CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30907/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Sassari, via Cavour, n. 33; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 347/2020 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato, con la compagnia Ryanair, un volo da Alghero a Treviso: il volo è però arrivato con cinque ore di ritardo a Venezia. I due passeggeri hanno chiesto l’indennizzo forfettario ai sensi del Regolamento UE 1215/ 2012, davanti al Giudice di Pace di Sassari, che ha riconosciuto un risarcimento di 517,38 euro. 2.-In quel giudizio RyanAir si è costituita per eccepire il difetto di giurisdizione e dunque, facendo valere tale eccezione, ha proposto appello davanti al Tribunale di Sassari, che ha l’ha accolto, stabilendo la giurisdizione dell’Irlanda. 3.-Questa decisione è qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. L’intimata non si è costituita. Considerato che 4.-La ratio della decisione impugnata. Il Tribunale ha premesso che la domanda è fatta in base al Regolamento EU 261/ 209094, ossia per ottenere la compensazione pecuniaria prevista da quella normativa. Con la conseguenza che, non applicandosi la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la giurisdizione è regolata su base pattizia, nel senso che il contratto contiene una clausola, sottoscritta dai passeggeri, che individua la giurisdizione in Irlanda. 5.-Con il primo motivo di ricorso, che prospetta violazione dei Regolamenti CE n. 261/ 2004 e 1215/ 2012, nonché della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], si contesta questa ratio, e si sostiene che, invece, si applica qui la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], come richiamata dallo stesso diritto dell’Unione Europea, e che, dunque, applicandosi quella Convenzione, come interpretata da questa Corte con le decisioni a Sezioni Unite 18257/ 2019 e 3561/ 2020, la giurisdizione appartiene allo Stato Italiano, quale Stato in cui si èconcluso il contratto. 6.- Con il secondo motivo si prospetta una nullità della sentenza per motivazione apparente. Secondoi ricorrenti il giudice di merito non ha tenuto conto di un fatto decisivo, e dunque non ha motivato adeguatamente : c he, se è vero che le parti hanno sottoscrittouna clausola di deroga della giurisdizione, o meglio di individuazione di essa, è altresì vero che quella clausola fa salve le disposizioni della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale rende nulli i patti con cui, prima che il danno si verifichi, in deroga alla disciplina della Convenzione, si individui la giurisdizione. 7.-I due motivi pongono una questione comune. 8.-Preliminare questione. E’ dalla ricorrente posta questione di giurisdizione: si discute se si applichi la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] anche al trasporto nazionale, oppure se, non applicandosi al trasporto nazionale, quest’ultimo sia regolato dal contratto, con conseguente operatività della clausola pattizia.Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/ 2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione. La causa va pertanto al riguardo rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte rim