CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 05501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. RACITI giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 823/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 18 dicembre 2013 il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società “I [OSCURATO:SOCIETA].” e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Trapani, domandando il pagamento della somma di Euro 817.000,00. Deduceva l’attore che la somma fosse dovuta a titolo di compensi professionali per un contratto di “mandato di assistenza tecnico finanziaria” del 28 settembre 2011, in forza del quale avrebbe eseguito una complessa prestazione consistente nel predisporre la documentazione e le pratiche funzionali al perfezionamento di un procedimento amministrativo per l’ottenimento di alcune agevolazioni ed incentivi connessi ad un “Contratto di Sviluppo” stipulato dalla Società al fine della realizzazione di un complesso alberghiero in Siracusa. I convenuti si costituivano instando per il rigetto della domanda di controparte, siccome infondata in fatto e in diritto. Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- Il Tribunale adito con sentenza n. 934/2018 accoglieva parzialmente la domanda del Messina e per l’effetto condannava le controparti al pagamento di Euro 318.555,00, oltre ad interessi e spese. Proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo i soccombenti, domandando la riforma integrale dell’impugnata sentenza; il Messina, per parte propria, si costituiva domandando il rigetto dell’appello ed al contempo appellava incidentalmente la gravata sentenza al fine di ottenere la liquidazione di una maggior somma. Provvedeva sul gravame la Corte d’Appello con sentenza n. 823/2021, accogliendo integralmente le istanze degli appellanti e rigettando le richieste del Messina. In tal senso era condivisa la prospettazione degli appellanti, secondo cui il mandato non era mai venuto meno – come al contrario sosteneva l’appellato – e che pertanto non si erano verificate le condizioni che in base al contratto avrebbero legittimato il Messina a pretendere il diritto ai compensi. Tantomeno – riteneva la Corte – avrebbe potuto il Messina invocare le previsioni dell’art. 2237, 1° co., c.c. In particolare, il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento sulla disamina della documentazione prodotta dai convenuti in prime cure, ritenendola incompatibile con la decisione resa dal Tribunale in senso favorevole al Messina. Infatti, la corrispondenza tra la società e l’autorità amministrativa preposta alla concessione delle agevolazioni e degli incentivi dipendenti dal contratto dimostrava il verificarsi Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- di una semplice sospensione del procedimento amministrativo, e non di una sua conclusione. Giocoforza, l’attore non avrebbe provato «né l’esistenza di un provvedimento finale delle Amministrazioni competenti […] né l’esistenza di altre determinazioni, emesse dagli Enti preposti, tali da far ritenere ormai definitivamente preclusa l’approvazione delle agevolazioni […] (così sentenza d ’appello, p. 4). Ne discendeva la mancata integrazione dei requisiti della condizione di cui all’art. 10 del mandato, sicché sarebbe stato precluso al professionista di domandare i compensi pattuiti. In merito al richiamo al disposto dell’art. 2237, 1° co, c.c., il giudice del gravame ha invece ritenuto che gli scambi di corrispondenza tra le parti dimostrassero che al Messina non fosse affatto stato revocato l’incarico. Al contrario, la società avrebbe sondato la possibilità di definire sul nascere ogni possibile controversia con il professionista, atteso il riscontro di una sempre maggior conflittualità tra le parti. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Messina, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il primo motivo di ricorso il Messina deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- La Corte palermitana avrebbe affermato in modo arbitrario che la convenuta non aveva rinunciato alle prestazioni del ricorrente, e che quindi non vi sarebbe stato alcun recesso della committente, il che impediva il sorgere del diritto del Messina al compenso come richiesto. Detta conclusione – a detta del ricorrente - sareb be stata «certamente determinata da una frammentaria e lacunosa lettura degli atti processuali» (ricorso, p. 7). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ex 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Sarebbe infatti «assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile» (ricorso, pp. 10 e 11) la motivazione della sentenza d’appello, poiché viziata da tre affermazioni arbitrarie: la censura alla tesi del giudice di prime cure secondo la quale si sarebbero concretizzati i presupposti per il pagamento dei compensi professionali; l’affermazione per cui la società avrebbe seguito puntualmente gli sviluppi del procedimento amministrativo connesso al mandato; la statuizione per cui l’attore non avrebbe dato sufficienti prove relativamente all’estinzione del procedimento cui l’attività professionale era strumentale. Il terzo motivo di censura, a norma dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., asserisce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte della sentenza gravata, dipesa dal fatto che i giudici di appello avrebbero ritenuto «non verificata la Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- condizione di cui all’art. 10 del mandato» derivandone l’insussistenzadel diritto ai compensi. La quarta e ultima censura, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2237 c.c. da parte della Corte d’Appello di Palermo» (ricorso, pp. 17-18). La disposizione sarebbe erroneamente stata ritenuta non invocabile «sulla scorta di una ricostruzione nuovamente falsata dei fatti di causa» (ricorso, p. 18). La controricorrente deduce la generale inammissibilità del ricorso in quanto complessivamente volto alla rivalutazione dei fatti dedotti in giudizio. Ad avviso del Collegio tutti i motivi di ricorso devono considerarsi inammissibili, in quanto finalizzati, nella sostanza, a ottenere una complessiva rivalutazione dei fatti dedotti in giudizio. La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, proprio Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- compito non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., n. 3267/2008), dovendo invece limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Il primo motivo di ricorso, infatti, tenta maldestramente di celare tramite la denuncia dell’omesso esame di un fatto, quella che è una sollecitazione di riesame nel merito. Non può negarsi che un argomento fondato sulla ricostruzione alternativa di un’asserita ricostruzione frammentaria e lacunosa degli atti processuali, cui segua l’esposizione dettagliata delle risultanze istruttorie che conforterebbero le proprie tesi, consista a tutti gli effetti in una censura di merito, non pertinente rispetto a questa fase del processo. Basti soltanto riflettere, al riguardo, che nell’articolazione del motivo in discorso il ricorrente abbia invocato ben sei documenti diversi, il riesame dei quali confermerebbe le proprie tesi. Ancor più evidente appare l’intento del ricorrente nell’articolazione del secondo motivo di ricorso, che tenta di Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- sconfessare le “affermazioni arbitrarie” del Giudice di appello proponendo un’interpretazione alternativa delle risultanze probatorie: procedimento reiterato per ciascuna affermazione. Infatti, a ben vedere: la prima “affermazione arbitraria” viene confutata mediante l’adesione alle valutazioni di merito contenute nella sentenza di primo grado, così evidentemente mirando a far aderire alle stesse questa Corte; la contestazione della seconda “affermazione arbitraria” è invece affidata, oltre che all’invocazione delle valutazioni di merito del Giudice di primo grado, al richiamo al compendio probatorio acquisito in sede di merito dall’esame del quale – inammissibile in questa fase del giudizio – risulterebbe l’infondatezza delle conclusioni del Giudice dell’appello; infine, in ordine alla terza “affermazione arbitraria”, sono addirittura invocati (sotto lo schermo della citazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) alcuni documenti che sarebbero stati fraintesi in sede d’appello a causa di «un’approssimativa e lacunosa disamina degli atti di causa» (ricorso, p. 14). Risulta insomma evidente – dai plurimi richiami alle valutazioni di merito di prime cure e addirittura al compendio istruttorio – come il secondo motivo di ricorso tenti di far giudicare nuovamente il merito della causa alla Suprema Corte, istanza chiaramente inammissibile. Il terzo motivo di ricorso non si discosta dal medesimo schema, richiamando, infatti, molteplici documenti e stralci di corrispondenza con la società, sostanziandosi quindi nella richiesta di un diverso apprezzamento della valenzaprobatoria Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -9- di determinati elementi, a fronte del giudizio in fatto operato dal giudice di merito. Vieppiù il motivo di ricorso in esame si espone ad un’ulteriore censura di inammissibilità. Nell’articolazione del suddetto non è dato riscontrare, nemmeno indirettamente, quale sia la norma di legge (o di diritto più in generale) asseritamente violata dalgiudice del gravame. Non si tratta, tuttavia, di una dimenticanza: la norma che il ricorrente asserisce essere stata violata è infatti una previsione del mandato professionale. Al riguardo, deve rilevarsi che le disposizioni contrattuali, alla luce del loro carattere privato e particolare, non possono considerarsi “norme di diritto”, generali e astratte, rilevanti ai fini del ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. In ispecie, il ricorrente ha asserito come violata la disposizione di cui all’art. 10 del contratto: tanto emerge in particolare dal passaggio ove si afferma che «stante la certa riferibilità alla parte committente della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale, è possibile censurare, in punto di stretto diritto (quale error in iudicando ), la statuizione della corte secondo cui non si sarebbe verificata la condizione prevista dall’art. 10 [nel testo riportato testualmente, n.d.r.; …]. Tale statuizione è certamente frutto di una violazione, o quanto meno di una falsa applicazione, di una norma di diritto […]» (Ricorso; p. 17). Infine, nell’esporre il quarto e ultimo motivo di ricorso, il Messina – oltre a fare riferimento a molteplici documenti, invocandone l’esame – suggerisce un diverso apprezzamento Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -10- delle risultanze probatorie, soprattutto invocando un’interpretazione dei documenti alternativa rispetto a quella data nel giudizio di merito. La costruzione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in sintesi, presuppone che il Giudicedi legittimità condivida la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dal ricorrente, in riforma del merito della decisione d’appello. Pretesa, quest’ultima, evidentemente inammissibile. Il ricorso pertanto deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a provvedere quanto alle spese per la parte rimasta intimata. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pres upposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € Ric. 2021 n. 32065 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -11- 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n