e di restituzione degli atti al pubblico ministero ha determinato, con provvedimento abnorme, una indebita regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e una stasi processuale non altrimenti rimediabile. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]•i Liberati al: ow. 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabettzy rigbito EIO 5
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