CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 33087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5449/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procure special i in calce a l ricorso(PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aostan. 24/ 02/20 15, depositata il 4 . 0 8 .20 1 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TR del la Valle d’Aosta rigettava l’ appell o propost o da ll a società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione e dai suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenz a della CTP di Aosta , che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti, proposti da i predett i contribuent i avverso distinti avvis i di accertamento, con i quali, in relazione all’anno 2010, erano stati ripresi a tassazione nei confronti della società maggiori ricavi ed era stato attribuito ai soci un maggior reddito di partecipazione; - l a società contribuente e i soci impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, i contribuenti denunciano, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 (assenza di contraddittorio con la parte), 2727, 2729, 2697 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost. (in merito alla rideterminazione presuntiva del reddito), per avere la CTR ritenuto non necessaria l’attivazione del contraddittorio preventivo, sebbene l’accertamento si fosse fondato sugli studi di settore, e per avere errato nel non ri levare l’illegittimità del l’applicazione della percentuale di ricarico relativa all’anno precedente, in quanto basata su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; - con successiva memoria del 27.09.2024 , i ricorrenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), e hannoallegato le comunicazioni dell’ADER con i prospetti relativi alle somme dovute, chiedendo di sospendere il giudizio, in attesa dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata; - ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto gli avvisidi accertamento n. T 4AO10200682/2010, n. T4AO10200684/2010; n. T 4AO10200655/2013; - la documentazione prodotta ( comunicazioni dell’ADER – rif. AT 00590202300058780180; AT 00590202303414415180; AT 00590202300092612180 - con i prospetti delle somme dovute) , riguarda cartelle di pagamento e non si evince il collegamento dell e istanze di definizione agevolata con la pretesa oggetto del presente giudizio, nonché la regolarità dei pagamenti già effettuati; - alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulle istanz e di definizione agevolata presentat e , con riguardo, in particolare, al collegamento dellepredette istanz e con gli avvisi impugnat i nel presente giudizio, oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti. Così deciso in Roma,