CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CERIGNOLA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e ha applicato la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Canosa in Puglia, con obbligo di rientro nella propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00. Deduce: 1.1. "Nullità dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza". 1.2. "Nullità dell'ordinanza per difetto o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari". 2. Successivamente, con nota in data 27 gennaio 2022, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia al ricorso. "La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini DEPOSITATO !N