CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 04794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21256del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 892 / 29 /1 6 depositata in data 4 febbraio 2016 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campaniaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti d e ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 20807/02/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva rigettato il ricorso della contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di nastri e dischi e rivendita autorizzata Wind, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. del 28 giugno 12 della G.d.F. di Castellammare di Stabia, aveva contestato- con metodo sintetico , in assenza dipresentazione della dichiarazione fiscale - maggiore reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2007; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che:1) premesso che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente andava computato in base ai giorni di effettiva presenza dei verificatori, non rilevando il periodo intercorso tra l’inizio(in data 8 febbraio 2010 ) e la fine della verifica ( in data 28 giugno 2012 ) - “anche a volere ammettere un’eventuale violazione dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente” la stessa non comportava né l’inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità degli atti di accertamento compiuti; 2) per quanto concerneva la responsabilità della contribuentein relazione agli assunticomportamenti omissivi e/o illeciti di un terzo (da identi ficarsi, nella specie, nel coniuge [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata rilasciata apposita procura ad operare in banca senza obbligo di rendiconto), l’appellante non aveva adempiuto all’obbligo di controllo nell’esecuzione del mandato conferito aquest’ultimo per cui non poteva sottrarsi alle conseguenze del suo comportamento colposo; -l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472per avere la CTR ritenutocorrettamente irrogate nei confronti del la contribuente le sanzioni ancorché l’omissione di taluni incombenti -quali, nella specie, la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte e il versamento delle stesse – fosse addebitabile esclusivamente al terzo (coniuge) al quale era stato conferito mandatodalla contribuente per la gestione dell’attività commerciale, senza che,in capo a quest’ultima, fosse configurabile l’ipotesi di culpa in eligendo , essendo stati gli ordinari criteri di diligenza soddisfatti dal requisito “fiduciario” stante l’esistenza di un rapporto ultraventennale sempre positivo e puntuale; -il motivo è infondato; - questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 28640 del 2021 nell’evidenziare il rapporto di specialità/generalità tra l’art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (che fa riferimento ai "dottori commercialisti", per l'attività svolta in dipendenza del loro mandato professionale)e l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997, ha affermato che quest’ultimo prevede “una causa -generale- di non punibilità dei contribuenti (in senso lato) per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto di un terzo (cfr. Cass., 1 9422/2018, 24535/2017)”.La norma generale (art. 6 d. l gs. n. 472/1997) prevede che "il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che ilpagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebita bi le esclusivamente a terzi", indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla l. n. 423 del 1995, art. 1, per la sospensione del ruolo a carico del contribuente e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione; - i n relazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, qualequello che - come emerge dal ricorso - ricorre nella specie, va rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte ha statuito che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il meroaffidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazionealla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, f inalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Sez. VI-5, Ordinanza n. 11832 del 2016). Sez. V, ord. n. 12473 del 2010, afferma testualmente che "gliobblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta dellescritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività dicontrollo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto". Inoltre la prova dell'assenza di colpa grave, secondo leregole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo (Sez. V,n. 6930 del 2017; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 24535 del 18/10/2017, Rv. 646676 -01) ; -nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto aisuddetti principi nell’escludere che, nel caso concreto, la violazione potesse ritenersi attribuibile esclusivamente al terzo (coniuge) cui era stata affidata la gestione dell’attività commercialeper non avere la contribuente – con ciò effettuando un accertamentoin punto di fatto insindacabile in sede di legittimità - adempiuto all’obbligo di controllo nell’esecuzione del mandato conferito al terzo,con conseguente responsabilità della stessa per il comportamento colposo; -con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 per avere la CTR ritenuto erroneamente che la violazione del termine di permanenza di cui all’art. 12, comma 5, cit. degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non inficiasse la validità dell’accertamento; -in primo luogo, il motivo si profila inammissibile per difetto del requisito di specificità, avendo la ricorrente ri portato, nella parte argomentativa,le statuizioni della sentenza della CTR della Campania n. 8321/28/2015(“In realtà il primo accesso è stato effettuato in data 14.09.2011 e il secondo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia quattro mesi dopo e, quindi in eccedenza del trimestre contemplato dall’art. 12 della L. 212/2000, considerando ulteriormente che la conclusione è stata tratta il sedicesimo giorno lavorativo pur in assenza di proroghe”pag. 10 del ricorso)diversa da quella impugnata n. 892/29/2016 ; - in ogni caso , anche a volere ritenere tale richiamo un mero errore materiale (per avere la contribuente riportato correttamente il contenuto della motivazione della sentenza impugnata a pagg. 4-6 del ricorso),il motivo è infondato; -questa Corte ha ribadito il principio di diritto, cui deve darsi continuità, secondo cui “in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022; Cass., Sez. V, 27 gennaio 2017, n. 2055; Cass., Sez. V, 15 aprile 2015, n. 7584; Cass., Sez. V, 05 ottobre 2012, n. 17002); nella specie, il giudice di appello si è attenuto al suddetto principio, nell’affermare che “anche a volere ammettere un’eventuale violazione dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente” la stessa non comportava né l’inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità degli atti di accertamento compiuti; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate e non avendo svolto attività difensiva; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di