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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 11235/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8817/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – IRPEG- ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 331 / 4 8 /1 2 , pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

REE030500023/2009 l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento, a fini Irpeg e Irap, il reddito di impresa dell'anno 200 5 della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazionedi costi non inerenti e in specie delcosto dedotto per l'acquisto, dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Limited di Londra,di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate)e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delletravi non era effettuata direttamente dalla società, che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] S iderurgic he s.r.l.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pro vinciale di Napoli accoglie va il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’ufficio, con la sentenza n.331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012.

3. Contro tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. In data 11 gennaio 2022 la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, relativa all’avviso di accertamento n.

REE03050 0 023/2009 , indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n . 331 / 4 8 /12 , della Commissione tributaria regionaledella Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

2. La presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136.

La mancata notificazione dei documenti all’Agenzia delle entrate impedisce di pronunciare anche la cessata materia del contendere.

3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119 / 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par te che le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018;dispone che le spese rimangano a carico della part e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8817/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – IRPEG- ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 331 / 4 8 /1 2 , pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento, a fini Irpeg e Irap, il reddito di impresa dell'anno 200 5 della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazionedi costi non inerenti e in specie delcosto dedotto per l'acquisto, dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Limited di Londra,di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate)e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delletravi non era effettuata direttamente dalla società, che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] S iderurgic he s.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pro vinciale di Napoli accoglie va il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’ufficio, con la sentenza n.331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012. 3. Contro tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. In data 11 gennaio 2022 la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, relativa all’avviso di accertamento n. REE03050 0 023/2009 , indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n . 331 / 4 8 /12 , della Commissione tributaria regionaledella Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. 2. La presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136. La mancata notificazione dei documenti all’Agenzia delle entrate impedisce di pronunciare anche la cessata materia del contendere. 3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119 / 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par te che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018;dispone che le spese rimangano a carico della part e
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