CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42089/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AZOZI Karim ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, con- fermava la decisione del Tribunale di Lucca che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi, della commercializ- zazione e della cessione in concorso di quantitativi non modesti di so- stanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 50.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle moda- lità di determinazione degli aumenti a titolo di continuazione mediante un unico aumento sulla pena base, e alla illegalità della pena in ragione del mancato accertamento di ipotesi di ne bis in idem sostanziale laddove in relazione ad una delle ipotesi in continuazione (fatti del 4-10 Gennaio 2007) era intervenuta sentenza di applicazione della pena passata in giu- dicato. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto avanzati per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e pertanto improponibili ai sensi dell'art.606 cpv. cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla censura relativa al ne bis in idem sostan- ziale ha statuito il S.C. che non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" so- stanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le compo- nenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di me- rito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (sez.2, n.6179 del 15/01/2021, Pane, Rv.280648) in particolare nel caso in cui sia necessario un accertamento di fatto (sez.1, n.37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]), laddove nella specie il riferimento in motivazione ad un episodio relativo alla detenzione di oltre cento grammi di cocaina viene riferito ad una data di accertamento e di arresto (4 Gennaio 2007) diversa da quella indicata nella pronuncia allegata (10 Gennaio 2007). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del .13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Sette