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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25880/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - con riferimento all'essere l'offesa proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone - risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato; Considerato, invero, che il giudice di merito - con motivazione coerente ed esaustiva - ha rilevato, quanto al primo profilo, come l'offesa sia stata udita tanto dalle altre persone presenti all'interno dell'automobile, quanto da altri soggetti che si erano fermati ad ascoltare e, quanto al secondo profilo tenuto conto del fatto che la persona offesa al momento del fatto si trovava pacificamente all'esterno dell'autovettura ferma sulla pubblica via nei pressi di un mercato affollato, essendo del tutto irrilevante che l'abitacolo dell'auto nel cui abitacolo si trovava l'imputato non possa essere considerato un luogo pubblico, assumendo evidentemente rilievo il luogo in cui l'offesa viene percepita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - con riferimento all'essere l'offesa proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone - risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato; Considerato, invero, che il giudice di merito - con motivazione coerente ed esaustiva - ha rilevato, quanto al primo profilo, come l'offesa sia stata udita tanto dalle altre persone presenti all'interno dell'automobile, quanto da altri soggetti che si erano fermati ad ascoltare e, quanto al secondo profilo tenuto conto del fatto che la persona offesa al momento del fatto si trovava pacificamente all'esterno dell'autovettura ferma sulla pubblica via nei pressi di un mercato affollato, essendo del tutto irrilevante che l'abitacolo dell'auto nel cui abitacolo si trovava l'imputato non possa essere considerato un luogo pubblico, assumendo evidentemente rilievo il luogo in cui l'offesa viene percepita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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